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AFAM: dall’a.a. 2024/2025 partono i dottorati di ricerca. Definito l’importo della borsa per la frequenza dei corsi

Emanati due decreti ministeriali. L’importo è pari a € 16.243,00. Le uniche risorse disponibili sono le eventuali economie del PNRR sui dottorati.

28/03/2024
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Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha emanato due decreti riguardanti il dottorato di ricerca nelle istituzioni AFAM

Riguardo al DM 544/24, a decorrere dall’anno accademico 2024-25 l’importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica è fissato in € 16.243,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente. L’incremento della borsa di studio è stabilito nella misura del 50 per cento, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all’estero autorizzate dal collegio dei docenti del dottorato. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati in convenzione o in consorzio.

La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura di due terzi a carico dell’amministrazione e di un terzo a carico del borsista.

Riguardo alle risorse il decreto prevede che nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i corsi di dottorato coerenti con le tematiche del medesimo Piano, le relative borse di studio potranno gravare sugli specifici fondi previsti dal PNRR (Investimento 3.4 “Didattica e competenze universitarie avanzate”, Investimento 4.1 “Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale”, Investimento 3.3. “Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori da parte delle imprese”), residui all’esito delle procedure di assegnazione delle risorse per l’anno accademico 2023-24.

Ricordiamo che la possibilità di utilizzare i residui era già previsto dall’art. 3 comma 5 del DM 118/23 concernente il Riparto delle borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorato in programmi specificamente dedicati e declinati, finanziati dal PNRR.

Alla data dell’ultimo monitoraggio PNRR sulla piattaforma ReGis (15 marzo 2024) risultano i seguenti dati relativi ai primi due investimenti

Investimento PNRR

Importo Procedura

Importo Impegnato

Importo Disponibile

Investimento 3.4 “Didattica e competenze universitarie avanzate

30.600.000,00

26.880.000,00

3.720.000,00

Investimento 4.1 “Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale”

410.700.000,00

394.740.000,00

15.960.000,00

Riguardo invece all’investimento relativo all’“Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori da parte delle imprese”, oggetto di due decreti di riparto (DM 117/23 e DM 352/22), le procedure vanno più a rilento per cui risultano impegnati 102,48 milioni di euro su un importo complessivo pari a 548,76 milioni di euro.

A regime, i soggetti accreditati finanzieranno i corsi di dottorato con

  1. fondi propri
  2. per le Istituzioni statali, fondi del Ministero nell’ambito degli stanziamenti previsti per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle Istituzioni AFAM statali
  3. finanziamenti previsti nell’ambito delle forme associative o consortili
  4. fondi di altri ministeri o altri soggetti pubblici o privati
  5. bandi competitivi a livello nazionale, europeo e internazionale.

Il Decreto 470/24 è stato adottato in applicazione dell’art. 15 del Regolamento sulle modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati (DM 226/21). Tale articolo disponeva l’emanazione entro 12 mesi (in realtà ci sono voluti oltre due anni) di un apposito decreto sui dottorati AFAM.

Il DM 470/24 individua

  • i soggetti che possono richiedere l’accreditamento dei corsi di dottorato e delle relative sedi, e i requisiti a tal fine previsti
  • le modalità e i criteri di accreditamento dei corsi di dottorato e delle relative sedi
  • le condizioni che determinano la revoca dell’accreditamento nonché le modalità di monitoraggio e di valutazione degli obiettivi formativi conseguiti, anche in termini di inserimento professionale
  • le modalità di accesso ai corsi di dottorato, e i diritti e i doveri dei dottorandi
  • i criteri e le regole generali per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato, disciplinati dai regolamenti didattici generali delle Istituzioni AFAM
  • le modalità di finanziamento dei corsi di dottorato e di raccolta dei dati relativi alle attività svolte durante i corsi.

In questa tabella la sintesi dei contenuti

Tematica

Soggetti/requisiti/criteri

Soggetti che possono richiedere l’accreditamento dei corsi di dottorato e delle relative sedi, e i requisiti a tal fine previsti

  • Le Istituzioni AFAM”, le Istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 508/99,
  • le Istituzioni non statali autorizzate al rilascio di titoli di diploma accademico ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

Requisiti specifici

  • abbiano completato almeno un ciclo di un corso di diploma accademico di primo livello e uno di secondo livello autorizzati e attivi nell’anno accademico di presentazione dell’istanza, presso uno dei dipartimenti che partecipano al corso di dottorato richiesto
  • abbiano ricevuto una valutazione preliminare positiva da parte dell’ANVUR, finalizzata a verificare il possesso, con riferimento al quinquennio precedente la richiesta, di un’adeguata e dimostrabile attività di formazione e ricerca, coerente con gli obiettivi del corso di dottorato di ricerca proposto
  • abbiano regolarmente compilato per il MUR e l’ANVUR l’ultima Relazione del Nucleo di Valutazione sulle attività e sul funzionamento dell’Istituzione
  • abbiano regolarmente provveduto al completamento delle informazioni riferite all’offerta formativa autorizzata ed erogata, secondo le modalità e le tempistiche definite dal Ministero.

