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AFAM: approvate disposizioni speciali per lo svolgimento delle procedure per l’elezione degli organi collegiali e monocratici

Sono contenuti nella legge di conversione del decreto legge 25/21. Fino al termine dello stato d’emergenza possibile attivare modalità telematiche di voto.

10/05/2021
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È entrata in vigore l’8 maggio scorso la legge 58 del 3 maggio 2021 di conversione del decreto legge 25 del 5 marzo 2021 recante “disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021”. Durante l’iter di approvazione è stato inserito ex novo l’articolo 3-quater relativo a “Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica”.

Qui il testo coordinato dei due provvedimenti.

Riguardo alle istituzioni afam l’articolo fornice specifiche disposizioni riguardo alle procedure elettorali relative al rinnovo degli collegiali e monocratici. Le norme introdotte sono finalizzate:

  • ad assicurare che le consultazioni elettorali si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini, tenendo conto della campagna vaccinale in corso;
  • ad evitare fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate per il contenimento alla diffusione del virus.

In particolare:

  • per le procedure elettorali in corso alla data dell’8 maggio 2021 o da svolgere durante lo stato di emergenza (attualmente prorogato al 31 luglio 2021), le istituzioni nell'esercizio della loro autonomia, possono individuare, in deroga alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, modalità, anche telematiche, di svolgimento che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19;
  • le procedure devono comunque concludersi entro il 31 ottobre 2021;
  • fino al 31 ottobre 2021, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte dei titolari degli organi monocratici, intervenuta dopo l’8 maggio 2021, subentra nell'incarico il sostituto individuato dallo statuto, oppure, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia
  • coloro che a qualsiasi titolo svolgono le funzioni negli organi monocratici o collegiali interessati al rinnovo, o coloro che sono subentrati, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi. Tale prosecuzione avviene anche in deroga alla normativa vigente in tema di durata previsti dalla normativa di settore. Come è noto nelle istituzioni afam il presidente; il direttore; il consiglio di amministrazione; il consiglio accademico; il collegio dei revisori; il nucleo di valutazione; la consulta degli studenti, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta (art. 4 del DPR 132/03);
  • l’atto di nomina degli organi eletti in esito alle procedure elettorali effettuate in applicazione delle disposizioni sopra elencate disposizioni ha decorrenza immediata.

Commento

È sicuramente importante che vengano fornite ulteriori disposizioni sulle procedure elettorali degli organi monocratici e collegiali che hanno una grande rilevanza nella vita delle istituzioni afam. Tali disposizioni si pongono in linea di continuità, innovandole, quelle previste dalla legge 41/20 (di conversione del decreto legge 22/20) prorogate più volte fino al 30 aprile 2021.

È, altresì, chiara la preoccupazione del legislatore di dare una copertura normativa alle procedure elettorali telematiche che si sono sviluppate in questo anno di pandemia sostanzialmente in contesto privo di certezze. Tuttavia le disposizioni approvate sono palesemente insufficienti in quanto non prevedono né l’obbligo di utilizzo di una piattaforma certificata né l’obbligo per il MUR di fornire una piattaforma pubblica a tutte le istituzioni. Rimane inoltre del tutto inevaso il tema della garanzia della segretezza e dell’anonimato del voto che viene semplicemente sorvolato dalla legge.

Questa vicenda, come l’utilizzo della Didattica a distanza e l’ampliamento del lavoro agile, rendono non più rinviabile l’obbligo per il MUR di costruire una propria piattaforma digitale nazionale utilizzabile gratuitamente dalle istituzioni, dal personale docente e tecnico amministrativo e dagli studenti.