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In vigore il (super) Decreto Ristori: la sintesi delle disposizioni che riguardano i settori della conoscenza

I quattro Decreti Ristori confluiscono in un unico provvedimento entrato in vigore il 25 dicembre 2020. Differite al 2022 le elezioni RSU nel pubblico impiego.

28/12/2020
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In sede di conversione in legge del primo Decreto Ristori (DL 137/20) il Parlamento ha fatto confluire in tale provvedimento anche la gran parte delle norme previste dagli ulteriori tre analoghi decreti legge adottati dal governo Conte (DL 149/20, DL 154/20 e DL 157/20). Conseguentemente dal 25 dicembre 2020, data di entrata in vigore della legge 176/20 di conversione del decreto legge 137/20, i tre citati provvedimenti sono stati abrogati.

Di seguito la sintesi delle disposizioni che riguardano i settori della conoscenza.

Scuola

Stanziati 85 milioni di euro destinati all’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. Le risorse cono state ripartire con decreto ministeriale 155/20 e relativo allegato. (art. 21 commi da 1 a 6).

Per le stesse finalità sono stanziati 2 milioni di euro per il 2021 da trasferire alla Regione Valle d’Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano. (art. 21 comma 7-bis).

Istituito un fondo per il recupero dei gap formativi, con una dotazione di 5.532.195 euro per il 2021, destinato ad attività didattiche extracurricolari di recupero in presenza svolte dai docenti, da ripartire tra le scuole del primo ciclo.
In particolare le attività didattiche extracurricolari in presenza sono finalizzate a sopperire ad eventuali carenze formative conseguenti allo svolgimento dell’attività didattica in forma integrata ovvero a distanza, per il recupero degli insegnamenti curricolari inclusi nel piano triennale dell’offerta formativa.
Entro il 24 marzo 2021 il Ministero dell’istruzione, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, dovrà adottare uno specifico decreto nel quale dovranno essere definiti

  • le modalità di presentazione delle istanze da parte delle singole istituzioni scolastiche per l’assegnazione delle risorse impiegate per la remunerazione del personale docente, secondo la disciplina contrattuale vigente, a titolo di attività aggiuntive di insegnamento
  • i criteri per il riparto delle risorse medesime, con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione che si trovano in una situazione di maggiore svantaggio.

(art. 21 commi da 6-bis a 6-quinquies).

Il Fondo per le aziende di trasporto pubblico locale per i minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza Covid-19 è rifinanziato per l’anno 2021 per 390 milioni di euro, dei quali una quota fino a 190 milioni per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, anche destinato a studenti.
(art. 22-ter).

Università

È riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per il 2021 per i collegi universitari di merito accreditati, al fine di sostenere le strutture destinate all’ospitalità degli studenti universitari fuori sede. Le modalità di attuazione sono definite da un decreto del Ministero dell’università e della ricerca. Le risorse sono prelevate dal Fondo per esigenze indifferibili. (art. 6bis commi da 15 a 17)

In considerazione del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi dell’ultimo anno di corso beneficiari di borsa di studio possono ulteriore richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. In particolare si tratta dei dottorandi appartenenti al XXXIII ciclo che avrebbero terminato il percorso di dottorato nell’anno accademico 2019/2020, i quali hanno già beneficiato di una prima proroga di due mesi (art. 236, co. 5, del DL 34/2020).

A differenza di quanto previsto dal DL 34/20, della proroga di tre mesi possono usufruire

  • i dottorandi non percettori di borsa di studio
  • i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca.

In quest’ultimo caso la pubblica amministrazione di appartenenza può prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.
A copertura degli oneri per tale proroga, il fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università è incrementato di 21,6 milioni di euro per l’anno 2021.
Le eventuali risorse non utilizzate sono rese disponibili per le altre finalità del FFO.
(art. 21-bis).

