Riconoscimento titoli graduatorie permanenti
La CGIL scuola non condividendo il contenuto della C.M. n. 174/2000 che ai fini del punteggio nelle graduatorie permanenti non riconosce le abilitazioni e le idoneità conseguite in concorsi per altri ordini e gradi di scuola ha chiesto al Ministero della PI che almeno riconosca, come già avviene per i titoli di studio, la valutazione delle idoneità/abilitazione pari o superiori.
La CGIL scuola non condividendo il contenuto della C.M. n. 174/2000 che ai fini del punteggio nelle graduatorie permanenti non riconosce le abilitazioni e le idoneità conseguite in concorsi per altri ordini e gradi di scuola ha chiesto al Ministero della PI che almeno riconosca, come già avviene per i titoli di studio, la valutazione delle idoneità/abilitazione pari o superiori. La richiesta è motivata, oltre che dalla necessità di riconoscere l'esperienza professionale, dalla differenza di trattamento tra gli aspiranti inclusi nella prima fascia, dove già sono riconosciuti, e nelle altre tre fasce della stessa graduatoria.
Testo lettera
Oggetto: valutazione titoli graduatorie permanenti
In merito alla C.M. 174 del 28.6.2000, riguardante la tabella di valutazione dei titoli nelle graduatorie permanenti, la CGIL scuola esprime la propria contrarietà all'interpretazione restrittiva che codesta amministrazione ha dato alla tab. A lettera D del decreto ministeriale n. 146/2000.
La C.M. citata, al punto 11, non consente la valutazione delle idoneità "per le scuole elementari, ai fini delle graduatorie per le scuole secondarie e viceversa" adducendo la motivazione che "trattasi di settori scolastici diversi".
Tale interpretazione non è condivisibile in quanto la legge 124/99 ha assunto il principio della piena valutazione e riconoscibilità dell’esperienza culturale e professionale, indipendentemente dall’ordine o grado di scuola cui si riferisce. In questo spirito non si comprende perché non vengono riconosciuti anche altri titoli come il dottorato di ricerca, ecc..
Le altre abilitazioni e/o l'idoneità sono titoli professionali il cui riconoscimento non può essere valutato con riferimento al grado di scuola.
Pertanto, nel caso di superamento d'altri concorsi per titoli ed esami sicuramente non si può negare che il possesso di tali titoli aggiuntivi comporti un accrescimento culturale e professionale che deve trovare il giusto riconoscimento.
Inoltre, si mette in evidenza che l'O.M. 371/94, che per anni ha regolato l'accensione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, ha sempre previsto la valutazione delle abilitazioni relative ad altri ordini e gradi di scuola.
Si segnala, infine, che nel passato tali abilitazioni/idoneità sono state riconosciute nelle precedenti graduatorie del concorso per titoli e che, pertanto si determinerebbe una disparità di trattamento tra la prima e le altre fasce delle graduatorie permanenti, ed un conseguente sicuro contenzioso che l'Amministrazione è certamente interessata ad evitare.
In subordine, ove l'Amministrazione non ritenesse di poter accogliere pienamente tale richiesta, riteniamo che quanto meno vada riconosciuto il punteggio per i concorsi di grado pari o superiore come esplicitamente previsto per i titoli di studio.
Questa organizzazione prima delle presente, in modo informale, ha più volte sollecitato l'Amministrazione a modificare il contenuto della circolare.
Roma 03 ottobre 2000
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