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Legge di bilancio, scuola: approvati importanti emendamenti dalla Commissione bilancio

Approvati alcuni importanti emendamenti avanzati dalla FLC come quello sul dimensionamento scolastico. Stride il mancato stanziamento di fondi aggiuntivi per il rinnovo del contratto, gli investimenti sugli organici e le procedure semplificate per stabilizzare i precari e i facenti funzione Dsga.

21/12/2020
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Il 21 dicembre la Commissione Bilancio alla Camera ha licenziato una serie di emendamenti al testo della Legge di bilancio 2021 (AC 2790-bis), molti dei quali riguardano il settore della conoscenza.

In particolare, per la scuola, si prevede:

  • Scuole innovative nei piccoli comuni delle regioni meridionali (articolo 34-bis): finanziamento di ulteriori 40 mln, al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni del Sud Italia, nell’ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023, per la costruzione di scuole innovative (art. 1, co. 153, L. 107/2015) in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti delle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna
  • Sistema duale (articolo 53) : prevede l’aumento da 50 a 55 mln di euro delle risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro per il 2021, mentre conferma lo stanziamento di 50 mln di euro per il 2022.
  • Incremento del fondo per l’istruzione e la formazione tecnica superiore (articolo 53-bis): incrementa di € 20 mln per il 2021 il Fondo per l’istruzione e la formazione tecnica superiore istituito dall’art. 1, co. 875, della L. 296/2006.
  • Disposizioni in favore dei lavoratori fragili (articolo 81-bis): estende al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del D.L. 17 marzo
  • Incremento del fondo dell’autonomia (articolo 86): si stanziano € 30 mln per il 2021 per consentire lo svolgimento degli esami di Stato nelle scuole statali e paritarie secondo gli standard di sicurezza sanitaria e si affida ad ordinanze del Ministro dell’istruzione la possibilità di adottare specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per  lo svolgimento degli esami di stato, in continuità con quelle che sono state previste per l’a.s. 2019/2020.
  • Piano nazionale per la ricerca: interventi per prevenire gli effetti dell’emergenza sanitaria sulla povertà educativa dei bambini, delle bambine e degli adolescenti a rischio (articolo 86-bis): definisce un programma nazionale, della durata di 12 mesi, di ricerca e interventi sul contrasto alla povertà educativa. Nell'attuazione del programma possono essere coinvolte università, scuole, istituti di cultura e organizzazioni del terzo settore. Ai fini indicati, si istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, con una dotazione di € 2 mln per il 2021.
  • Fondo per l’attivazione nei licei musicali di corsi extracurriculari ad indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali (articolo 86-bis): si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un fondo, con una dotazione di € 3 mln annui a decorrere dal 2021, finalizzato a consentire ai licei musicali di attivare corsi extracurriculari ad indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali
  • Contribuzione alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità (articolo 87-bis): prevede un rifinanziamento, nella misura di 70 milioni di euro per il 2021, del contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, previsto dal decreto-legge n. 42 del 2016, che ha disposto, a tal fine, uno stanziamento di 23,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
  • Kit digitalizzazione (art. 105-bis): si prevede la concessione, a famiglie a basso reddito, con almeno un componente iscritto ad un ciclo di istruzione scolastica o universitaria, di un dispositivo mobile in comodato gratuito dotato di connettività per un anno o di un bonus di valore equivalente a favore delle famiglie particolarmente disagiate (con un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui).
  • Collocazione personale ex LSU risultato soprannumerario dopo la prima fase assunzionale (articolo 165, comma 5-bis): si prevede che i posti che siano eventualmente rimasti vacanti e disponibili a seguito della prima procedura assunzionale, siano destinati a coloro che, a domanda, pur essendo in possesso dei requisiti previsti, non hanno trovato posto nella relativa provincia di appartenenza. A tal fine viene predisposta un’apposita graduatoria nazionale, formulata sulla base del punteggio già acquisito. Successivamente a questa procedura sono autorizzate le assunzioni per la copertura dei posti che si sono resi nuovamente disponibili.
  • Disposizioni concernenti il personale scolastico - assistenti tecnici per le scuole dell’Infanzia e del primo ciclo (Articolo 165, commi 7): la previsione è di stabilizzare 1.000 assistenti tecnici destinati al primo ciclo (e non 530 come nel testo di legge)
  • Disposizioni concernenti il personale scolastico - fondo per i dirigenti scolastici (articolo 165, commi da 12-bis a 12-ter): è istituito un fondo con una dotazione di € 25,856 mln per il 2021, volto ad evitare la restituzione delle retribuzioni erogate ai dirigenti scolastici nell’a.s. 2019/2020 in conseguenza dell’ultrattività riconosciuta ai contratti integrativi  regionali relativi all’a.s. 2016/2017.
  • Disposizioni relative al concorso per Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole bandito nel 2018 (articolo 165, commi 11-bis e 11-ter): si elimina il limite di idonei da inserire in graduatoria nel concorso per Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole, bandito nel 2018 ai sensi dell’art. 1, co. 605, della L. 205/2017.
  • Parametri per il 2021/2022 per l’attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi (articolo 165, commi 12-bis e 12-ter): sono rivisti per il solo anno scolastico 2021/2022 i parametri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, riducendo da 600 a 500 alunni (ovvero da 400 a 300 alunni per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche) il numero minimo di alunni necessario per l’attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico e di un direttore dei servizi generali e amministrativi titolari.
  • Nuove procedure selettive per l’accesso al ruolo di docenti su posti di sostegno (articolo 165, comma12-bis): si autorizza il Ministero dell’istruzione a bandire procedure selettive, su base regionale, per l’accesso in ruolo su posto di sostegno per docenti in possesso del relativo titolo di specializzazione, a cui si attinge esclusivamente in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie utili a legislazione vigente, e solo all’esito delle procedure di scorrimento delle graduatorie concorsuali di altre regioni o province.
  • Scuola italiana all’estero (articolo 165 - comma 12-bis e 12-ter): si prevede di raddoppiare il personale in comando dal Ministero dell’Istruzione e di trasferire maggiori poteri al MAECI intervenendo direttamente sul D.lgs 64/2017 in merito ai comandi annuali.

Riteniamo sicuramente positivo l’accoglimento di un nostro emendamento “storico” sul dimensionamento scolastico, volto ad assicurare la presenza di un dirigente scolastico e di un DSGA titolari anche alle scuole con non meno di 500 alunni, così come valutiamo positivamente l’apertura per una nuova stabilizzazione del personale ex LSU.

Stride invece l’assenza di misure di adeguamento dei fondi per il rinnovo contrattuale e per un investimento serio sugli organici e sulla stabilizzazione dei precari, compresi i facenti funzione.

Naturalmente si tratta di emendamenti inseriti nel testo che dovrà essere approvato dal Parlamento con la votazione in aula sul testo definitivo. Continueremo a seguire i lavori parlamentari e a dare tempestiva informazione di tutte le novità che interverranno fino al momento dell’approvazione definitiva della legge di Stabilità.

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