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Graduatorie provinciali e d’istituto: concluso il confronto sull’ordinanza ministeriale

Prima sintesi dei contenuti aggiornati con le modifiche individuate al tavolo: importanti risultati ma restano criticità forti tra cui i requisiti per gli ITP e i tempi inaccettabili di 15 giorni per le domande.

04/07/2020
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L’ordinanza ministeriale presentata dall’amministrazione riguarda l’istituzione delle graduatorie provinciali e l’aggiornamento di quelle d’istituto per il biennio 2020/2021 e 2021/2022.
La modalità sarà telematica con calcolo del punteggio informatizzato.
Le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) saranno utilizzate per supplenze annuali (31 agosto) e sino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Le graduatorie d’istituto saranno usate per le supplenze brevi (maternità, malattia, etc.).

Rivedi la nostra diretta Facebook del 7 luglio

Le GPS sono tutte strutturate in 2 fasce, ogni aspirante può scegliere una sola provincia

GPS scuola primaria e infanzia

  • prima fascia = soggetti in possesso dell’abilitazione (diploma magistrale, Laurea in SFP, etc.)
  • seconda fascia = studenti del terzo, quarto e quinto anno del corso di laurea in SFP.

GPS scuola secondaria

  • prima fascia= soggetti abilitati
  • seconda fascia classi concorso Tabella A (docenti) = soggetti in possesso del titolo di accesso prescritto per la classe di concorso + 24 CFU; soggetti in possesso del titolo di accesso che hanno abilitazione su altra classe di concorso o altro grado; soggetti già inseriti nelle graduatorie d’istituto per la medesima classe di concorso
  • seconda fascia classi di concorso Tabella B (profili di ITP) = soggetti in possesso del Titolo di accesso + 24 CFU; soggetti con titolo di accesso + abilitazione in altra classe o grado; soggetti già inseriti per la medesima classe di concorso.

GPS sostegno

  • prima fascia = docenti specializzati su sostegno nel relativo grado
  • seconda fascia = soggetti privi della specializzazione che entro l’a.s. 2019/2020 hanno maturato tre anni di servizio su posto di sostegno nel relativo grado e che abbiano o l’abilitazione o il titolo di accesso alla GPS di seconda fascia su quel grado di istruzione.

GPS personale educativo

  • prima fascia = soggetti in possesso dell’abilitazione specifica
  • seconda fascia =
  • soggetti precedentemente inseriti in terza fascia per il personale educativo;
  • abilitati scuola primaria; 
  • coloro che sono in possesso del diploma di laurea in pedagogia, o della laurea specialistica in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua LS 65 o della laurea specialistica in scienze pedagogiche LS 87 o della laurea magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua LM 57, o della laurea magistrale in scienze pedagogiche LM-85 e di uno dei seguenti requisiti:
  • possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del DLgs 59/17;
  • abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del DLgs 59/17;
  • precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale educativo nelle istituzioni educative;
  • coloro che sono in possesso della laurea in scienze dell’educazione L-19 e di uno dei seguenti requisiti:
  • possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del DLgs 59/17;
  • abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del DLgs 59/17;
  • precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale educativo nelle istituzioni educative.

GPS Licei Musicali

Nella prima fascia delle classi di concorso di indirizzo del liceo musicale saranno inseriti coloro che siano in possesso

  • dei titoli di accesso definiti dall’Allegato E (tabella Liceo Musicale e coreutico) al DM 259/17
  • dell’abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56
  • del servizio specifico

Nella seconda fascia saranno inseriti

  • i docenti privi di abilitazione in A-29, A-30, A-56 già presenti nelle graduatorie di istituto di terza fascia per la specifica classe di concorso e che siano in possesso dei titoli previsti dall’Allegato E (tabella Liceo Musicale e coreutico) al DM 259/17
  • i docenti privi di abilitazione in A-29, A-30, A-56, in possesso dei titoli previsti dall’Allegato E (tabella Liceo Musicale e coreutico) al DM 259/17 e dei 24 CFU/CFA

Titoli artistici classi di concorso A-55, A-56, A-57, A-58, A-59

Per le classi di concorso A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado, A-57 Tecnica della danza classica, A-58 Tecnica della danza contemporanea, A-59 Tecniche di accompagnamento alla danza, sono di fatto cancellati i titoli artistici circoscritti ad una casistica limitatissima e con punteggi predeterminati.

