Mobilità scuola 2016/2017: docenti, come e quando presentare la richiesta di conciliazione
Le nostre indicazioni a chi intende contestare gli errori nei trasferimenti al fine di ottenere la rettifica del proprio trasferimento potendo documentare e dimostrare l’errore ed il danno subito.
Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato il resoconto dell’incontro che i sindacati scuola hanno avuto il 4 agosto con i dirigenti del Ministero dell’Istruzione. L’amministrazione ha continuato a minimizzare quanto avvenuto nella mobilità interprovinciale dei docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e ha dichiarato che non intende rivedere i movimenti, come chiesto da tutti i sindacati.
L’intera operazione, come abbiamo ampiamente documentato, è stata connotata da tanti, troppi, errori che hanno portato alla luce un’incapacità effettiva a garantire procedure corrette e rispettose delle regole sancite nel contratto integrativo dell’8 aprile 2016.
Nel corso dell’incontro è anche emersa la volontà dell’amministrazione di impegnarsi a dare risposte ed a proporre possibili soluzioni a fronte di motivati ed ampiamente documentati errori a danno di alcuni docenti. Questo però solo se gli stessi presenteranno una “richiesta di conciliazione” (si veda l’art. 17 comma 2 del contratto collettivo nazionale integrativo della mobilità - CCNI 2016/2017 - e gli articoli 135 e successivi del contratto collettivo nazionale di lavoro - CCNL 2006/2009).
In questo contesto, intendiamo fornire alcune indicazioni di base a chi intende contestare gli errori nei trasferimenti al fine di ottenere la rettifica del proprio trasferimento.
Come presentare la richiesta di conciliazione
La presentazione della richiesta di conciliazione avviene nel caso in cui sia oggettivamente documentabile e dimostrabile l’errore ed il danno subito.
A chi ha già presentato un “reclamo” consigliamo di trasformare lo stesso in una “richiesta di conciliazione”, da inviare all’ATP presso cui si è presentata la domanda di mobilità. Chi non avesse ancora fatto nulla, può ugualmente procedere ora (se vuole).
Per verificare se l’amministrazione è incorsa in errore o meno, mettiamo a disposizione i tabulati per la scuola primaria (leggi) e per la scuola secondaria di primo grado (leggi), con l’indicazione puntuale della fase in cui i docenti sono stati trasferiti e, quindi, con una maggiore possibilità di confronto con gli altri e con i loro punteggi, a parità di fase e diritti. Per la scuola dell'infanzia non è disponibile il tabulato con le fasi (che comunque sono state indicate nelle pubblicazioni di numerosi uffici scolastici provinciali), ma è disponibile un file riepilogativo con il prospetto per regione/provincia/ambito dei posti rimasti effettivamente liberi (posti comuni, sostegno), al netto dei docenti assegnati agli ambiti stessi e che quindi occuperanno una parte (o tutti) dei posti rimasti dopo la mobilità.
I docenti interessati a presentare la richiesta di conciliazione possono ricevere assistenza e consulenza presso le strutture locali della FLC CGIL. Per conoscere giorni e orari di ricevimento contatta le nostre sedi.
Quando presentare la richiesta di conciliazione
La procedura per tentare di risolvere casi di contenzioso riguardanti la mobilità, come chiaramente previsto dal comma 4 dell’art. 135 del CCNL 2006/2009, deve essere depositata (o inviata per raccomandata) entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione dei trasferimenti.
I 15 giorni di tempo massimo decorrono: per la scuola primaria, a far data dal 29 luglio 2016 e, quindi, la richiesta va presentata all’ufficio del contenzioso dell’ATP competente entro e non oltre il 13 agosto 2016. Le altre date: 10 agosto per la scuola dell’infanzia, 18 agosto per la scuola secondaria di primo grado e 29 agosto per la scuola secondaria di secondo grado.
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