Formazione iniziale. Definito il percorso per l’acquisizione della specializzazione nelle attività di sostegno
Un decreto ministeriale definisce, in regime transitorio, le caratteristiche e le modalità di attuazione dei corsi per il sostegno presso le Università.
Con il Decreto ministeriale 30 settembre 2011 (pubblicato nella G.U. 78 del 2 aprile 2012), il Miur ha definito le caratteristiche e le modalità di attuazione del percorso universitario finalizzato alla acquisizione della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni disabili.
Il Decreto è un ulteriore tassello del regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti (DM 249/10) e ancora una volta viene pubblicato senza alcun confronto con le organizzazioni sindacali.
I contenuti
L’iter di approvazione
Il decreto è stato approntato sulla base del documento elaborato da un gruppo di lavoro, costituito con decreto dipartimentale 44 del 15 ottobre 2010, "con il compito di dare attuazione alla definizione dei percorsi formativi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni disabili". Naturalmente non si conoscono né il decreto dipartimentale né il documento conclusivo del gruppo di lavoro. Lo schema di decreto è stato successivamente esaminato il 19 luglio 2011 dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (CNPI), i cui pareri pubblichiamo in allegato.
Attivazione dei corsi in regime transitorio
I corsi possono svolgersi solo presso le Università, la loro attivazione è subordinata a specifica autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca in presenza di specifici requisiti, transitoriamente, definiti dal medesimo decreto (art. 3 comma 2). Tra i di essi appaiono particolarmente rilevanti i seguenti
- La direzione del corso deve essere affidato a un professore di I o II fascia del settore scientifico disciplinare M-PED 03, con specifiche competenze sui temi dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (lett. b)
- I laboratori, pari a 9 crediti e diversificati per ordine di scuola, devono essere affidati a docenti con almeno cinque anni di insegnamento su posto di sostegno oppure con documentate esperienze sui temi dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (lett. c). E’ titolo preferenziale il servizio sul sostegno o le documentate esperienze effettuate nel medesimo grado di scuola per il quale è attivato il laboratorio
- I tutor coordinatori devono essere docenti in possesso di titolo di specializzazione per il sostegno con almeno cinque anni di servizio su posto d sostegno (lett. d).
Attivazione dei corsi a regime
I requisiti per l’attivazione dei percorsi di specializzazione per il sostegno a regime saranno proposti dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR), sulla base dell’esperienza dei corsi nel frattempo attivati.
La procedura per il superamento della fase transitoria è la seguente:
- entro 12 mesi dalla costituzione dei propri organi, l’ANVUR propone al Ministro quali siano i requisiti per l’attivazione dei corsi di sostegno nonché le metodologie di valutazione dei corsi stessi (art. 3 comma 3)
- sulla base delle proposte dell’ANVUR, il Ministro emana un apposito decreto ministeriale (art. 3 comma 3)
- entro 24 mesi dall’emanazione del predetto decreto ministeriale le università devono adeguarsi ai requisiti ivi previsti pena la soppressione e conseguente disattivazione dei corsi (art. 3 comma 2 del DM 139/11)
Accesso ai percorsi
L'accesso è riservato ai docenti abilitati per il grado di scuola per il quale si intende conseguire il titolo di specializzazione (art. 5).
La definizione del contingente è competenza del MIUR sulla base della programmazione regionale degli organici e del fabbisogno di personale specializzato (art. 2 comma 2).
La prova di accesso (costituita da un test preliminare, da una o più prove scritte o pratiche e da una prova orale) e la valutazione di eventuali titoli culturali e professionali (fino ad un massimo di 10 punti) sono demandate alle singole Università (art. 6).
Durata e caratteristiche dei percorsi
I percorsi, della durata di un anno accademico, pari a 60 crediti Formativi Universitari (CFU), devono essere espletati in non meno di otto mesi e sono strutturati in:
- Insegnamenti, pari a 36 CFU
- Laboratori, pari a 9 CFU
- Tirocinio, pari a 12 CFU
- Prova Finale, pari a 3 CFU.
