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L'attività di formazione in materia di sicurezza deve essere retribuita se svolta al di fuori dell'orario di lavoro

È quanto ha stabilito dapprima il Tribunale di Verona e poi la Corte d'Appello di Venezia a seguito del ricorso di alcuni lavoratori della scuola assistiti dalla FLC CGIL di Verona.

17/07/2014
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Nell’anno scolastico 2007-2008 in un istituto della provincia di Verona si è verificata la necessità di fornire a parte del personale la formazione in materia di sicurezza. Il dirigente scolastico, anche sulla base dei pareri dei funzionari dell’ufficio scolastico provinciale, ha ritenuto di risolvere il problema sostenendo che le attività di formazione rientrano negli obblighi di servizio in quanto “attività funzionali all’insegnamento per le quali la contrattazione collettiva non prevede un orario definito, al pari delle attività di preparazione delle lezioni, correzione dei compiti ed i rapporti individuali con le famiglie”.

Di conseguenza ha imposto ad un gruppo di docenti di frequentare il corso di formazione sulla sicurezza al di fuori del proprio orario di servizio, senza retribuzione aggiuntiva.

Constatato che né gli interventi informali né il tentativo di conciliazione presso l’Ufficio provinciale del lavoro sono serviti a far desistere l'Amministrazione, alcuni lavoratori, assistiti dalla FLC CGIL provinciale, hanno deciso di ricorrere alla magistratura.

Il giudice del lavoro di Verona, con la sentenza del gennaio 2011, ha sancito che:
“La formazione a cui fanno riferimento l’art. 29 e gli artt. 63 e seguenti del CCNL è evidentemente l’insieme delle attività dirette ad arricchire il patrimonio culturale e professionale del docente”;
“In realtà, più che un obbligo a carico dell’insegnante, si può parlare di un vero e proprio diritto alla formazione in capo ai docenti, mentre l’amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”;
“La formazione dei lavoratori in materia di sicurezza non rientra nell’insieme delle attività funzionali allo sviluppo del patrimonio culturale dell’insegnante ma è diretta, invece, come per qualsiasi altro lavoratore, a prevenire i rischi di infortunio o malattia correlati all’ambiente di lavoro”, formazione che non è disciplinata dal CCNL ma dalla legge. Pertanto "la formazione dei dipendenti in materia di sicurezza trova quindi la sua fonte direttamente nell'art. 22 del D.lgs 626/94" in base al quale il datore di lavoro pubblico è tenuto a svolgere la formazione dei dipendenti in materia di sicurezza durante l'orario di lavoro. Poichè nel caso di specie l'attività formativa si è svolta in ore di lavoro aggiuntivo rispetto a quello contrattualmente previsto, il giudice ha condannato l’istituto a retribuire le ore eccedenti prestate dai lavoratori come attività aggiuntive non di insegnamento.

Non soddisfatta della sentenza, l’Amministrazione è ricorsa in appello. La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza del 10 luglio 2014, ha confermato la sentenza di primo grado e condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese.