
AFAM, dimissioni dal servizio a.a. 2019/2020: le domande entro il 28 febbraio 2019
La nota contiene anche le novità previdenziali previsti dal Decreto Legge 4/2019.


Con la nota 2610 dell’8 febbraio 2019, il MIUR ha disposto le modalità di cessazione dal servizio del personale docente e tecnico-amministrativo del settore AFAM, a far data dal 1° novembre 2019.
La nota contempla tutta la normativa vigente in materia di accesso al pensionamento, riportando anche i requisiti previsti dal Decreto Legge numero 4/2019 sulla così detta quota 100 e altre disposizioni pensionistiche.
La tempistica, riportata dalla nota in una apposita tabella, prevede che le domande di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo dovranno essere presentate all’istituzione di servizio entro e non oltre la data del 28 febbraio 2019. L’eventuale rinuncia alla domanda di cessazione dovrà avvenire entro la data dell’8 marzo 2019.
In una scheda abbiamo riportato i requisiti necessari nel 2019 per chiedere l’accesso all’assegno pensionistico, per cui evidenziamo a seguire solo alcuni punti nodali.
La pensione di vecchiaia rimane fissata ai 67 anni di età con almeno 20 anni di anzianità contributiva.
Il personale che alla data del 31 ottobre 2019 avrà compiuto 65 anni di età anagrafica e maturato la massima anzianità contributiva (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), dovrà essere collocato a riposo d’ufficio.
Il trattenimento in servizio è consentito solo per il conseguimento della minima anzianità contributiva. Il personale interessato, compiendo 67 anni di età entro il 31 ottobre 2019 e non avendo maturato i 20 anni di contributi, potrà chiedere all’Istituzione di servizio, entro il 28 febbraio 2019, il trattenimento in servizio fino ai 70 anni di età.
La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro può riguardare:
- il personale che compie i 67 anni di età e possiede almeno 20 di anzianità contributiva entro il 31 ottobre 2019
- il personale, che compiendo i 65 anni di età entro il 31 ottobre 2019, ha maturato a quella data il massimo dell’anzianità contributiva (41 anni e 10 mesi di servizio per le donne, 42 anni e 10 mesi di servizio per le donne)
- il personale che entro il 31 ottobre 2019 raggiunge il massimo dell’anzianità contributiva, previo parere del Consiglio accademico per i docenti e del Direttore amministrativo per il personale tecnico amministrativo.
Le sedi della FLC CGIL sono a disposizione per ragguagli sulla complessa normativa pensionistica che oggi coniuga i requisiti previsti dalla legge Fornero con le novità del Decreto Legge 4 del 28 gennaio 2019.
Per l’inoltro della domanda di accesso all’assegno pensionistico consigliamo di rivolgersi all’esperienza del Patronato INCA CGIL.
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