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AFAM e retribuzioni del personale: le ricadute della legge di bilancio

Incrementato l’esonero contributivo dal 2 al 3 per cento fino a 25 mila euro. Confermato l’esonero del 2 per cento fino a 35 mila euro. Previsto l’una tantum per il solo 2023. Ecco chi ne usufruisce

03/01/2023
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La legge di bilancio 2023 (legge 197 del 29 dicembre 2022 art. 1 comma 281) ha reintrodotto in via eccezionale anche per il 2023, per i rapporti di lavoro dipendente, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. L’esonero è pari al 2% se la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non eccede l’importo mensile di 2.692 euro e al 3 per cento se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro maggiorati, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

In considerazione dell’eccezionalità di tale misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Ricordiamo che l’esonero al 2 per cento fino a 35 mila euro (ossia 2.692 euro mensili) era già previsto nel secondo semestre del 2022 dall’art. 20 del decreto legge 115/22.

In base alle tabelle stipendiali definite dall’Accordo ARAN del 6 dicembre 2022 il personale interessato è il seguente

  1. Esonero del 3%: i coadiutori, gli assistenti fino al gradone 15-20 anni, i collaboratori fino al gradone 9-14 anni.
  2. Esonero al 2%: gli assistenti dal gradone 21-27 anni, i collaboratori dal gradone 15-20 anni, il direttore di biblioteca fino al gradone 15-20 anni, i docenti fino al gradone 3-8 anni.

Non hanno diritto a nessun esonero

  • i direttori di biblioteca dal gradone 21-27 anni in su
  • i docenti dal gradone 9-14 anni in su.

Anche il direttore amministrativo e il direttore dell’ufficio di ragioneria tenuto conto che percepiscono l’indennità di amministrazione parte variabile a consuntivo non hanno diritto all’esonero.

Ricordiamo che ulteriori compensi con conseguente superamento dei 25 mila o 35 euro comportano la riduzione dal 3 al 2 per cento dell’esonero o la perdita del diritto a tale esonero.

Cosa comporta l’applicazione dell’esonero contributivo?

Facciamo il caso di un coadiutore inserito nella fascia 9-14 anni.

La retribuzione mensile (con indennità di vacanza contrattuale 2022-2024) ai fini del calcolo dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti è pari a € 1.575,04. Ordinariamente le ritenute sarebbero state pari a € 138,60. Con esonero al 2% (come era previsto fino al 31 dicembre 2022) le ritenute sarebbero state € 107,10. Nel 2023 con esonero al 3% le ritenute si riducono ulteriormente a € 91,35.

La legge di bilancio (art. 1 commi 330-333), in luogo di specifiche risorse per gli aumenti stabili delle retribuzioni del personale pubblico, ha incrementato di un miliardo di euro e per il solo 2023 le risorse a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2022-2024 e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.

L’emolumento una tantum per il solo 2023 sarà corrisposto per tredici mensilità nella misura dell’1,5 per cento dello stipendio. In attesa della pubblicazione del decreto MEF di ripartizione di tali risorse è possibile ipotizzare che l’incremento netto mensile andrà da un minimo di 15 euro per i coadiutori della fascia 0-2 fino a un massimo di 29/30 euro per i docenti nel gradone oltre 35 anni.

Segnaliamo, infine, che dal 2 gennaio è visibile nell’area riservata di NOIPA, l’importo netto dello stipendio del mese di gennaio 2023.

Per accedere alla propria area riservata occorre utilizzare una delle seguenti modalità

  • codice fiscale e password
  • il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
  • la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Per consultare l’importo netto  occorre andare nell’area “Servizi”, cliccare sulla voce “Stipendiali”, poi su “Consultazione pagamenti”, infine su “Ricerca”.