Negare la contrattazione d'istituto è comportamento antisindacale
Importante vittoria della FLC CGIL di Roma. Il Tribunale di Velletri conferma che il CCNL 2006/2009 è ancora vigente e anche la contrattazione integrativa da esso regolata. A nulla valgono il recente Decreto Legislativo 141/11 (correttivo) e la nota ministeriale sull'assegnazione del personale ai plessi.
Il Giudice del lavoro di Velletri ha considerato antisindacale il comportamento del Dirigente Scolastico di un Istituto Comprensivo della provincia di Roma, condannando il Ministero dell'Istruzione a rifondere completamente le spese legali previste nel decreto emesso ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.
Il dirigente in questione, invocando le norme Brunetta, aveva negato la contrattazione sulle utilizzazioni e le assegnazioni del personale, su criteri e modalità dell'orario e dell'organizzazione del lavoro, in pratica sulla maggior parte delle materie previste dall'articolo 6 del CCNL Scuola 2006/2009 ancora in vigore.
Il ricorso patrocinato dalla FLC CGIL di Roma sud, riguardava l'esclusione delle materie contemplate alle lettere h, i) ed m) dell'art. 6 del vigente contratto collettivo nazionale.
Questa sentenza è di fondamentale importanza perché riconferma la piena validità dell'art. 6 del Ccnl anche dopo il Decreto correttivo e interpretativo n. 141 del 1 agosto 2011.
Si tratta di un importante pronunciamento che parla in generale a tutta la pubblica amministrazione ed è di grande aiuto alla contrattazione integrativa perché serve a ripristinare più chiare e positive relazioni sindacali.
Infatti, il giudice ha valorizzato molto gli aspetti di merito, più che quelli formali e interpretativi affermando che sono attinenti al rapporto di lavoro (diritti e obblighi) i criteri generali per
- l'assegnazione del personale ai plessi
- l'individuazione del personale da utilizzare in rapporto al POF
- l'utilizzazione del personale docente
- l'organizzazione del lavoro
- l'articolazione dell'orario di lavoro
Pertanto il Giudice ha ribadito che tali materie non rientrano "tra le materie demandate dall'art. 34 del Dlgs 150 al potere di definizione unilaterale degli organi di gestione".
Questa sentenza conferma com'è accaduto recentemente anche a Lucca e a Catania quanto la FLC CGIL va sostenendo: la contrattazione di istituto va fatta e su tutte le materie previste dal contratto collettivo nazionale ancora in vigore.
La confusione normativa creata e voluta da questo governo peggiorano la vita civile del Paese e le relazioni tra le parti sociali, finiscono per aumentare i conflitti, il contenzioso e le spese superflue a danno della buona amministrazione.
Ma questa incapacità non è un alibi per chi cerca di forzare le norme, come invece hanno fatto il dirigente e lo stesso MIUR emanando la nota dell'1 settembre sull'assegnazione del personale ai plessi sulla quale è in corso di notifica uno specifico ricorso al TAR del Lazio della FLC CGIL nazionale.
Continueremo con coerenza e in tutte le sedi la difesa del CCNL e del ruolo delle RSU.
Non è nostra intenzione retrocedere neanche di un passo in questa battaglia di civiltà, di legalità e di democrazia nei luoghi di lavoro.
- decreto tribunale di velletri del 27 settembre 2011 comportamento antisindacale per rifiuto contrattazione integrativa
- decreto tribunale di lucca 1075 del 14 luglio 2011 comportamento antisindacale per rifiuto contrattazione integrativa
- ordinanza tribunale di catania 7752 del 15 settembre 2011 comportamento antisindacale per rifiuto contrattazione integrativa
- scheda flc cgil mappa dei poteri e delle competenze nella contrattazione di scuola settembre 2010
Servizi e comunicazioni
I più letti
- Personale ATA: una nuova sentenza della Corte di Appello di Torino conferma il diritto alla riduzione a 35 ore settimanali
- Mancato pagamento stipendi ai supplenti brevi: emissione speciale NoiPA il 17 gennaio 2025
- "ATA, un lavoro per la comunità educante": il progetto nazionale di formazione per il Personale ATA, predisposto da Proteo Fare Sapere e FLC CGIL per l'anno scolastico 2024-2025
- Concorso ordinario funzionari E.Q. (DSGA): apertura termini presentazione candidature a componente di commissione
- Concorso PNRR 2: nuove aggregazioni per la prova orale
Ora e sempre esperienza!
Legislazione e giurisprudenza recente
- Note ministeriali Nota 1765 del 15 gennaio 2025 - Attività formative percorso formazione e prova personale docente ed educativo neoassunto - Chiarimenti
- Decreti direttoriali Decreto Dipartimentale 56 del 13 gennaio 2025 - Aggregazione procedure concorsuali accesso ruoli personale docente infanzia e primaria posto comune e sostegno
- Decreti direttoriali Decreto Dipartimentale 55 del 13 gennaio 2025 - Aggregazione procedure concorsuali accesso ruoli personale docente secondaria primo e secondo grado posto comune e sostegno
- Note ministeriali Nota 4605 del 13 gennaio 2025 - PNRR Investimento M4C1I3-1 Nuove competenze e nuovi linguaggi
Approfondimenti
- Tutti gli approfondimenti
- Mobilità docenti e ATA
- Graduatorie d'istituto docenti
- Graduatorie d'istituto ATA
- Concorso 24 mesi ATA
- Formazione iniziale e reclutamento docenti
- Assunzioni e supplenze
- Quando si chiamano i supplenti?
- Posizioni economiche e passaggi di qualifica ATA
- Guida alle Istanze online
- Vademecum sanzioni disciplinari
- Assenze per malattia e certificati telematici
Ultime notizie dalle regioni
- Scuola - Disabilità e inclusione scolastica: nuova sentenza dispone l’implementazione delle ore di sostegno e il risarcimento economico
- Personale ATA - Personale ATA: una nuova sentenza della Corte di Appello di Torino conferma il diritto alla riduzione a 35 ore settimanali
- Molise - Molise, dimensionamento scolastico: no all’ennesimo taglio