Mobilità scuola 2022-2025: la FLC CGIL dice no ad un contratto modificato in peius
Non firmano neanche UIL scuola, Snals e Gilda. Violate clausole contrattuali neppure previste dalla legge. Il blocco per tre anni viene esteso a tutto il personale oltre i neo immessi in ruolo. La FLC impugnerà il CCNI.
Premessa
L’ipotesi di CCNI sulla mobilità non è stata sottoscritta da FLC CGIL, UIL scuola, SNALS e Gilda. Una delle ragioni della mancata sottoscrizione è che di fatto non c’è stata trattativa dal momento che il primo incontro con il tavolo completo si è svolto l’11 gennaio 2022 davanti ad una Amministrazione ferma su posizioni intransigenti e inconciliabili. Al secondo incontro del 25 gennaio 2022 è stata presentata una ipotesi rivista di nuovo contratto per il triennio 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 con un testo che per l’Amministrazione era “prendere o lasciare”, non negoziabile nei contenuti, sul quale erano possibili limitati aggiustamenti.
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Speciale mobilità
Da parte nostra sono state, comunque, avanzate diverse proposte. Nel terzo incontro del 27 gennaio il MI ha evidenziato la propria indisponibilità a discutere le osservazioni e le richiese di modifica ed integrazione nel frattempo presentate unitariamente dalla FLC CGIL, UIL scuola, SNALS e Gilda. Di fatto è stato negato qualsiasi spazio di trattativa. Un metodo “padronale” e irrispettoso delle parti sindacali, inaccettabile di per sé. Ma ancor di più inaccettabili sono i contenuti che si volevano imporre al personale della scuola
Vediamo nel dettaglio le novità.
Un aspetto (apparentemente) positivo.
All’articolo 2 comma 7 del CCNI, si consente a tutti i neo assunti di poter presentare domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico 2022/2023 al fine di poter acquisire una scuola di titolarità. L’acquisizione è possibile tramite la domanda di trasferimento oppure nella conferma implicita della sede di attuale servizio, che non è resa disponibile nei movimenti. Quest’ultima ipotesi si estende al caso di mancato esito della mobilità nelle preferenze espresse.
Certamente ciò è positivo, rispetto al blocco derivante dalla legge, ma non si tratta certo di un grande risultato, anche tenuto conto dell’indisponibilità delle sedi che la procedura impone nel complesso meccanismo delle fasi.
Poi nel nuovo CCNI, ecco l’inganno! Nei successivi tre anni, il docente non potrà presentare affatto alcuna domanda di mobilità (articolo 2 comma 6 del nuovo CCNI). Quindi, in concreto, si tratta solo di uno slittamento di un anno del blocco triennale previsto dalla legge.
Questo è l’unico aspetto positivo, ma con beffa differita.
Aspetti negativi ed inaccettabili del nuovo CCNI.
- Nei fatti il blocco triennale per tutti i neo assunti è rimasto, anche se dilazionato di un anno. Tale blocco triennale, inoltre, viene esteso a tutti gli altri docenti che, d’ora in poi, presenteranno una domanda di mobilità per altra provincia, rispetto a quella attuale, se soddisfatti “su qualsiasi sede”. Quindi non più solo se soddisfatti sulla singola scuola indicata dal docente nelle preferenze (come già previsto nel precedente contratto), ma su qualsiasi scuola inserita nell’elenco della domanda anche se compresa in una qualsiasi preferenza sintetica, quale comune, distretto o provincia. Nei fatti, con questo nuovo contratto, si introduce per tutti, a regime, la possibilità di spostarsi solo ogni tre anni (articolo 2 comma 6 del CCNI).
- A tutti i neo assunti, per tre anni, non è consentita la possibilità di accettare incarichi annuali a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso ai sensi dell’articolo 36 del CCNL/07 (articolo 2 comma 6 del CCNI).
- Tutti i docenti assunti su posto di sostegno, come noto, possono chiedere il trasferimento o un passaggio di ruolo o cattedra su posto comune una volta espletato l’obbligo di permanenza quinquennale su posto di sostegno. Ebbene, con il nuovo CCNI, mantengono questa possibilità al 100% solo nell’a.s. 2022/2023, a seguire dall’anno 2023/2024 l’aliquota destinata è il 75% dei posti, quindi dal 2024/2025 in poi solo sul 50% dei posti disponibili (allegato 1 – ordine delle operazioni, seconda fase). Si tratta, in prospettiva, di una pesante e inaccettabile limitazione alle opportunità di mobilità per questi docenti.
- Tutto il personale ATA ex LSU assunto con contratto a tempo parziale non potrà partecipare alle operazioni di mobilità, cosa consentita, al contrario, al restante personale ATA sempre a tempo parziale (articolo 34 c. 6). Si tratta di una palese disparità di trattamento.
- Per tutti i DSGA neo assunti, a differenza dei docenti neo assunti, non sarà consentita alcuna mobilità per un triennio, neanche nel primo anno per avere una sede di titolarità scelta da loro (articolo 34 c. 9). È una ulteriore, grave e incomprensibile disparità di trattamento.
- Inoltre, questo CCNI avrà validità triennale (art. 1 comma 2) nonostante sia in fase di avvio la trattativa all’Aran per il rinnovo del CCNL già scaduto. Non è pensabile, né accettabile, che un contratto integrativo abbia una validità temporale che vada oltre la validità del CCNL da cui scaturisce come contrattazione integrativa di secondo livello. Non è sufficiente scrivere che: “Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni derivanti dalla stipulazione del Contratto collettivo nazionale di comparto” (articolo 1 comma 9) in quanto, a parere dei sindacati FLC CGIL, UIL scuola, SNALS e Gilda, ne andrà ri-sottoscritto uno interamente nuovo.
In conclusione, mai i sindacati della scuola avevano sottoscritto un contratto che non contenesse aspetti migliorativi rispetto al passato, neanche in presenza di pesanti ingerenze che ci sono state in passato, come con la cosiddetta legge sulla buona scuola (L. 107/15). Quantomeno un nuovo contratto dovrebbe garantire gli stessi diritti ed opportunità dei precedenti. In questo caso, al contrario (come si può desumere dal quadro delle novità sopra esposto), gli aspetti migliorativi sono limitatissimi (in realtà solo uno, e solo in parte e con beffa differita) e riguardano una importante ma numericamente minoritaria platea di interessati mentre sono tanti, troppi, gli aspetti peggiorativi rispetto al contratto in vigore per il triennio precedente, che vanno ad incidere sull’intera platea degli aspiranti.
Per queste ragioni, ovvero che è un contratto “in peius” e discriminatorio, FLC CGIL, UIL scuola, SNALS e Gilda hanno ritenuto di non sottoscriverlo. Si rileva anche che, nel caso in cui nessun sindacato lo avesse sottoscritto, l’Amministrazione si sarebbe vista costretta a prorogare (per il principio di ultrattività) il contratto vecchio certamente meno penalizzante di questo.
La FLC CGIL impugnerà questo CCNI non solo per una verifica sulla validità di un CCNI che riguarda oltre un milione di persone e che non è stato sottoscritto dalla parte rappresentativa di oltre il 75% del personale ma anche perché esso ha violato norme contenute nel CCNL, al di là di quello che la legge prevedeva.
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