Part time nella scuola: la domanda scade il 15 marzo
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per il personale docente, educativo ed Ata (con esclusione del DSGA) è regolata dagli artt. 36 e 57 del Ccnl 2003
Di seguito riassumiamo le principali informazioni in materia:
Domanda: va presentata da parte del personale interessato entro il 15 marzo di ogni anno al Dirigente Scolastico della scuola di servizio. La stessa può essere accolta nel limite del 25% della dotazione organica.
Durata: per almeno 2 anni il personale in regime di “part-time” non può richiedere la trasformazione in rapporto a tempo pieno. La richiesta prima della scadenza del biennio va motivata e può essere accolta solo in relazione alla situazione organica complessiva.
Modalità di costituzione: per il personale docente la durata della prestazione lavorativa è “di norma” pari al 50% di quella a tempo pieno, ferma restando, nella secondaria, la non scindibilità dell’insegnamento nella singola classe o del posto di sostegno sul singolo alunno. Per il personale Ata non può essere “inferiore al 50%” rispetto a quella a tempo pieno. E’ riconosciuta la facoltà di svolgere altra attività lavorativa, anche subordinata (fatta eccezione presso altra pubblica amministrazione) quando l’orario di lavoro non supera la metà dell’orario pieno. Per altri aspetti relativi ad incompatibilità con il servizio nella scuola, si rinvia alla scheda specifica pubblicata nelle news di ieri 1 marzo sul sito.
Articolazione dell’orario di servizio: l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale può essere richiesta con orario ripartito su tutti i giorni della settimana (part-time orizzontale), oppure su non meno di 3 giorni alla settimana (part-time verticale), o anche su determinati periodi dell’anno. La modalità prescelta va indicata al momento di presentazione della domanda. Per i docenti gli obblighi relativi alle attività funzionali sono attribuiti, di norma, in proporzione all’orario d’insegnamento stabilito per il part-time. Ovviamente rimangono per intero gli obblighi connessi alla preparazione delle lezioni, alla correzione degli elaborati, agli scrutini e agli esami relativi alle proprie classi. Anche le attività funzionali di cui alla lett. a) comma 3, dell’art. 27 del Ccnl/03 (40 ore per partecipazione alle riunioni del collegio docenti) sarebbero dovute per intero, a differenza di quelle di cui alla lett. b) – (consigli di classe, interclasse, intersezione). Ciò è quanto prevede l’OM 446/97 cui l’art. 36 del Ccnl/03 rimanda. Si tratta di una interpretazione della norma generale sul part-time, e specifica per il lavoro docente, piuttosto controversa e discutibile perché a fronte di una riduzione di emolumenti retributivi direttamente proporzionale alla durata della prestazione d’insegnamento, l’obbligo alla prestazione per intero di tale tipologia di attività funzionale si configura a tutti gli effetti come una immotivata “perdita salariale”.
Roma, 14 marzo 2007
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