
Part-time nella scuola: le domande entro il 15 marzo 2011
Il personale docente, educativo ed ATA a tempo indeterminato può presentare la domanda per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.


Entro il 15 marzo 2011 va presentata la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Le domande vanno indirizzate alla Direzione Scolastica Regionale e presentate al Dirigente scolastico della scuola di servizio.
Tale scadenza riguarda, ovviamente, il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma non solo.
Il Ccnl firmato il 29 novembre 2007, agli artt. 25 c. 6 e 44 c. 8, ha definitivamente chiarito che anche il personale neo immesso in ruolo o il personale che instaura un rapporto di lavoro a tempo determinato ha diritto a chiedere il tempo parziale. La scadenza del 15 marzo, pertanto, non può riguardare i lavoratori che instaurano un nuovo rapporto di lavoro, sia esso a tempo indeterminato che determinato, per i quali è possibile l'attivazione del part-time anche al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Inoltre, è possibile avvalersi di quanto previsto dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 247: il diritto al part-time con precedenza sia per il lavoratore affetto da grave patologia oncologica comportante ridotta capacità lavorativa, che per un lavoratore che assiste il coniuge, il figlio o i genitori affetti sempre da patologie oncologiche.
Nella domanda, vanno indicate la modalità che si richiedono e cioè:
- part-time orizzontale (con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi)
- part-time verticale (con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno; per il solo personale ATA, inoltre, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione e cioè settimana, mese o anno)
- part-time misto (con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due precedenti modalità).
Va anche indicata la durata della prestazione lavorativa che, per i docenti, è di norma pari al 50% di quella a tempo pieno e per il personale ATA non inferiore al 50% di quella a tempo pieno.
Una volta ottenuto il part-time, per la durata di almeno due anni il personale non può richiederne la trasformazione in rapporto a tempo pieno. Infatti, prima della scadenza del biennio, eventuali domande in tal senso possono essere accolte solo in presenza di motivate esigenze ed anche in relazione alla situazione complessiva degli organici.
La normativa di riferimento ad oggi è il Ccnl 29 novembre 2007 (artt. 39 e 58) ed il testo unico sul part-time, Decreto legislativo 61 del 25 febbraio 2000.
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