Per gli Insegnamenti sono previsti 7,5 ore di lavoro d’aula per ciascun CFU per un totale di 270 ore. Per tale attività formativa le università non possono prevedere riconoscimenti di crediti (Allegato C).
Sono previsti 9 Laboratori, da un 1 CFU ciascuno, diversificati per grado scuola. Ogni CFU di laboratorio comporta 20 ore di lavoro in aula, per un totale di 180 ore. Le ore sono di 60 minuti e non sono previsti riconoscimenti di crediti.
L’attività di tirocinio è di 300 ore (12 CFU X 25 ore) ed è composta dal tirocinio diretto e dal tirocinio indiretto. Le ore sono di 60 minuti e non sono previsti riconoscimenti di crediti.
Il tirocinio diretto, della durata di 150 ore, pari a 6 CFU
- viene effettuato presso le istituzioni scolastiche
- è seguito dal tutor dei tirocinanti, scelto tra i docenti dell’istituzione scolastica
- ha una durata di almeno 5 mesi
Il tirocinio indiretto, della durata di 150 ore, pari a 6 CFU, è costituito da:
- attività di rielaborazione professionale, anche da un punto di vista personale e psico-motivazionale, con il tutor coordinatore, 50 ore
- attività di rielaborazione professionale, anche da un punto di vista personale e psico-motivazionale, con il tutor dei tirocinanti, 25 ore
- attività pratica sull’utilizzo delle nuove Tecnologie, applicate alla didattica speciale, 75 ore
Tutor dei tirocinanti
E’ un docente con contratto a tempo indeterminato in servizio presso la scuola sede del tirocinio diretto. Esso è individuato sulla base
- della disponibilità
- del curriculum
- di un’anzianità di servizio di almeno 7 anni
e secondo il seguente ordine di priorità
- docente specializzato sul sostegno e incaricato su posto di sostegno, con almeno 5 anni di servizio
- docente specializzato sul sostegno, incaricato su posto comune, con non meno di 5 anni di servizio di "ruolo o pre-ruolo” su posto di sostegno.
Metodologia di conduzione dei percorsi
Premesso che, al momento, tutti i corsi relativi alla formazione iniziale dei docenti non possono essere istituiti con modalità a distanza (art. 1 comma 2 del DM 139/11), l’allegato C specifica che per tutte le attività formative (insegnamenti, laboratori, tirocini) non è possibile utilizzare né la formazione on-line né la formazione blended.
La nostra posizione
Ribadiamo la nostra contrarietà a questo modo di procedere per singoli segmenti e senza confronto su questioni delicate e che interessano migliaia di docenti precari e non. Continua a persistere sulla materia l’assenza di relazioni sindacali corrette.
Nel merito del provvedimento va sottolineata l'aleatorietà dei requisiti richiesti per l'attivazione dei corsi, mentre la mancanza del provvedimento necessario per l'individuazione dei tutor coordinatori, art. 11 del DM 249/10, non consente di comprendere se i requisiti previsti dal presente decreto siano in deroga o aggiuntivi a quelli di carattere generale.
Inoltre su tutta la partita relativa ai tutor dei tirocinanti è assolutamente indispensabile un passaggio contrattuale presso il MIUR.
Risulta quantomeno anomalo che nella prova di accesso siano richieste competenze che sembrano più adeguate alla prova in uscita (come segnalato anche dal CNPI nel proprio parere del 19 luglio 2011) e che non vi sia una effettiva valorizzazione dell'eventuale servizio prestato su sostegno, salvo una precedenza a parità di punteggio.
E' altrettanto discutibile che la definizione dei titoli culturali o professionali valutabili sia demandata alla decisone dei singoli Atenei: sarebbe stato più trasparente definire una tabella nazionale che tenesse conto in modo esplicito delle esperienze acquisite.
Rimarchiamo la mancanza di volontà del Miur di investire nella formazione scaricando sui soli corsisti l'onere della stessa vista la previsione del comma 6 dell'art. 8 che esclude qualsiasi nuovo onere a carico dello Stato.
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