Requisiti per l’accreditamento dei corsi e delle relative sedi

  • rispetto di specifici criteri relativi alla composizione del collegio del dottorato, tenendo conto ove possibile dell’equilibrio di genere
  • numero delle borse di dottorato
  • congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso di dottorato, con specifico riferimento al sostegno dell'attività dei dottorandi
  • presenza di adeguate dotazioni strutturali e strumentali specifiche e qualificate per lo svolgimento dell’attività di studio e di ricerca dei dottorandi
  • attività di ricerca artistica e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale
  • attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali
  • un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l’assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell’istruzione superiore (EHEA).

Modalità di accreditamento

Il sistema dell’accreditamento si articola

  • nell’autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nell’accreditamento delle sedi ove questi si svolgono
  • nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti a tali fini.

L’accreditamento delle sedi e dei corsi ha durata quinquennale.

Condizioni che determinano la revoca dell’accreditamento nonché le modalità di monitoraggio e di valutazione degli obiettivi formativi conseguiti, anche in termini di inserimento professionale

Le attività di monitoraggio e valutazione periodica sono svolte dall’ANVUR, che, a tal fine, sulla base dei risultati dell’attività di controllo svolta dal Nucleo di Valutazione dell’Istituzione che eroga il corso di dottorato, può disporre anche visite in loco effettuate da esperti esterni, per accertare l’adeguatezza delle dotazioni strutturali dei corsi.

L’accertamento del venir meno di uno o più dei requisiti richiesti comporta, previo contraddittorio con i soggetti interessati, la revoca dell’accreditamento, disposta con decreto del Ministro. Il soggetto destinatario della revoca interrompe, con effetto immediato, l’attivazione di nuovi cicli dei corsi di dottorato, fermo restando il completamento dei corsi già attivati.

Istituzione, durata e funzionamento dei corsi di dottorato AFAM

  • I corsi di dottorato di ricerca AFAM hanno durata non inferiore a tre anni.
  • Le denominazioni dei corsi e degli eventuali curricula,  nonché la composizione del collegio dei docenti, devono corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato AFAM, riferite ad ambiti ampi e chiaramente definiti.
  • Sono organi del corso di dottorato il collegio del dottorato e il coordinatore.
  • Il coordinamento del collegio del dottorato è affidato a un professore di ruolo.
  • La funzione di coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale.
  • A ciascun dottorando è assegnato almeno un supervisore scelto fra i componenti del collegio del dottorato

Modalità di accesso ai corsi di dottorato, e i diritti e i doveri dei dottorandi

Per l’ammissione al corso di dottorato AFAM è indetta, almeno una volta all’anno, una selezione pubblica. La domanda di partecipazione può essere presentata da cittadini italiani o stranieri che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di un titolo di diploma accademico di II livello, di diploma di vecchio ordinamento unitamente al possesso del titolo di scuola secondaria superiore, di laurea magistrale o di un titolo di studio conseguito all’estero equipollente ai sensi degli accordi internazionali (EQF 7).

Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in «Dott. Ric.» ovvero «Ph.D.», è rilasciato a seguito della positiva valutazione di un lavoro di ricerca che contribuisce all’avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

La tesi di dottorato dovrà presentare gli esiti del percorso di ricerca e consistere in un prodotto artistico o in un progetto, corredati da un testo che ne specifichi le metodologie, l’iter scientifico, i riferimenti bibliografici, redatto in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del collegio del dottorato.

Borse di studio

Le borse di studio, finanziabili anche con il concorso di più fonti, hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate annualmente, con le procedure stabilite dal regolamento didattico generale, previa verifica positiva del completamento del programma di attività previsto per ciascun anno.

Possono essere banditi posti di dottorato senza borsa, nel limite di un posto ogni due con borsa.

Diritti e doveri dei dottorandi

Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno.

Il collegio del dottorato, secondo modalità definite dal regolamento didattico generale delle Istituzioni AFAM, può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l’ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato.

I regolamenti possono stabilire un limite massimo al reddito del dottorando, compatibile con la borsa di studio e, in ogni caso, non superiore all'importo della borsa medesima.

I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del collegio del dottorato e senza incremento dell’importo della borsa di studio, attività di tutorato, eventualmente retribuita con risorse delle Istituzioni, degli studenti dei corsi di diploma accademico di I e II livello, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa.

I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell’aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio.

Ai dottorandi si applicano le norme sul diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Ferma restando l’applicazione delle norme a tutela della genitorialità, i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.

I regolamenti didattici generali delle Istituzioni AFAM prevedono, nel collegio del dottorato, una rappresentanza di almeno due dottorandi con potere di voto, nominata dalla Consulta degli studenti dell’Istituzione o unitariamente dalle Consulte degli studenti afferenti in forma associata al dottorato di ricerca, ovvero da organismi analoghi, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.

Per l’Accademia di Arte Drammatica, e gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA) è prevista la rappresentanza di almeno un dottorando.

Infine, il decreto regolamenta

  • il Dottorato industriale o presso Istituzioni di conservazione/produzione artistica
  • i Dottorati di interesse nazionale
  • l’aggiornamento e l’integrazione dell’Anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca
  • le modalità di monitoraggio dell’attuazione del decreto stesso.