Organici scuola 2022/2023: docenti, illustrati gli indicatori di status per autorizzare le classi in deroga al DPR 81/2009
Il Ministero dell’Istruzione ha fatto chiarezza sul processo di rilevazione dello stato di fragilità e rischio-dispersione che determina l’assegnazione dei posti in organico di diritto alle scuole. Centrale il ruolo dell’INVALSI nell’analisi dei dati. Saldo il criterio che conferma le dotazioni attuali.
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Nel pomeriggio di giovedì 28 aprile 2022 il Ministero dell’Istruzione ha convocato i sindacati per dare seguito all’incontro dell’11 aprile scorso in cui, dopo l’illustrazione dello schema di Decreto Interministeriale per autorizzare le classi in deroga rispetto ai parametri previsti dal DPR 81/2009, era stato richiesto un approfondimento.
Tra le criticità che avevamo evidenziato, c’era proprio la scarsa chiarezza nella procedura di assegnazione dei posti destinati alla costituzione delle classi a numero ridotto, secondo quanto previsto dalla Legge di bilancio 2022 e l’eccessivo affidamento all’INVALSI come rilevatore degli indici di status di svantaggio/rischio dispersione sulla base degli esiti delle prove.
Si è trattato di un incontro tecnico dimostrativo, finalizzato a rendere noti gli indicatori presi a riferimento dallo stesso schema di Decreto interministeriale, che individua la quota massima delle classi aggiuntive istituibili dagli USR e, di conseguenza, il contingente di posti-docente da destinarvi.
Una spiegazione senza dubbio importante, ma tardiva sui tempi dell’informazione che caratterizza le relazioni sindacali in tema di organici; trattandosi di 8.741 posti “di diritto” dalla primaria alla secondaria di II grado, ad oggi sono ormai concluse sia a livello regionale che provinciale le fasi di determinazione delle disponibilità e le necessarie compensazioni.
Il chiarimento, alla presenza del dott. Roberto Ricci presidente dell’INVALSI, è comunque stato esaustivo e ha consentito di acquisire elementi di maggiore comprensione dei dati.
La norma prevede di “catalogare” le scuole sulla base delle condizioni socio-economiche-culturali e di dispersione: siccome nella primaria non c’è un vero problema oggettivo e quantificabile di abbandono scolastico, si è utilizzato il termine di “dispersione implicita” sull’analisi dei parametri che possono determinare in futuro questa condizione.
Rilevando la difficoltà negli apprendimenti degli alunni sul totale delle presenze, vengono individuati gli istituti “particolarmente disagiati” che evidenziano uno status di fragilità di “livello-basso” sui 4 previsti, cioè sotto la media nazionale.
La scelta di selezionare le scuole partendo da questo indice, piuttosto che dal “livello medio-basso” dipende dal fatto che il tutto viene ponderato in base alle risorse disponibili, ed è bene ricordare che l’operazione è ad invarianza di spesa distogliendo i posti necessari da una quota di pensionamenti che non vanno a turn-over.
Come FLC CGIL abbiamo posto una questione che consideriamo centrale per aver un quadro chiaro dei processi che portano alla definizione dei contingenti, cioè se la previsione dei posti-docente che consentono la deroga ai parametri numerici del DPR 81/2009 deriva solo dalla elaborazione sopra descritta oppure anche da altri fattori correttivi. La tabella del Decreto Interministeriale 90/2022 , non sembra individuare le realtà descritte in quanto è evidente una certa disomogeneità nella distribuzione agli USR.
Il punto è stato chiarito dal ministero che ha ricondotto “il bisogno di intervento”, così come rilevato dagli indicatori di status, al criterio in premessa alla legge, ovvero al mantenimento dell’organico di diritto attuale per ogni regione, nonostante l’accentuato calo demografico sulle iscrizioni.
La riteniamo una conferma alle nostre precedenti osservazioni, purtroppo mai chiarite prima: è stato comunque ben accolto il tentativo del ministero di aprire alla condivisione, perché in questa fase delicata e difficile appare ancora più importante non lasciare nulla di sottinteso.
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