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AFAM: cessazioni e mantenimento in servizio anno accademico 2012-2013

Il nostro parere sulla direttiva MIUR. Scadenza domande 30 marzo 2012.

19/03/2012
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Con nota prot. n. 1888/MGM del 16 marzo 2012, il MIUR ha emanato la direttiva che disciplina le cessazioni e il mantenimento in servizio del personale docente, amministrativo e tecnico delle accademie e dei conservatori di musica.

Nella nota si aggiornano i riferimenti normativi con le novità introdotte dall’art. 24 della legge 214 del 22 dicembre 2011, si puntualizzano le competenze in capo alle singole amministrazioni e i criteri cui esse si debbono attenere nell’applicazione del “pensionamento forzato” (applicazione dell’art.72 della L.133/2008 e della L.102/2009).

In particolare per quanto concerne il trattenimento in servizio viene ribadito che “La condotta dell’amministrazione non deve risultare contradditoria o incoerente e la valutazione deve tener conto di condizioni oggettive” e l’eventuale rigetto della richiesta deve essere deliberata dal Consiglio Accademico, per il personale docente, e, per il personale amministrativo e tecnico, con adeguate motivazioni illustrate in dettaglio, proposta dal Direttore Amministrativo al Consiglio di Amministrazione per la definitiva deliberazione riferita a tutto il personale.

REQUISITI

Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2011, necessari per il diritto all’assegno di pensione dal 1 novembre 2012

  • 36 anni di contribuzione e almeno 60 anni di età anagrafica – quota 96
  • 35 di contribuzione e almeno 61 anni di età anagrafica – quota 96
  • al fine del raggiungimento della quota 96 è possibile sommare frazioni di età con frazioni di contribuzione; es. 64 anni e 4 mesi di età con 35 anni e 8 mesi di contribuzione
  • 40 anni di contribuzione
  • 65 anni di età per gli uomini – 61 anni di età per le donne
  • opzione donne (L. 243/2004) con minimo 57 anni di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva posseduti entro il 31 dicembre 2011, è possibile passando in regime contributivo chiedere l’accesso al pensionamento dal 1 novembre 2012

Requisiti in vigore dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012 come definiti dalla legge 214 del 22 dicembre 2011

  • pensione di vecchiaia: 66 anni di età per uomini e donne con almeno 20 anni di contribuzione
  • pensione anticipata: 41 anni e 1 mese di anzianità contributiva per le donne
  • pensione anticipata: 42 anni e 1 mese di anzianità contributiva per gli uomini

L’accesso con la pensione anticipata, può comportare una penalizzazione nel caso in cui il requisito della contribuzione non si accompagni ad una età anagrafica di 62 anni. Per i primi due anni inferiori a 62 è prevista una penalizzazione dell’1% annuo. Questa percentuale aumenterà al 2% per ogni ulteriore anno in aggiunta ai primi due.

Anche nel 2012 e fino al 2015 per le donne resta la possibilità di avvalersi della L. 243 del 2004 che consente di accedere alla pensione con 57 anni di età anagrafica e 35 anni di contribuzione optando per il metodo di calcolo contributivo, in questo caso viene però introdotta la finestra di un anno, pertanto il pensionamento avverrà dal 1 novembre 2013.

SEQUENZA TEMPORALE DEGLI ADEMPIMENTI

  1. Termine ultimo di consegna della domanda di cessazione, di trattenimento in servizio oltre i limiti di età, trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale con riconoscimento della pensione: 3 marzo 2012, con cessazione dal servizio al 1° novembre 2012;
  2. Le eventuali revoche delle istanze presentate devono essere prodotte entro la stessa data: 30 marzo;
  3. Le amministrazioni devono deliberare entro il 20 aprile 2012 le eventuali risoluzioni del rapporto di lavoro
  4. La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per coloro che abbiano raggiunto la massima anzianità contributiva dei 40 anni o il compimento dell’età anagrafica di 65 anni e che abbiano maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31/12/2011, deve essere notificata agli interessati entro e non oltre il 30 aprile 2012;
  5. L’amministrazione è tenuta a comunicare entro il 20 aprile 2012 l’eventuale mancanza dei requisiti per il diritto a pensione;
  6. Le domande di cessazione dal servizio e le eventuali revoche delle stesse vanno prodotte direttamente dagli interessati all’amministrazione di appartenenza e alla sede INPS (ex INPDAP)

Poiché la direttiva in questione contiene diverse novità, in particolare per quanto concerne il pensionamento forzoso e i requisiti necessari dal 2012 per il collocamento a riposo , nonché la necessità di consegnare, da parte degli interessati, la domanda anche alla sede territoriale dell’INPS (ex INPDAP), consigliamo di rivolgersi alle sedi territoriali della FLC CGIL e dei patronati INCA presso le quali si potranno ottenere informazioni e consigli utili e trovare le professionalità adeguate a seguire l’iter delle pratiche.

IL NOSTRO COMMENTO

Come già più volte denunciato dalla FLC CGIL, le novità introdotte da questa riforma sono tutte peggiorative e stanno penalizzando migliaia di lavoratori, per questo la FLC CGIL sta studiando tutte le possibili azioni per contrastarne l’applicazione.

Queste nuove regole hanno effetti diversi anche sui singoli pensionandi e sui requisiti che derivano dalla storia personale di ciascuno. Questo significa che per attivare la tutela individuale e proporre eventuali ricorsi, da valutare caso per caso, è necessario prima di tutto presentare la domanda e attendere un atto di diniego da parte dell’amministrazione a una richiesta di pensionamento o al misconoscimento di uno o più requisiti. Va quindi impugnato un atto amministrativo ben preciso davanti al giudice del lavoro: per l’impugnazione non c’è scadenza.

I lavoratori interessati possono sottoporre l’atto da impugnare agli uffici legali delle FLC CGIL territoriali che li assisteranno nell’azione giudiziaria.