Scuole italiane all’estero: primi chiarimenti dal MAECI
Trasmessa una nota con alcune FAQ sull’applicazione dell’art.186. Necessaria maggiore flessibilità.


Il MAECI ha trasmesso in questi giorni a tutte le sedi consolari una nota con dei chiarimenti (FAQ) sull’applicazione dell’art.186 del DPR 18/1967 al personale docente.
Si tratta di chiarimenti che l’ufficio V del MAECI ha voluto fornire anche in relazione a specifiche richieste che avevamo avanzato negli scorsi giorni.
In particolare sono stati chiariti:
- il rapporto fra comando art.186 e ferie;
- le modalità di richiesta del comando ed il ruolo delle sedi consolari;
- la costanza del pagamento del contributo abitazione;
- l’assimilazione del periodo di quarantena al ricovero ospedaliero, in analogia con le normative vigenti in Italia.
Resta a nostro avviso un punto da approfondire alla luce della situazione emergenziale che stiamo vivendo: nella FAQ n.8 infatti si riconduce il periodo di quarantena al computo dei 60 giorni di assenza oltre i quali si è restituiti ai ruoli metropolitani (ai sensi dell’art.183 dello stesso DPR 18/67).
Oggi, 6 aprile, abbiamo inviato, insieme alle altre sigle sindacali, una lettera al Capo Ufficio V (che alleghiamo di seguito) per chiedere un’applicazione più flessibile del periodo di quarantena al computo del congedo dal momento che i docenti in quarantena hanno comunque garantito - in accordo con le istituzioni scolastiche e consolari - attività di didattica a distanza. Del resto chi ha responsabilmente lavorato non può essere considerato né in malattia né sottoposto a ricovero ospedaliero.
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All’attenzione del consigliere dott. Roberto Nocella
Direzione generale per la Promozione del Sistema Paese
MAECI
Oggetto: richiesta intervento interpretativo sulla FAQ n.8
Facendo riferimento alle FAQ a cura dell'Ufficio V DGSP inviate venerdì 3 aprile u.s., segnaliamo in particolare la Faq n.8 con cui si forniscono chiarimenti sul computo del periodo di quarantena (14 giorni) all'interno dei 60 giorni di assenza per malattia disciplinati dall’art.183 del DPR 18/1967.
Occorre, a nostro parere, tener presente che molti docenti rientrati nelle scorse settimane hanno accettato durante il periodo di quarantena di prestare comunque servizio con le modalità di didattica a distanza, anche sulla base di impegni assunti con le rispettive istituzioni scolastiche.
Per questi motivi vi chiediamo, in ragione dell’eccezionalità della situazione che necessita di criteri di maggior flessibilità, di considerare, in tali particolari casi, il periodo di quarantena come aggiuntivo al periodo previsto dall’art.186 del DPR 18/67, ovvero scorporato dal computo dei 60 giorni, che per come si configurano nell’art.183 non sono destinati ad attività lavorativa ma a congedi o malattia (la quarantena non è da considerarsi malattia).
Del resto, avendo lavorato a distanza, tali docenti non possono essere considerati né in malattia né in situazione di ricovero ospedaliero.
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