Soggetti inseriti nelle GaE

Potranno presentare l’istanza per iscriversi nelle GPS e nelle graduatorie d’istituto della stessa o di altra provincia anche i soggetti inseriti in GAE, sia per la medesima classe o insegnamento per cui sono nella GAE, che per altre classi di concorso. Inoltre, i soggetti assunti in ruolo con clausola risolutiva con la vertenza ancora in corso (diplomati magistrali) potranno iscriversi nelle GPS della primaria e infanzia nella stessa provincia in cui sono di ruolo o anche in un’altra, in modo da garantire l’accesso alle supplenze anche laddove arrivasse la sentenza negativa che comporta la decadenza dalla GAE e dalla prima fascia. Rimangono ferme le tutele previste nel Decreto Legge 126/19, con la trasformazione dei contratti al 30 giugno in caso di sentenze notificate dopo 20 giorni dall’inizio delle lezioni.

Graduatorie d’istituto

Si potranno indicare sino a 20 scuole (anche per la primaria e infanzia)

  • la prima fascia è quella vigente che scaturisce dalle GAE
  • la seconda fascia è costituita da coloro che sono presenti nella GPS di 1 fascia e scelgono le 20 scuole (docenti abilitati) 
  • la terza fascia è costituita da coloro che sono presenti nella GPS di 2 fascia e hanno scelto le 20 scuole (docenti non abilitati).

Le nomine provinciali dei supplenti

Avverranno seguendo l’ordine delle graduatorie: prima le GAE e poi Le GPS di prima e quindi seconda fascia. Saranno pubblicate prima le disponibilità di posti che dovranno essere aggiornate al termine delle operazioni quotidiane di conferimento delle supplenze.
Le nomine di sostegno avverranno chiamando in ordine: gli specializzati presenti negli elenchi collegati alle GAE, quindi convocando dalle GPS sostegno di prima e seconda fascia, infine incrociando le graduatorie provinciali di posto comune (prima le GAE e poi le GPS del medesimo grado) individuando i destinatari sulla base del miglior punteggio.

Rimane garantito il diritto al completamento per i docenti che non trovano il posto interno quando arriva il turno di nomina.

Valutazione dei servizi

Il servizio potrà essere valutato per tutti, quindi anche per la prima fascia degli abilitati, sia come specifico che come non specifico (ad es. un’annualità si potrà valutare come servizio specifico sulla A12 e anche come non specifico sulla A22).
Il servizio su sostegno è valutato intero per il medesimo grado mentre vale metà (quindi come non specifico) per i gradi diversi.
Sarà valutato come non specifico per la secondaria anche il servizio svolto nella scuola primaria e dell’infanzia.

Commento

Il confronto è avvenuto con tempi troppo stringati, anche rispetto alle previsioni del contratto nazionale che assegna 5 giorni a questa procedura, e su un tema così delicato avremmo dovuto essere convocati per tempo per poter affrontare in maniera più attenta tutti i profondi cambiamenti proposti nell’ordinanza.

Tra le maggiori criticità

  • la richiesta dei 24 CFU per gli ITP, incoerente rispetto anche al concorso ordinario in cui non erano richiesti
  • i cambiamenti apportati alla valutazione dei titoli culturali che avrebbe potuto essere non retroattiva e fare salvi coloro che ad oggi avevano già acquisito titoli che nel precedente triennio erano valutati in modo diverso.
  • tempi troppi ristretti per la presentazione delle domande

Le nostre proposte accolte in sede di confronto

L’amministrazione ha accettato le nostre proposte sulla valutazione del servizio sia come specifico che non specifico per tutti, cosa che non era prevista nella prima versione della bozza di ordinanza.
Il servizio svolto sulla scuola primaria e dell’infanzia verrà valutato come non specifico per la secondaria, previsione inizialmente cancellata.
Riconosciuto anche il servizio su IRC e materia alternativa alla religione cattolica.

