Congedi parentali per i genitori con figli in quarantena: reintrodotte le misure
Prorogate al 31 dicembre 2021. Rimangono le condizioni previgenti legate alla sospensione dell’attività didattica in presenza per i/le figli/e fino a 14 anni. La retribuzione al 50%.


Il Decreto Legge 146/2021 - Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021 ha reintrodotto, all’art.9, la misura del congedo parentale straordinario per il genitore di figlio/a convivente minore di 14 anni in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, per quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione dell’ASL territoriale oppure per aver contratto infezione da Covid-19.
Il beneficio è esteso, alle stesse condizioni ma a prescindere dall’età anagrafica, ai genitori di figli/e con disabilità grave qualora sia soggetto a chiusura il centro diurno a carattere assistenziale frequentato.
Nei periodi di astensione è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.
Per i figli tra i 14 ai 16 anni l’accesso al congedo rimane, ma senza corresponsione di indennità né contribuzione figurativa fatti salvi, invece, il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto.
L’attuazione di queste misure, applicabili fino alla data del 31 dicembre 2021 termine dell’emergenza sanitaria, ha richiesto lo stanziamento di 36,9 milioni di euro per l’anno 2021, di cui 7,6 milioni destinati a garantire la sostituzione del personale docente, educativo e ATA che usufruisce del beneficio.
Riteniamo importante il finanziamento e la restituzione di questa tutela a tutte le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, soprattutto perché interviene per tempo e con la certezza dei provvedimenti, rispetto ad un quadro di possibile, maggiore complessità sanitaria quale sarà quello dei prossimi mesi.
Auspichiamo una risposta altrettanto sollecita del Ministero dell’Istruzione riguardo il ripristino del codici-SIDI specifici per l’assenza.
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