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Dirigenti Scolastici. Assegno ad personam: grazie alla nostra iniziativa il Ministero fa chiarezza

Con Nota odierna il MPI chiarisce alle Direzioni Regionali che l’assegno ad personam dei Dirigenti Scolastici già Presidi Incaricati viene riassorbito solo con il prossimo Contratto.

16/02/2007
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Come avevamo ripetutamente sollecitato presso il Ministero, finalmente l’Amministrazione, con specifica Nota della Direzione Generale del Personale della Scuola, chiarisce alle Direzioni Regionali che l’assegno ad personam a beneficio dei Dirigenti Scolastici già Presidi Incaricati, di cui all’art. 58 comma 2, 3 del CCNL 11 aprile 2006, può essere riassorbito solo con il prossimo Contratto e non con la decorrenza dell’attuale biennio economico del vigente CCNL.
Ciò, aggiunge la Nota, anche per le osservazioni di alcune Ragionerie Provinciali che avevano rinviato indietro i provvedimenti che riassorbivano detto assegno con la decorrenza del secondo biennio economico.
Come FLC Cgil, essendo venuti in possesso di tale provvedimento preso dalla ragioneria provinciale di Ancona, lo avevamo trasmesso all’Amministrazione centrale del Ministero affinché chiarisse la questione a tutti gli Uffici Scolastici Regionali.
Con la Nota, che si riporta di seguito, dunque, le Direzioni regionali non hanno più alibi per continuare in un calcolo errato o per ritardare il pagamento di quanto dovuto.

Roma, 16 febbraio 2007

Roma, 16 febbraio 2007

Prot. n. AOODGPER.2716

Ai DIRETTORI GENERALI
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Oggetto: Art. 58 commi 2 e 3 del C.C.N.L. – Area V – Dirigenza scolastica.

Sono pervenuti quesiti circa la decorrenza del riassorbimento dell’assegno ad personam corrisposto, ai sensi dell’art. 58 comma 2 del C.C.N.L. – Area V –, ai docenti già incaricati della presidenza e assunti, a seguito di vincita di concorso, nella qualifica della dirigenza scolastica.
A riguardo, si fa presente che, a parere della scrivente, anche alla luce di recenti osservazioni di alcune Ragionerie Provinciali dello Stato, il suddetto riassorbimento, previsto dal citato art. 58, comma 3, dovrà operare dalla prossima tornata contrattuale.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
G. Fiori

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