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Contrordine: No incarichi di presidenza ai maestri laureati

Dichiarazioni unitaria dei Dirigenti scolastici CGIL CISL UIL scuola

25/03/2002
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Dichiarazioni unitaria dei Dirigenti scolastici CGIL CISL UIL scuola

Questa mattina, prima di iniziare la trattativa su alcuni aspetti prioritari del Contratto Nazionale Integrativo dei Dirigenti Scolastici, i rappresentanti dell’Amministrazione hanno consegnato alle organizzazioni sindacali una informativa (vedi Allegato) relativa all’Ordinanza Incarichi di presidenza per il prossimo anno scolastico.

La bozza relativa a tale Ordinanza nelle passate settimane era stata discussa con le OOSS che erano riuscite ad ottenere l’introduzione di un riconoscimento importante per i docenti delle scuole elementari e materne forniti di laurea: poter fare domanda di inserimento nelle graduatorie per gli incarichi sulle direzioni didattiche e sugli Istituti Comprensivi per il prossimo anno scolastico. L’accoglimento di tale richiesta era stata salutata come l’affermazione di un principio di eguaglianza che precedentemente era stato sempre negato sulla base di una interpretazione dubbia e in ogni caso discriminante della norma.

Ne avevamo dato notizia attraverso le nostre agenzie a tutti gli interessati perché per tutti sembrava essere un fatto acquisito.

E invece questa mattina ci è stata consegnata una informativa che fa piazza pulita di un risultato al quale avevamo lavorato in più incontri e sul quale il punto di approdo era stato accolto favorevolmente da entrambe le parti.

Praticamente nell’informativa si legge che la trattativa fatta non aveva senso e che si imponeva senza alcuna possibilità di interlocuzione un ritorno al passato.

Un doppio schiaffo quindi e al merito e al metodo, che nelle relazioni sindacali hanno ugual peso, ed una inquietante delegittimazione della delegazione di parte pubblica operata dai vertici del Ministero, destinata a rendere precaria e inaffidabile la gestione delle relazioni sindacali a livello nazionale.

I dirigenti scolastici di CGIL CISL UIL scuola denunciano questi comportamenti pesanti e incoerenti dell’Amministrazione e dichiarano di sentirsi impegnati a proseguire nella promozione di ricorsi da parte degli interessati per ottenere attraverso le vie legali il giusto riconoscimento di un diritto negato.

Roma, 25 marzo 2002
_____________________________________________

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del personale della Scuola e dell’Amministrazione - Ufficio V

INFORMATIVA

A seguito del parere dell’Ufficio legislativo, si è ritenuto opportuno mantenere in vigore, per quanto possibile, le disposizioni già contenute nell’O.M. n. 152/2000, in conformità dell’orientamento già assunto negli ultimi anni, trattandosi di una normativa transitoria. Infatti, ai sensi dell’art. 29, comma 5, ultimo periodo, gli incarichi di presidenza non saranno più conferiti a decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria del corso-concorso per dirigenti scolastici.

In merito alle specifiche variazioni, si rappresenta quanto segue:

· all’art. 1, con l’entrata in vigore della recente legge finanziaria n. 448 del 28.12.2001 (in particolare, art. 22, comma 11), si è inteso specificare che, in caso di avvenuta compilazione delle graduatorie dei candidati ammessi al corso di formazione del predetto corso-concorso, si dovranno utilizzare le stesse, ai fini del conferimento degli incarichi di presidenza, con priorità rispetto a quelle degli aspiranti agli stessi incarichi contemplati nell’O.M. in esame;

· agli artt. 1 e 2, in attuazione dell’art. 22, comma 11 della legge n. 448/01 e delle linee guida di articolazione degli Uffici scolastici regionali approvate nella seduta del 19.4.2001 dalla Conferenza unificata Stato-Regioni ed autonomie locali (con le quali viene prevista la soppressione dei Provveditorati agli Studi dall’1.1.2002), si è provveduto a rendere coerente l’O.M. alla medesima normativa, con particolare riguardo alle competenze assegnate rispettivamente ai dirigenti degli uffici scolastici regionali (conferimento incarichi) ed ai Centri servizi amministrativi (acquisizione domande, predisposizione graduatorie, ecc.);

· all’art. 3, sulla base di un’interpretazione estensiva della Legge n. 104/92 e in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000, viene riconosciuta una precedenza nella scelta della sede rispettivamente al personale che ha bisogno di cure continuative e a coloro che ricoprono cariche pubbliche negli Enti locali;

· all’art. 5, che prevede la fattispecie del conferimento dell’incarico in corso d’anno scolastico a personale in servizio nella scuola, si è chiarito che, in caso si tratti di circoli didattici, dovrà ricorrersi all’istituto della reggenza, secondo i principi generali della dirigenza amministrativa;

· all’art. 6 è stata aggiunta la certificazione richiesta per coloro che necessitano di cure continuative.

Roma, 25 marzo 2002

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