
Obbligo formativo sull’inclusione scolastica: la FLC CGIL impugna il decreto e la circolare ministeriale
I provvedimenti introducono un nuovo obbligo di servizio, senza tenere conto delle prerogative degli organi collegiali e delle ricadute sul rapporto di lavoro


La FLC CGIL ha presentato ricorso al TAR del Lazio per l’annullamento del DM 188 del 21 giugno 2021 relativo alla “Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità” e della successiva nota 27622 del 6 settembre 2021 che prevede l’avvio delle attività, indicando lo schema di modulo formativo e gli obiettivi, oltre alla ripartizione delle risorse.
Com’è noto, si tratta di provvedimenti attuativi della legge di bilancio 2021, che ha destinato uno specifico finanziamento di 10 milioni di euro per la realizzazione di interventi di formazione obbligatoria del personale docente “non specializzato” impegnato nelle classi con alunni con disabilità.
Per la FLC CGIL, non è in discussione il valore della formazione in sé, specie su temi importanti e fondamentali come quello dell’inclusione scolastica, ma riteniamo illegittimo che essa sia stata definita in modo unilaterale dall’Amministrazione, con un evidente e pericolosa ingerenza in una materia che è di competenza degli organi collegiali e ha ricadute sul rapporto di lavoro, introducendo obblighi di servizio senza alcuna regolamentazione contrattuale.
Il decreto ministeriale, inoltre,estendendo il divieto di esonero all’intero orario di servizio, risulta contraddittorio rispetto alla legge di bilancio, che prevede l’attività di formazione “obbligatoria” senza “esonero dall’insegnamento".
Si tratta di criticità che abbiamo da subito e ripetutamente evidenziato e che sono alla base del ricorso presentato.
In attesa degli esiti del ricorso, riteniamo che i Collegi dei Docenti, nella progettazione di inizio anno, debbano tenere conto del monte ore da destinare a questo nuovo “obbligo di servizio” che il divieto di esonero costringe a collocare tra le attività funzionali o, se aggiuntive, da retribuire, secondo quanto previsto dalla norma contrattuale e da numerosi precedenti giurisprudenziali.
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