Al titolo di specializzazione su sostegno verrà riconosciuto maggiore punteggio (9 invece di 6 punti), e lo stesso per il titolo per insegnare Italiano come L2 (da 1,5 a 3)

Sarà tutelato il diritto al completamento per chi prende uno spezzone in mancanza di cattedra intera, anche mediante frazionamento di altre cattedre disponibili, possibilità che all’inizio era messa in discussione.

Per i diplomati magistrali con vertenza in corso la possibilità di accedere alle graduatorie provinciali è comunque positiva e su nostra istanza è stata estesa anche ai docenti di ruolo con clausola risolutiva sui contratti.

Innovazioni

Grande novità la possibilità di inserirsi nelle graduatorie per i laureandi in SFP, una misura resa necessaria dalla carenza di docenti di scuola primaria in molte regioni del centro nord.

I docenti con 3 anni di servizio su sostegno senza specializzazione si vedono riconosciuta una competenza specifica maturata con il servizio, senza ledere la priorità di chi ha il titolo di specializzazione.

Molto positivo che anche per i posti di sostegno l’incrocio delle graduatorie sia gestito a livello provinciale senza demandare alle scuole la gestione di queste supplenze.

Il calcolo informatizzato dei punteggi è un altro elemento di innovazione, fortemente voluto dalla FLC CGIL, che sgrava le segreterie da lavori seriali. La misura è utile anche a limitare errori e discrepanze nella valutazione delle istanze.

Licei Musicali e Coreutici. Corsi ad indirizzo musicale nella secondaria di I grado

Riguardo agli insegnamenti delle materie di indirizzo dei Licei Musicali valutiamo positivamente il fatto che l’Amministrazione abbia deciso di indicare in maniera precisa quali siano i titoli di accesso, facendo esplicito riferimento all’Allegato E (tabella Liceo Musicale e Coreutico) al Decreto Ministeriale 259/17. Si tratta, ovviamente, di una soluzione tampone a fronte dell’inerzia del Ministero che, nonostante la fase transitoria fosse terminata con l’a.s. 2018/2019, non è riuscita ad elaborare una proposta chiara e di prospettiva dei titoli di accesso a regime per le classi di concorso A-53 Storia della Musica, A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e composizione

Totalmente negativa è, invece, la scelta dell’Amministrazione di cassare quasi totalmente i titoli artistici nelle tabelle di valutazione relative alle classi di concorso A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado, A-57 Tecnica della danza classica, A-58 Tecnica della danza contemporanea, A-59 Tecniche di accompagnamento alla danza. Si tratta di una proposta normativa davvero sbagliata basata sul presupposto che, ai fini della rapida pubblicazione delle graduatorie, possano essere valutati solo titoli con punteggio standard e predeterminato.

Nonostante la FLC CGIL abbia presentato un’articolata proposta di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e delle tabelle, l’amministrazione non l’ha ritenuta accoglibile. È chiaro che questa scelta comporta, da un lato, uno stravolgimento del profilo professionale dei docenti di queste classi di concorso e, dall’altro, profondissimi cambiamenti dei punteggi, delle posizioni in graduatoria e della conseguente possibilità di lavorare per coloro che sono già inseriti nelle previgenti graduatorie. Il testo passerà ora al vaglio del CSPI dove auspichiamo un parere che dia suggerimenti per migliorare il testo definitivo, ma è chiaro che si apre la strada verso un contenzioso senza fine in un settore abituato, tradizionalmente, ad usare la frustra giurisdizionale per risolvere qualsivoglia problematica interpretativa o applicativa delle norme.

Quanto al termine dei 15 giorni per la presentazione delle istanze noi chiederemo un intervento politico perché è inaccettabile che ci siano tempi così ristretti per una procedura che coinvolgerà centinaia di migliaia di persone.

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