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Contratto “Istruzione e Ricerca”: sintesi degli interventi relativi alla sezione AFAM

La FLC CGIL mette a disposizione le prime schede di lettura. Seguiranno ulteriori approfondimenti.

13/02/2018
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La scheda con le principali novità

Parti economiche

Gli aumenti a regime decorreranno dal 1° marzo 2018. Si tratta degli aumenti

  • della retribuzione tabellare
  • del salario accessorio avente carattere di continuità, ossia
    • Compenso Individuale Accessorio per il personale TA
    • Indennità di Amministrazione, parte fissa per le figure EP
    • Retribuzione Professionale docente per il personale docente.

A ciò occorre aggiungere l’elemento perequativo che consente a buona parte del personale TA e al personale docente di II fascia dei primi scaglioni stipendiali, per il periodo marzo – dicembre 2018, di avvicinarsi all’incremento di € 85 previsto dall’accordo Governo-Sindacati del 30 novembre 2016.

I lavoratori riceveranno gli arretrati relativi agli anni 2016 e 2017 e per i mesi del 2018 precedenti l’applicazione degli adeguamenti stipendiali.

Scarica la tabella con gli incrementi retributivi mensili e gli arretrati.

Premialità: esclusione del sistema AFAM

A tutto il personale AFAM (docenti e TA) non si applicano le norme del D. Lgs. 150/2009 (cosiddetto decreto Brunetta) in tema di “performance” e di “merito e premi” (art. 20 comma 4). Occorre attendere l’emanazione di tutti gli atti applicativi previsti dall’art. 74 comma 4 del citato D. Lgs. 150/09.

Relazioni sindacali

In tema di relazioni sindacali il nuovo contratto sostituisce integralmente i 4 contratti precedenti. È prevista una parte comune ed una parte specifica per ciascun settore.
Nell’Afam le relazioni sindacali si svolgono a livello nazionale e di singola istituzione accademica.
Gli istituti previsti sono articolati, per ciascun livello, in interpretazione autentica, informazione, confronto e contrattazione integrativa.

L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.

Sono oggetto di informazione anche tutte materie per le quali è previsto il confronto o la contrattazione integrativa.

Inoltre a richiesta, i soggetti sindacali ricevono informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il confronto (istituto nuovo). Ricevuta l’informazione, si attiva entro 5 giorni su richiesta sindacale o della RSU. Deve essere redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti.

Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.

I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.

E’ istituito presso il MIUR l’Organismo paritetico per l’innovazione che ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione integrativa nazionale, nonché da una rappresentanza dell’Amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale.

L’organismo paritetico affronta anche le tematiche del lavoro agile e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Costituiscono oggetto di informazione, nell’ambito dell’organismo, gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale.

Docenti

Il CCNL ha introdotto una nuova disciplina in tema di obblighi, sanzioni disciplinari, codice disciplinare, sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare, sospensione cautelare in caso di procedimento penale, rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, determinazione concordata della sanzione. Rimandando una disamina più puntuale ad approfondimenti successivi, occorre evidenziare che al di là di un generico richiamo al fatto che “i docenti non possono essere sanzionati per comportamenti che rientrano nell’esercizio della libertà di insegnamentol’ARAN si è rifiutata pervicacemente di introdurre qualsiasi dispositivo od organismo a garanzia della libertà di insegnamento. Inoltre alcune tipologie di infrazione sono palesemente inconferenti con la tipologia di prestazione lavorativa del personale docente di una istituzione di livello universitario. Anche in questo caso, nonostante alle richieste delle organizzazioni sindacali, l’ARAN ha opposto una chiusura netta e senza appello.

Docenti II fascia

È prevista il mantenimento ad esaurimento della II fascia della docenza comprese le eventuali immissioni in ruolo del personale docente inserito nelle graduatorie in essere. L’ARAN non ha voluto affrontare contrattualmente il tema del superamento delle fasce della docenza, rimandando la soluzione all’emanazione del regolamento sul reclutamento, all’attivazione delle procedure ivi previste e alle risorse dedicate a tale passaggio dall’art. 1 comma 654 della Legge 205/17.

Premesso che è la qualifica di docente di II fascia che è mantenuta ad esaurimento e non il settore artistico disciplinare (gli ordinamenti non sono materia contrattuale) la FLC CGIL, insieme alle altre organizzazioni sindacali firmatarie della preintesa, ha sottoscritto una dichiarazione a verbale nella quale si denuncia come la soluzione proposta sia largamente insufficiente: “La materia viene sottratta alla contrattazione ed è rimandata al regolamento sul reclutamento i cui tempi di emanazione e di attivazione delle relative procedure non sono né brevi né prevedibili”.

Personale Tecnico Amministrativo

L’ipotesi di CCNL introduce una nuova disciplina in tema di obblighi, sanzioni disciplinari, codice disciplinare, sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare, sospensione cautelare in caso di procedimento penale, rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, determinazione concordata della sanzione.

Vengono introdotti tre articoli in tema di

  • Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari che sostituisce l’art. 10, comma 2 del CCNL del 16.02.2005, come modificato dal CCNL del 4.8.2010
  • Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge che sostituisce l’art. 10, comma 6, del CCNL del 16.02.2005, come modificato dal CCNL del 4.8.2010
  • Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

È stata corretta la denominazione della figura EP1: Direttore di ragioneria o di biblioteca.

Mobilità e processi di stabilizzazione

La mobilità del personale docente fra istituzioni avverrà nel rispetto della salvaguardia del piano assunzionale previsto dalla Legge 205/17.

Normativa vigente

L’art. 1 comma 10 stabilisce che per quanto non espressamente previsto dall’ipotesi di CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore. A tal fine l’Aran si è impegnata a predisporre quanto prima un “testo unico” che includa, per ciascun settore, sia le parti nuove che quelle vecchie che sopravvivono.