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Videoregistrazione delle lezioni universitarie: una risposta di Francesco Sinopoli alla AID

L’Associazione Italiana Dislessia ha espresso alcune preoccupazioni sulla richiesta FLC: confermiamo le nostre considerazioni, sottolineando l’importanza e la possibilità di garantire il diritto allo studio alle persone con DSA.

20/10/2020
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In risposta alla lettera ai Rettori ed alle Rettrici del segretario generale della FLC CGIL sulle videoregistrazioni, l’Associazione Italiana Dislessia ha espresso pubblicamente alcune preoccupazioni, sottolineando come per loro la registrazione delle lezioni rappresenta un insostituibile strumento per tutti gli allievi con Disturbi specifici dell’apprendimento, ai quali la legge 170 del 2010 riconosce il diritto ad apprendere con accorgimenti e mezzi adeguati. Il segretario generale delle FLC ha quindi risposto a queste preoccupazioni, precisando la difesa dei diritti in relazione alla legge 170 del 2010, ma anche confermando tutte le perplessità di ordine generale, e di ordine didattico, sulla generalizzazione di questo strumento nelle università.

Qui il testo della lettera.

Gentile Associazione Italiana Dislessia,

avendo visto la vostra preoccupata presa di posizione sulle videoregistrazioni nelle università, ritengo utile alcune precisazioni, anche come occasione di confronto e mi auguro uno sviluppo condiviso della discussione (nella convinzione che il rafforzamento del diritto allo studio nelle università sia obiettivo condiviso dall’AID così, come da sempre, da un sindacato generale come la FLC CGIL).

Siamo assolutamente consapevoli che la (video)registrazione delle lezioni possa rappresentare uno strumento utile per le persone con Disturbi dell’Apprendimento e giustamente richiamate la legge 170 del 2010 che riconosce il diritto ad apprendere con accorgimenti e mezzi adeguati, di fatto prescrivendo per tutti i livelli dell’istruzione la possibilità di ricorrere a tali strumenti integrativi. Come organizzazione sindacale, infatti, riteniamo fondamentale garantire il diritto allo studio ed in particolare il diritto allo studio di tutti quegli studenti o quelle studentesse che hanno la necessità di supporti specifici. Crediamo quindi che questi interventi mirati debbano integrare ed integrarsi all’offerta didattica, garantendo con risorse specifiche questo diritto. Permettendo quindi non solo di poter seguire un percorso di apprendimento e acquisire un titolo, ma anche di vivere pienamente l’ambiente universitario, che comprende le lezioni ma anche uno scambio interattivo con docenti e compagni/e di corso, nei contesti formali ed in quelli informali. Siamo quindi consapevoli che per le persone dislessiche, con disturbi dell’apprendimento o con sviluppo atipico, la disponibilità e la possibilità di utilizzare di strumenti tecnologici avanzati, più o meno telematici, è spesso condizione essenziale per poter partecipare ai contesti formativi. Come siano consapevoli che spesso è importante che questi strumenti siano affiancati da spazi interattivi specifici, garantiti dai docenti come da personale apposito. Anche per questo ci siamo impegnati, in questi anni, per lo sviluppo di specifici servizi in ogni Ateneo, che siano supportati dai relativi finanziamenti.

La nostra richiesta non vuole dunque vietare ogni registrazione nelle aule universitarie, ma sottolinea invece il rischio di pericolose derive sotto diversi profili, tra cui quella in cui questi strumenti integrativi possano diventare per alcuni la condizione prevalente, quando non unica, di istruzione, cancellando o comprimendo il processo interattivo alla base di ogni processo di apprendimento. A maggior ragione riteniamo che questo processo interattivo non possa venir meno nel caso di studenti/esse con DSA, che dovrebbero invece poter fruire anche di forme didattiche interattive dedicate. Non siamo quindi contrari a strumenti didattici aggiuntivi, segnaliamo invece la necessità di una loro stretta regolazione, evitando un’introduzione generalizzata ed incontrollata, ritenendo che possa indurre processi di supposta equivalenza tra questa didattica a distanza (la visione di una lezione) e quella in presenza.

