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AFAM e statizzazioni: inviate alle Ragionerie territoriali le indicazioni per l’inquadramento del personale che sarà stabilizzato nello Stato

Trasmessa una specifica nota del MUR. Confermato il mantenimento dei livelli stipendiali di chi era già di ruolo senza bisogno di una nuova ricostruzione della carriera

24/11/2022
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La Ragioneria generale dello Stato ha trasmesso nei giorni scorsi alle Ragionerie Territoriali dello Stato interessate la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 12367 del 14 ottobre 2022 relativa al Processo di statizzazione di 21 istituzioni AFAM e di inquadramento nei ruoli dello Stato del relativo personale.

La nota dopo aver ripercorso i passaggi normativi e procedurali del processo di statizzazione, ribadisce gli elementi cardine rispetto all’inquadramento economico del personale che transiterà nello Stato

  • il personale già in servizio con contratto di natura subordinata a tempo indeterminato stipulato ai sensi del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, l’inquadramento, e quindi il nuovo contratto, avverrà mantenendo la classe stipendiale di appartenenza e la relativa anzianità di servizio, senza che sia necessario a tal fine procedere a una nuova ricostruzione di carriera (DPCM 9 settembre 2021 art. 6 comma 2)
  • il personale in servizio con contratto stipulato ai sensi di un CCNL diverso da quello del comparto Istruzione e Ricerca o con contratti a tempo determinato e/o di natura diversa dal subordinato, l’inquadramento avverrà nella classe stipendiale con 0-2 anni di anzianità. Il personale, però, conserverà il trattamento economico complessivo qualora più favorevole e l’eventuale differenza sarà riconosciuta mediante assegno ad personam, riassorbibile al maturare dell’anzianità di servizio (DPCM 9 settembre 2021 art. 6 comma 2).

Con ogni soggetto avente titolo ad essere stabilizzato nello Stato dovrà essere sottoscritto un contratto di lavoro a firma del lavoratore e del rappresentante legale. In particolare:

  • nel caso dei contratti di lavoro dei docenti, il soggetto titolato alla stipula è il Direttore
  • nel caso dei contratti di lavoro del personale tecnico-amministrativo (nonché del Direttore), il soggetto titolato alla stipula è il Presidente.

Infine, la nota ricorda che le graduatorie compilate dalle istituzioni avranno validità di 3 anni ai fini dell’inquadramento nei ruoli dello Stato presso l’istituzione che li ha predisposti. Tali elenchi saranno validi altresì quali “graduatorie d’istituto” per il reclutamento a tempo determinato da parte dell’istituzione che li ha predisposti o da parte di altre istituzioni AFAM.