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Liceo sportivo: pubblicato il Regolamento

I percorsi saranno attivati a partire dall’a.s. 2014/15.

20/05/2013
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Dopo un lungo e complesso iter, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 maggio scorso il DPR 7 marzo 2013 n. 52 avente per oggetto il “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei”. Lo schema di Regolamento era stato approvato in prima lettura nel consiglio dei ministri dell’8 settembre 2011  e dopo aver ricevuto i pareri della Conferenza Unificata,  del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione (CNPI), del Consiglio di Stato, delle competenti commissioni parlamentari della Camera e del Senato, era stato definitivamente deliberato nella seduta del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2013. Il Presidente della Repubblica aveva firmato l’atto il 5 marzo scorso che è stato registrato dalla Corte dei Conti il 10 maggio 2013.

I contenuti

Il DPR 52/13 è emanato in applicazione dell'art. 3 comma 2 del DPR 89/10  (Regolamento dei licei) che, tuttavia, prevede un unico regolamento riferito "alla riorganizzazione dei percorsi delle sezioni bilingue, delle sezioni ad opzione internazionale, di liceo classico europeo, di liceo linguistico europeo e ad indirizzo sportivo".

Il Liceo sportivo è incardinato nel liceo scientifico, con il medesimo monte ore e con l'eliminazione della "Lingua e cultura latina" "Disegno e storia dell'arte" e la riduzione di un ora di filosofia nel triennio. Tali discipline sono così sostituite

  • primo biennio: + 3 ore di Discipline Sportive, + 1 ora di Scienze motorie e sportive, + 1 ora di Scienze naturali;
  • secondo biennio e quinto anno: + 3 ore di "Diritto ed economia dello sport", + 2 ore discipline sportive, + 1 Scienze motorie e sportive.

In prima applicazione è prevista l'istituzione di una sezione di liceo sportivo per provincia. Ulteriori sezioni potranno essere istituite "qualora le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e sempreché ciò non determini la creazione di situazioni di esubero di personale".

Non sono previste confluenze delle numerose esperienze realizzate in questi anni dalle istituzioni scolastiche che si sono avvalse degli strumenti previsti dal regolamento sull'autonomia.

Non sono previste prove di accesso essendo il liceo sportivo aperto alla frequenza di tutti gli studenti, compresi i disabili.

Il titolo di studio conseguito al termine del percorso è un diploma di liceo scientifico con l'indicazione di "sezione ad indirizzo sportivo".

I risultati di apprendimento, il piano degli studi e gli obiettivi specifici di apprendimento sono definiti dall'allegato A al Regolamento.

Le novità del testo definitivo

Rispetto al testo approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri, il DPR 52/13 presenta le seguenti novità:

Art. 3 comma 1

è chiarito che “le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,” sono finalizzate ad adeguare il percorso liceale agli specifici bisogni formativi anche degli alunni con bisogni educativi speciali.

Art. 3 comma 5

è precisato che l’attivazione delle sezioni del Liceo sportivo è effettuato nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa “tenuto conto della valutazione effettuata dall’ufficio scolastico regionale

Art. 4 comma 1 lettera a):

Le linee guida alla base della stipula delle convenzioni promosse dagli Uffici Scolastici Regionali sono emanate non solo dal MIUR ma di concerto con il “Ministro con delega allo sport”.

Le suddette convenzioni sono stipulate non solo con i Comitati regionali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), ma anche con le province.

Art. 4 comma 1 lettera b)

Le convenzioni che le scuole paritarie stipulano con i Comitati regionali del CONI e del CIP e i soggetti associati al CONI e al CIP o da essi riconosciuti devono essere “conformi alle eventuali convenzioni” delle scuole statali.

Art. 4 comma 1 lett. c)

Le scuole statali o paritarie possono stipulare ulteriori convenzioni finalizzate alla realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e all’attività sportiva anche con le province, i comuni, le città metropolitane.

Art. 6

Viene specificato che la verifica periodica dell’efficacia delle attività della sezione ad indirizzo sportivo sarà effettuata dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica.

A tal fine, per un quinquennio dall’entrata in vigore del regolamento, il MIUR si avvale di un apposito gruppo di lavoro, con la funzione di monitorare sul territorio nazionale

  • l’assetto organizzativo-didattico-disciplinare della sezione ad indirizzo sportivo,
  • le esperienze realizzate dalle scuole in campo didattico-sportivo
  • le professionalità così formate,
  • l’impiantistica specifica degli istituti scolastici
  • la cultura sportiva propria di ogni territorio.

Naturalmente dall’istituzione del gruppo di lavoro non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7

E’ stato cassato il comma 3 relativo all’entrata in vigore del Regolamento

Avvio dei percorsi

Con la nota 170/13 il MIUR informava del rinvio all’a.s. 2014/15 dell’attivazione del Liceo ad indirizzo sportivo nell’ambito del Liceo scientifico. Successivamente con la nota prot. 270 del 1/2/2013, il Ministero chiariva che tale rinvio riguardava  anche le scuole paritarie. Tuttavia, solo per tale tipologia di istituzione veniva  consentita l’attivazione in forma sperimentale di sezioni del licei sportivo già a partire  dall’a.s. 2013/14.

La FLC CGIL ha chiesto formalmente il ritiro della nota 270/13 (vedi correlati)

Il commento

La FLC CGIL ha sempre denunciato come sia nella fase di elaborazione che durante l’iter di approvazione del Regolamento, il MIUR abbia operato in maniera poco trasparente, attraverso, ad esempio, la costituzione di un Gruppo di lavoro composto da rappresentati del MIUR, docenti ed esperti del settore di cui sono ignoti i nominativi, ed abbia evitato accuratamente qualsiasi confronto con le organizzazioni sindacali, nonostante le evidenti ricadute sugli organici del personale docente

Nel merito dello schema

  • non è affatto chiaro se per sezione si intenda classe o scuola
  • non è chiaramente specificato se la stipula delle convenzioni con il CONI e il CIP sia elemento indispensabile per l'avvio dei percorsi
  • le modalità con cui sono stipulate le convenzioni da parte delle scuole paritarie appaiono confuse e di difficile applicazione. E’ evidente come il Regolamento conceda un trattamento di maggior favore alle paritarie rispetto alle scuole statali
  • non vi sono indicazioni su chi debba verificare se le scuole richiedenti la sezione di liceo sportivo dispongano di impianti ed attrezzature ginnico-sportive adeguate (si confonde forse la verifica di idoneità, con il monitoraggio degli impianti da parte del gruppo di lavoro di cui all’art. 6?)
  • non vi sono indicazioni su quali debbano essere i requisiti essenziali di questi impianti ed attrezzature
  • tutta la parte relativa alla costituzione del gruppo di lavoro di cui all’art. 6 appare decisamente preoccupante. In primo luogo non sono chiari i criteri di composizione del gruppo. Inoltre i compiti di monitoraggio appaiono eccessivamente estesi. Alcuni compiti appaiono incomprensibili. Ad esempio, cosa significa monitorare le “professionalità già formate” nei percorsi dei Licei sportivi o la “cultura propria di ogni territorio?

Da segnalare, infine, che con il medesimo provvedimento vengono emanate le Indicazioni Nazionali del Liceo Sportivo. Questo rafforza la convinzione che anche le Indicazioni dei Licei (DI 211/10) dovessero essere adottate con un Regolamento e non con un semplice Decreto. Per questo motivo la FLC CGIL ha impugnato il DI 211/10.

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