
Concorso straordinario e abilitazione, nota del Ministero dell’Istruzione
Riconosciuta l’abilitazione all’insegnamento al ricorrere di alcune condizioni. Importante riconoscimento delle richieste che abbiamo fatto nelle ultime settimane.


Il Ministero dell’Istruzione ha diramato la nota 1112 del 22 luglio 2021 in merito all’abilitazione all’esercizio della professione docente per il personale che ha superato le prove della procedura straordinaria indetta con D.D. 23 aprile 2020 n. 510.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’articolo 1, comma 9, del D.L. 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, che disciplina la questione di cui si tratta alle lettere e), f) e g). L’art. 59 del Decreto sostegni bis, D.L. 25 maggio 2021 n. 73, è poi intervenuto (al comma 21) sulla formulazione della predetta lettera g) e ha integrato (al comma 3) la graduatoria con l’inserimento degli idonei non vincitori.
Alla luce del frastagliato quadro normativo sopra richiamati il Ministero ritiene di poter riconoscere l’abilitazione all’insegnamento al ricorrere delle seguenti condizioni:
- iscrizione nell’elenco non graduato di coloro che hanno superato la prova scritta (all’art. 1, comma 9, lettera e), del D.L. legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159), e quindi inserimento nelle graduatorie di merito della procedura straordinaria in oggetto, pubblicate nel corrente a.s. 2020/21;
- titolarità, nell’anno scolastico 2020/21, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva.
Per quanto ci riguarda si tratta di un importante riconoscimento delle richieste che abbiamo fatto nelle ultime settimane. In sostanza la nota riconosce che coloro che hanno superato il concorso straordinario possono considerarsi abilitati se hanno avuto nell’a.s. 2020/2021 un contratto a tempo indeterminato o determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione.
Questa condizione vale quindi anche per coloro che, avendo superato il concorso sia posto di sostegno che su posto comune decidessero di optare per l’assunzione su sostegno. In questo modo a tali lavoratori è riconosciuta comunque l’abilitazione sulla disciplina nella quale hanno superato il concorso.
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