Formazione e aggiornamento del personale docente e ATA: su privacy e sicurezza
Orientarsi tra obblighi normativi e diritti contrattuali. Due interessanti pronunciamenti dei giudici.
La formazione del personale è un aspetto importante della professionalità sia docente che ATA che però va attentamente gestito al fine di garantire diritti ed evitare forzature.
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Personale docente
La formazione si realizza secondo legge (obiettivi e finalità definite nel piano nazionale), in considerazione del CCNL (per quanto riguarda i criteri di riparto delle risorse alle scuole) e, per i docenti, nel rispetto delle competenze centrali del Collegio che delibera la programmazione delle attività di formazione in coerenza con il PTOF. Le ore di formazione vanno retribuite, previa contrattazione d’istituto, qualora la previsione è oltre le 40 ore complessive destinate alle attività funzionali all’insegnamento.
Personale ATA
Per il personale ATA, nel Piano annuale delle attività, saranno evidenziate, sulla base dei bisogni formativi di ogni specifica organizzazione scolastica, le proposte concordate col personale nel corso dell’incontro specifico di inizio anno. Le attività di formazione vengono effettuate in orario di servizio e, qualora effettuate in orario eccedente, vanno retribuite o recuperate.
Obbligo di formazione sui temi della sicurezza e della privacy
In attuazione alle disposizioni normative, le scuole svolgono dei corsi di formazione strutturati sia sulla sicurezza sia sulla protezione dei dati personali.
Sulla sicurezza il dirigente scolastico è tenuto ad assicurare specifica formazione a tutte le figure che operano nell’istituto: non è prevista alcuna deroga, non è possibile opporre rifiuto e, secondo la legge, deve avvenire durante l’orario di lavoro.
Per i docenti tali ore vanno necessariamente programmate nel piano annuale deliberato dal collegio e conteggiate nelle 40 + 40 ore di attività funzionali all’insegnamento: se aggiuntive o non inserite in tale piano, oppure risultanti in eccesso rispetto al computo, devono essere retribuite secondo la prevista tabella. In questo senso si sono espressi numerosi tribunali e perfino la Corte di Appello.
Per quanto riguarda il corso sulla privacy, la nuova disciplina prevede specifici adempimenti dell’amministrazione, che dovrà individuare, tra il personale, i designati come responsabili della protezione dei dati.
Non si tratta, quindi, in questa fase di avvio del Regolamento europeo di “formare” tutti i lavoratori bensì di adeguare l’organizzazione interna secondo precise funzioni e procedure, i cui destinatari saranno istruiti in quanto “titolari del trattamento”. In piena autonomia le scuole possono deliberare azioni più estese di partecipazione, ma in linea con quanto sopra esposto e nel pieno rispetto del disposto normativo e contrattuale. Le attività di formazione si svolgono in orario di servizio e se eccedenti vanno recuperate/compensate (per il personale Ata) e compensate (al personale docente) se eccedenti le 40 ore.
A livello di istituzione scolastica la formazione è oggetto di contrattazione nel caso della di ripartizione delle risorse (art. 22 lettera c7) e di confronto per quel che riguarda i criteri di fruizione dei permessi per l’aggiornamento (art. art. 22 lettera b3).
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