Negare la contrattazione d'istituto è comportamento antisindacale
Importante vittoria della FLC CGIL di Roma. Il Tribunale di Velletri conferma che il CCNL 2006/2009 è ancora vigente e anche la contrattazione integrativa da esso regolata. A nulla valgono il recente Decreto Legislativo 141/11 (correttivo) e la nota ministeriale sull'assegnazione del personale ai plessi.


Il Giudice del lavoro di Velletri ha considerato antisindacale il comportamento del Dirigente Scolastico di un Istituto Comprensivo della provincia di Roma, condannando il Ministero dell'Istruzione a rifondere completamente le spese legali previste nel decreto emesso ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.
Il dirigente in questione, invocando le norme Brunetta, aveva negato la contrattazione sulle utilizzazioni e le assegnazioni del personale, su criteri e modalità dell'orario e dell'organizzazione del lavoro, in pratica sulla maggior parte delle materie previste dall'articolo 6 del CCNL Scuola 2006/2009 ancora in vigore.
Il ricorso patrocinato dalla FLC CGIL di Roma sud, riguardava l'esclusione delle materie contemplate alle lettere h, i) ed m) dell'art. 6 del vigente contratto collettivo nazionale.
Questa sentenza è di fondamentale importanza perché riconferma la piena validità dell'art. 6 del Ccnl anche dopo il Decreto correttivo e interpretativo n. 141 del 1 agosto 2011.
Si tratta di un importante pronunciamento che parla in generale a tutta la pubblica amministrazione ed è di grande aiuto alla contrattazione integrativa perché serve a ripristinare più chiare e positive relazioni sindacali.
Infatti, il giudice ha valorizzato molto gli aspetti di merito, più che quelli formali e interpretativi affermando che sono attinenti al rapporto di lavoro (diritti e obblighi) i criteri generali per
- l'assegnazione del personale ai plessi
- l'individuazione del personale da utilizzare in rapporto al POF
- l'utilizzazione del personale docente
- l'organizzazione del lavoro
- l'articolazione dell'orario di lavoro
Pertanto il Giudice ha ribadito che tali materie non rientrano "tra le materie demandate dall'art. 34 del Dlgs 150 al potere di definizione unilaterale degli organi di gestione".
Questa sentenza conferma com'è accaduto recentemente anche a Lucca e a Catania quanto la FLC CGIL va sostenendo: la contrattazione di istituto va fatta e su tutte le materie previste dal contratto collettivo nazionale ancora in vigore.
La confusione normativa creata e voluta da questo governo peggiorano la vita civile del Paese e le relazioni tra le parti sociali, finiscono per aumentare i conflitti, il contenzioso e le spese superflue a danno della buona amministrazione.
Ma questa incapacità non è un alibi per chi cerca di forzare le norme, come invece hanno fatto il dirigente e lo stesso MIUR emanando la nota dell'1 settembre sull'assegnazione del personale ai plessi sulla quale è in corso di notifica uno specifico ricorso al TAR del Lazio della FLC CGIL nazionale.
Continueremo con coerenza e in tutte le sedi la difesa del CCNL e del ruolo delle RSU.
Non è nostra intenzione retrocedere neanche di un passo in questa battaglia di civiltà, di legalità e di democrazia nei luoghi di lavoro.
- decreto tribunale di velletri del 27 settembre 2011 comportamento antisindacale per rifiuto contrattazione integrativa
- decreto tribunale di lucca 1075 del 14 luglio 2011 comportamento antisindacale per rifiuto contrattazione integrativa
- ordinanza tribunale di catania 7752 del 15 settembre 2011 comportamento antisindacale per rifiuto contrattazione integrativa
- scheda flc cgil mappa dei poteri e delle competenze nella contrattazione di scuola settembre 2010
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