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Ricerca, firmato in via definitiva il CCNL “Istruzione e Ricerca” 2019-2021

Dopo 6 mesi di attesa entra ufficialmente in vigore il nuovo contratto. Si può ora dare avvio ad una fase importante della trattativa sindacale e sottoscrivere gli accordi sui punti rimandati a sequenza contrattuale, in particolare quello che riguarda la sezione degli enti pubblici di ricerca con temi importanti da affrontare come quello dell’ordinamento professionale e quello sulle modalità di utilizzo delle risorse aggiuntive

19/01/2024
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"Senza equità sulle risorse aggiuntive non ci può essere un contratto nazionale”. Così intitolava il nostro comunicato il 14 luglio 2023 all’indomani della firma dell’ipotesi di CCNL sottoscritto all’ARAN: un comparto di circa un milione e duecento mila lavoratori che aspettavano ormai da troppo tempo la chiusura di una trattativa che riguarda il triennio 2019-2021.

Seppur il CCNL del comparto istruzione e ricerca sia unico, come è noto al suo interno ci sono quattro distinti settori contrattuali, quello della scuola, dell’università, degli Enti pubblici di ricerca e dell’AFAM, preceduti da una parte generale con le regole comuni.

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Tutti i settori a quella data avevano avuto a disposizione risorse aggiuntive rispetto all’aumento base del 3,78% della massa salariale previsto nella finanziaria del 2021 per la generalità dei dipendenti pubblici ma per il settore ricerca le risorse aggiuntive non riguardano tutto il personale ma solo i lavoratori degli EPR vigilati dal MUR. Questa assurda situazione, che allora era di per sé ostativa per la firma della sezione ricerca, dal 1° gennaio 2024 è stata risolta grazie alla nostra pressante iniziativa verso il governo e le forze politiche e alla mobilitazione unitaria. Infatti nella legge di bilancio 2024 sono state finalmente stanziate le risorse mancanti per la valorizzazione professionale del personale degli Enti di ricerca non vigilati dal MUR!

In considerazione di ciò ci sarebbero ora le condizioni per poter firmare la sequenza contrattuale relativa alla sezione ricerca, sempre che, nel confronto con l’ARAN, si riesca a trovare un accordo che rappresenti un concreto avanzamento rispetto alla situazione attuale sia sull’ordinamento professionale che rispetto alle modalità di utilizzo delle risorse aggiuntive: questa è la condizione per la nostra firma sulla sezione ricerca e lo ribadiamo anche alla luce dei diversi documenti dell’ARAN che sono stati fatti circolare tra il personale e che hanno creato disorientamento e allarmismo. Nel merito del confronto cominciato a settembre con l’ARAN sulla sequenza contrattuale della sezione ricerca rimandiamo ai nostri precedenti comunicati di informazione emanati all’indomani delle riunioni di trattativa, convinti che questa modalità sia quella giusta  per fare informazione, fermo restando l’impegno della FLC CGIL, come previsto dal proprio statuto, di svolgere le assemblee con il personale e un referendum nell’eventualità che si giunga alla sottoscrizione  della sequenza contrattuale.

Rispetto al CCNL oggi sottoscritto in via definitiva ricordiamo che la parte economica, al netto delle risorse aggiuntive, è stata già per il 95% erogata con l’accordo del novembre 2022 e che  le modifiche apportate rispetto al vigente CCNL per la ricerca sono poche e riguardano essenzialmente alcuni miglioramenti sia sulle materie riferite alle relazioni sindacali, in particolare sui diritti di informazione e sia su alcuni aspetti del rapporto di lavoro, in particolare sui permessi retribuiti (per motivi personali e per le visite mediche).

La parte più significativa di questa prima parte del rinnovo è certamente rappresentata dall’aver previsto una specifica normativa contrattuale sul lavoro a distanza. La regolamentazione, tenendo conto dell’attuale ambito legislativo, è certamente positiva, anche se riteniamo si poteva fare ancora di meglio vista l’innegabile specificità del lavoro che si svolge negli EPR rispetto al resto della pubblica amministrazione. Comunque, nonostante una posizione particolarmente rigida dell’ARAN che si è attestata su quanto già sottoscritto negli altri contratti pubblici, siamo riusciti a far esplicitare nel testo un importante elemento di flessibilità rispetto alla individuazione delle giornate di lavoro agile, che di volta in volta, in base alle esigenze di lavoro, potranno essere modificate rispetto a quanto viene previsto nel contratto individuale.

Mentre è apparso subito evidente come il lavoro agile rappresentava una possibilità migliorativa rispetto alla sola modalità di lavoro in presenza del personale tecnico e amministrativo, più complessa è la valutazione rispetto alla modalità di lavoro flessibile già prevista dall’art. 58 per il personale ricercatore e tecnologo. La posizione della FLC CGIL è nota da tempo: l’art.58 prevede una modalità della prestazione lavorativa adeguata alla flessibilità richiesta dal lavoro dei ricercatori e tecnologi e l’unico intervento necessario poteva essere una modifica al comma 3 dello stesso art.58, quello relativo al lavoro fuori sede, al solo fine di superare le interpretazioni restrittive registrate in alcuni Enti.

Purtroppo sull’art. 58 qualsiasi proposta di modifica avanzata è stata sempre rigettata con forza dall’ARAN (che ricordiamo rappresenta la posizione delle parti datoriali, compresi i presidenti e i direttori generali degli Enti) e pertanto, avendo dovuto prendere atto di questa totale chiusura, è stato ritenuto comunque utile aprire alla possibilità di prevedere l’opzione del lavoro agile anche per i ricercatori e tecnologi.

A riguardo abbiamo chiesto ed ottenuto che per i ricercatori e tecnologi venisse esplicitato nel CCNL la possibilità di ulteriori elementi di flessibilità rispetto alla normativa contrattuale del lavoro agile ed infatti nella specifica sezione dei ricercatori e tecnologi è previsto, al netto di qualche taglio apportato dall’ARAN , il testo da noi proposto: “A garanzia dell’autonomia di cui all’art. 7, comma 2 del d.lgs. 165/01 e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 15, comma 2 del d.lgs. 165/01, i Ricercatori e Tecnologi, nello svolgimento del lavoro a distanza di cui al Titolo III della Parte comune, conservano l’autonoma determinazione delle attività di ricerca nonché delle modalità e dei tempi di esecuzione delle stesse.”

Naturalmente va tenuto presente che il CCNL che oggi entra in vigore prevede che l’adesione al lavoro agile è sempre una facoltà del lavoratore e che l’art.58 che regola la modalità ordinaria di lavoro dei ricercatori e tecnologi rimane integralmente in vigore.