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Docenti neo assunti: come si calcolano le ferie e le festività soppresse

Anche per i neo assunti valgono le regole del contratto nazionale (CCNL).

23/06/2016
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Le ferie e le festività soppresse (legge 937/77) spettanti al personale a tempo indeterminato sono regolate dagli artt. 13 e 14 del contratto nazionale di lavoro (CCNL).

Ferie

Le ferie spettanti ai docenti a tempo indeterminato (anche neo assunti) sono:

  • 30 giorni (su base d’anno scolastico) qualora non si siano ancora svolti almeno 3 anni di servizio (di almeno 180 giorni, anche da supplente)
  • 32 giorni (su base d’anno scolastico) qualora si siano già svolti almeno 3 anni di servizio (di almeno 180 giorni, anche da supplente): dal quarto anno.

Le ferie sono calcolate in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno scolastico (una frazione di almeno 16 giorni corrisponde ad un mese).

Festività soppresse

Le festività soppresse sono di norma 4 giorni (su base di anno scolastico) anche in questo caso sono calcolate in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno scolastico (una frazione di almeno 16 giorni corrisponde ad un mese).

Fruizione delle ferie e delle festività

Sia le ferie che le festività soppresse, per il personale docente, possono essere fruite solo nei periodi di sospensione dell’attività didattica, fatti salvo un massimo di 6 giorni che possono essere fruiti in corso d’anno secondo le modalità stabilite dal comma 9 dell’art. 13 del CCNL.

Docenti neo assunti che hanno differito l’assunzione in servizio o assunti in corso d’anno

I docenti neo assunti che hanno differito l’assunzione in servizio al 1/7/2016 (o al termine degli esami di stato) perché in servizio con contratto a tempo determinato in altra scuola e/o altra provincia, hanno gli stessi diritti e trattamento degli altri docenti a tempo determinato fino al 30/6, fermo restando la proporzionalità ai mesi di effettivo servizio.

Il periodo di servizio a tempo determinato svolto nel corso dell’anno scolastico vale comunque ai fini del calcolo complessivo. Eventuali periodi di ferie computate (in attuazione delle disposizioni della legge di stabilità 2013) nei periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, …) non incidono sul numero complessivo di giornate spettante di diritto, in quanto l'imposizione d'ufficio esercitata dall'amministrazione durante la sospensione dell'attività didattica è finalizzata, per legge, esclusivamente al divieto di pagamento sostitutivo delle ferie alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

Con l’effettiva assunzione in servizio a tempo indeterminato in data 1/07/2016 si ha diritto a fruire sia della quota di ferie maturate fino al 30/6, che alla quota relativa ai due mesi a tempo indeterminato. Anche nel caso di docenti che hanno assunto servizio a novembre/dicembre in fase C e avevano un periodo precedente di servizio il calcolo delle ferie terrà conto dell’intero servizio svolto sia tempo determinato che indeterminato.

Inoltre, come noto, nei mesi di luglio ed agosto sono interrotte tutte le attività didattiche (per legge) ad eccezione degli esami di stato e delle prove supplementari e scrutini supplementari se la scuola li ha previsti a luglio e agosto come abbiamo illustrato nel nostro approfondimento.

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