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AFAM e decreto legge 122/21: le indicazioni del MUR

Precisate le modalità di verifica del possesso del Green Pass per le varie platee che accedono nelle istituzioni. L’obbligo anche per gli studenti minorenni di età superiore ai 12 anni. Irrisolte varie criticità segnalate dalla FLC CGIL.

13/09/2021
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Il Decreto Legge 122/21 introduce disposizioni che riguardano coloro che a qualunque titolo accedono nelle strutture della formazione superiore. Riguardo all’Afam la Ministra Messa ha inviato a tutte le istituzioni la nota 12300 dell’11 settembre. In particolare

  • fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), chiunque acceda alle sedi delle istituzioni afam nonché a tutte le sedi di pertinenza delle istituzioni, ivi comprese le biblioteche, le mense e le residenze studentesche. deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19
  • i responsabili delle istituzioni (ossia i Direttori) sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni sopra indicate, secondo modalità a campione individuate dalle medesime Istituzioni
  • nel caso di soggetti che accedono nelle strutture afam per ragioni di servizio o di lavoro (ad esempio il personale di enti lirici o il personale di ditte fornitrici) le verifiche del possesso e dell’esibizione della certificazione verde sono effettuate, oltre che dai responsabili delle istituzioni, anche dai rispettivi datori di lavoro
  • le verifiche sono effettuate mediante le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021. In particolare l’articolo 13 comma 1 prevede che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente una specifica applicazione mobile che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. Il funzionamento dell’applicazione è descritto nell’allegato B paragrafo 4 del suddetto DPCM.
  • Il mancato possesso o esibizione del green pass e l’omissione delle verifiche sopra indicate comportano le seguenti sanzioni
    • sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000
    • in caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata
  • non sono tenuti a possedere o esibire il Green Pass coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base delle disposizioni definite dal Ministero della salute. Con circolare 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero ha fornito le prime indicazioni per il rilascio di certificazioni di esenzione in formato cartaceo e con validità massima fino al 30 settembre 2021.

Con nota 12306 del 13 settembre 2021 della Direzione Generale per le istituzioni della formazione superiore viene chiarito che le norme in materia di certificazioni verdi (“green pass”) nell’ambito dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica si applicano a tutti gli studenti, con l’esclusione di coloro che hanno età inferiore a 12 anni

Infine, ai sensi del DPCM del 10 settembre 2021la verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 da parte dei dipendenti delle strutture della formazione superiore, è effettuata prima dell'accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio.

Commento

Il DL 122/21 amplia l’ambito soggettivo di quanto previsto dal decreto legge 111 del 6 agosto 2021 in tema di green pass. La nota ministeriale fornisce importanti chiarimenti sul perimetro applicativo nel settore afam, chiarendo le differenti modalità di controllo in base alla platea che accede nelle istituzioni. Pertanto

  • per il personale Afam (compresi docenti a contratto, supplenti, visiting teacher, accompagnatori al pianoforte, ecc.) il controllo è effettuato ogni volta che accedono
  • per le studentesse e gli studenti, le verifiche del rispetto dell’obbligo di possedere ed esibire il green pass sono effettuate a campione
  • per altri soggetti (ad esempio il personale di enti lirici o il personale di ditte fornitrici, visitatori, accompagnatori, ecc.) il controllo è effettuato a campione
  • in aggiunta al punto precedente, per coloro che accedono per ragioni di servizio o di lavoro le verifiche sono effettuate anche dai rispettivi datori di lavoro.

Quando previsto dal decreto legge fornisce ulteriori risposte ad alcune problematiche poste dalla FLC CGIL insieme alle altre OOSS durante l’incontro con la Ministra Messa del 26 agosto. Tuttavia molti aspetti rimangono ancora oscuri e/o di difficile applicazione o non affrontati, alcuni dei quali segnaliamo nuovamente

  • i protocolli da seguire per casi di forte conflittualità con studenti e lavoratori privi di green pass
  • la sostituzione del personale assente ingiustificato o sospeso
  • gli effetti giuridici relativi alle assenze ingiustificate (ai fini dell’anzianità. della copertura contributiva, ecc.).

Ribadiamo che consideriamo controproducente il green pass imposto con strumenti sanzionatori con ricadute sul rapporto di lavoro e rivendichiamo la gratuità dei tamponi per studenti e lavoratori.

Infine chiediamo che al più presto venga sottoscritto al più presto il contratto integrativo nazionale su salute e sicurezza, previsto dal CCNL “Istruzione e Ricerca” del 19 aprile 2018.