Secondaria di II grado: il MIUR emana le indicazioni operative su valutazione periodica e scrutini
La CM 89/12 in controtendenza con le indicazioni degli scorsi anni.
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Con la Circolare Ministeriale n. 89 del 18 ottobre 2012 il Direttore generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica fornisce indicazioni operative per la valutazione degli apprendimenti nella secondaria superiore con particolare riferimento alle classi prime, seconde e terze coinvolte nel riordino voluto dall'ex Ministro Gelmini.
I contenuti
In premessa la circolare ribadisce, per il terzo anno consecutivo, che il regolamento sulla valutazione (DPR 122/09) sarà oggetto di revisione.
Tenuto che in tema di valutazione periodica e scrutini le scuole hanno la " necessità di operare sulla base di elementi certi di riferimento", la circolare è finalizzata a "fornire alcune indicazioni generali a tutte le istituzioni scolastiche del secondo ciclo".
Nelle classi quarte e quinte dei percorsi liceali, artistici, tecnici e professionali non coinvolte nel riordino sono confermate in tema di scrutinio le norme previgenti.
La circolare in più punti fa riferimento all'autonomia delle singole istituzioni scolastiche in tema di modalità e i criteri di valutazione degli alunni (DPR 275/99) e alla valutazione come espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente (art. 1 comma 2 del DPR 122/09).
Coerentemente, per le classi coinvolte nel riordino, non vengono allegate tabelle con l'indicazione delle tipologie di prove (scritta, orale, pratica, grafica) per singola disciplina così come avvenuto nello scorso anno.
La circolare suggerisce che anche la valutazione intermedia sia effettuata mediante un unico voto.
In ogni caso il MIUR ricorda che:
- il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti
- la valutazione, periodica e finale deve rispondere a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità
- ciascun alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva
- riguardo alla scelta delle prove di verifica "le istituzioni scolastiche dovranno porre particolare attenzione alle discipline di indirizzo che potranno essere oggetto della seconda prova scritta dell’esame di Stato"
Nel caso in cui le scuole, in applicazione dei regolamenti di riordino della secondaria superiore, abbiano introdotto nuove discipline curricolari "le relative modalità di valutazione e di espressione del voto in sede di scrutinio intermedio sono demandate alle singole istituzioni scolastiche".
Nel caso di potenziamento degli insegnamento obbligatori dei licei "il voto va espresso con le stesse modalità previste per l’insegnamento obbligatorio".
Infine, riguardo alle prove relative agli esami di idoneità e integrativi il MIUR si riserva di emanare specifiche disposizioni.
Il commento
La circolare sulla “Valutazione periodica degli apprendimenti nelle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado – Indicazioni per gli scrutini dell’anno scolastico 2012-13” è complessivamente condivisibile.
In particolare la scelta di non allegare tabelle per ordine di scuola e per singola disciplina come avvenuto lo scorso anno, e che tante polemiche aveva suscitato nelle scuole, appare rispettosa sia dell’autonomia delle singole istituzione scolastiche sia dell'autonomia professionale propria della funzione docente. A tal proposito risulta assai pertinente il richiamo all’art. 4 comma 4 del DPR 275/99 che stabilisce che “Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche (…) individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.
In questa prospettiva “stona” la proposta/suggerimento alle scuole di deliberare una valutazione mediante un voto unico anche nello scrutinio intermedio analogamente a quanto avviene nello scrutinio finale (DPR 122/09 art. 4 comma 5).
La cosa è in evidente contraddizione con la circolarità ben descritta nella bozza tra
- POF, coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale
- verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal POF
- tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere, le modalità e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo che dovranno essere esplicitate preventivamente nel POF
Sarebbe pertanto stato più opportuno eliminare i due capoversi che trattano di questa proposta.
Inoltre, dall'esempio che riguarda la valutazione delle Scienze sperimentali nel Liceo scientifico emerge con tutta evidente la contraddizione tra la “natura” di tale ambito disciplinare e l’eliminazione dei laboratori in quell’indirizzo di studio.
Il richiamo alla normativa sull'obbligo di istruzione appare un mero adempimento formale: non sono chiare quale siano le modalità per il passaggio dalla valutazione disciplinare alle competenze relative agli assi culturali, mentre rimane senza risposta come possano conciliarsi le Indicazioni Nazionali dei licei con il Regolamento sull'obbligo di istruzione (DM 139/07).
Infine, la citazione dell’art. 3 comma 2 della Legge 1/2007 è errata. Evidentemente ci si riferisce all’art. 3 comma 2 della Legge 425/97 come modificato dall’art. 1 comma 1 della legge 1/2007.
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