Sospensione attività didattica in presenza: lavoro agile e congedi straordinari

a) Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado (art. 22-bis)

Nelle aree del Paese individuate con Ordinanza del Ministro della Salute,

  • caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cosiddette zone rosse)
  • nelle quali è stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado

nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.

Il beneficio si applica anche ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,

  • iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza
    oppure
  • ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

Per tali periodi di congedo straordinario il genitore ha diritto ad un’indennità pari al 50% della retribuzione in godimento. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Per la copertura dell’indennità prevista per il congedo straordinario e del costo per sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce di tale congedo sono stanziati 54,5 milioni di euro per il 2020 e 31,4 milioni per il 2021.

b) Scuole e misure per la famiglia (art. 22)

Fino al 31 dicembre 2020, un genitore lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di anni sedici, disposta dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale (territorialmente competente) a seguito di contatto verificatosi

  • all’interno del plesso scolastico
  • nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base,
  • nell’ambito di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati,
  • all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

Analogo diritto sorge nel caso in cui il figlio, convivente e minore di sedici anni, sia interessato da un provvedimento di sospensione dell’attività didattica in presenza.

In alternativa all’esercizio del diritto al lavoro agile o nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in tale modalità, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente

  • alla durata della quarantena del figlio, minore di anni sedici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico
  • alla sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente.

Per tali periodi il genitore usufruisce di uno specifico congedo che nel caso di figlio minore di quattordici dà diritto ad un’indennità pari al 50% della retribuzione in godimento. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni,
i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro, ma senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

La norma chiarisce che nei giorni in cui un genitore fruisce del congedo o del lavoro agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna misure sopra indicate. Tale divieto non vale nel caso in cui sia genitore anche di altri figli minori di anni sedici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle suddette misure.

Per garantire l’indennità prevista per il congedo in caso di figli minori di quattordici anni, sono stanziati 93 milioni di euro per il 2020.
Per sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei del suddetto congedo, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2020.

 Differimento delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale

(Art. 31-quinquies)

L’art. 31-quinquies riguardo alla rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva all’interno della pubblica amministrazione in relazione al periodo contrattuale 2022-2024, prevede

  • che i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, al fine dell’accertamento della rappresentatività sindacale, siano rilevati alla data del 31 dicembre 2021 e trasmessi all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) non oltre il 31 marzo dell’anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell’organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni
  • la proroga degli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo delle RSU si svolgeranno entro il 15 aprile 2022.

Gli specifici accordi previsti per le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie possono prevedere il ricorso a modalità telematiche in funzione dello snellimento delle procedure, anche con riferimento alla presentazione delle liste ed alle assemblee sindacali.

Effetti finanziari del decreto Legge 137/20

I costi del Decreto legge 137/20 sono in parte coperti da risorse non spese dei tre scostamenti di bilancio autorizzati tra marzo e luglio e in parte dall’ulteriore scostamento del mese di novembre. Di seguito la sintesi degli effetti finanziari del provvedimento

(in milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Decreto legge 137/20

Entrate

-4.362,30

5.830,00

-286,70

-8.978,21

8.717,09

-291,00

-8.978,21

8.717,09

-291,00

Spese

119,25

5.287,78

-286,70

-484,55

8.705,58

-291,00

4.425,45

8.705,58

-291,00

Saldo

-4.481,55

542,22

0,00

-8.493,66

11,51

0,00

-13.403,66

11,51

0,00

Utilizzo risparmi

Utilizzo risparmi prime tre autorizzazioni all’indebitamento (marzo-luglio 2020)

0,00

0,00

0,00

4.167,06

0,00

0,00

5.417,06

0,00

0,00

Utilizzo nuova autorizzazione all’indebitamento (novembre 2020)

5.000,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

Totale utilizzi
autorizzazioni
all’indebitamento

5.000,00

0,00

0,00

12.167,06

0,00

0,00

13.417,06

0,00

0,00

Totale effetti netti

518,45

542,22

0,00

3.673,40

11,51

0,00

13,40

11,51

0,00