Abbiamo quindi per questo da una parte chiesto di sospendere immediatamente tutti gli obblighi connessi alla videoregistrazione delle lezioni, e di garantire in ogni caso privacy e protezione dell’immagine di studenti e studentesse, sottolineando al contempo la necessità di un dibattito approfondito su ambiti, limiti e problematiche della didattica on line, da quelli didattici (indispensabilità di affiancarla con Didattica Interattiva) a quelli democratici (a partire dalla libertà della docenza, garantita dall’articolo 33 della Costituzione, relativa non solo a cosa si insegna ma anche a come lo si insegna). Non a caso ci si è stupiti, nella lettera, che tale diffusa introduzione sia avvenuta senza un inquadramento nazionale in grado di definirne o limitarne l’uso.

In questo quadro, come anche voi ricordate, riaffermiamo il diritto di registrare le lezioni, come esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico, ricordando esplicitamente le coperture giuridiche che lo consentono [articolo 71-sexies, Legge 633/41; Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 1250/2018 e Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 41421/2018; art 2, par. 2, lett. c del GDPR 2016/679]. Nel contempo, proprio per riaffermare questo diritto, non abbiamo richiamato e tantomeno fatto nostra la possibilità di limitarlo, che pure è prevista dalla normativa [Garante della privacy, La scuola a prova di privacy, 2016]. Riteniamo infatti importante che ogni studente ed ogni studentessa possa ricorre anche ad ausili tecnologici per facilitare il proprio studio. Tale possibilità, proprio alla luce della legge 170 del 2010 che riconosce il diritto ad apprendere con accorgimenti e mezzi adeguati, come abbiamo detto può e deve trovare modalità specifiche per chi ha la necessità di particolari supporti (come già avviene in tutti gli Atenei a lezione e agli esami, con la possibilità di dotarsi di strumentazioni apposite anche dove usualmente sono vietate: strumentazioni che, tra l’altro, a nostro parere dovrebbero esser messe sempre a disposizione proprio dall’Ateneo).

Chiariti questi elementi, è però importante sottolineare un altro aspetto. La videoregistrazione, come strumento didattico, presenta limiti profondi. Diversamente dalla scuola, infatti, l’università italiana ha un’esperienza quasi trentennale nella didattica a distanza: il Consorzio Uninettuno è stato fondato nel 1992 e da allora non solo si sono sviluppati centinaia di corsi di studio on line (erogati da università statali e non statali), ma nel sistema universitario sono presenti una decina di Atenei esclusivamente Telematici (privati e pubblici). Questa lunga esperienza ha permesso non solo di rendersi conto della scarsa efficacia della semplice visione delle lezioni [anche videoregistrate], cioè del bassissimo numero di studenti e studentesse che riescono poi a superare i relativi esami, ma ha portato a codificare specifiche linee guida per l’accreditamento di questi corsi. In questo documento Anvur, ad esempio, si chiarisce non solo che la didattica on line deve esser predisposta per questo canale comunicativo (persino nei tempi), ma che deve esser accompagnata da una didattica interattiva (DI) con appositi tutor (faqs, mailing list o web forum; interventi brevi effettuate dai corsisti in web forum, blog, wiki; e-tivity strutturate come report, esercizi, studi di caso, problem solving, web quest, progetti, tutti con relativo feed-back; forme tipiche di valutazione formativa, con il carattere di questionari o test in itinere). 

In alcuni provvedimenti e in molti discorsi di questi mesi, invece, non si è tenuto conto di questa esperienza e di questa codifica: si è cioè ritenuto che il semplice streaming [o la videoregistrazione] fosse uno strumento sufficiente, senza la necessità di ulteriori investimenti. Così non è stato in altri settori. Ad esempio, nella scuola è stata prevista l’assunzione straordinaria di circa 50mila docenti e ATA, circa il 5% di tutto il personale (il cosiddetto organico Covid, un primo passo per noi non sufficiente). Per le università, invece, gli investimenti specifici sono stati ridotti, finalizzati alla notax area (165 mln), ai dottorandi (15 mln) e al fondo di emergenza (83 milioni di euro, di cui una trentina per sanificazioni e DPI ed una cinquantina per i dispositivi digitali). Ritenendo infatti questo uno strumento sufficiente, non si è pensato di rafforzare l’organico e le strutture degli atenei per sviluppare la necessaria didattica interattiva, che ovviamente deve esser implementata su piccoli gruppi (quindi prevedendo duplicazione dei corsi e tutor specifici). A maggior ragione nel caso di studenti/esse con DSA.

Alcuni Rettori e Rettrici, inoltre, pensano che la possibilità delle videoregistrazioni dovrebbe esser resa permanente. Con il rischio che negli Atenei post-emergenza si strutturi un diritto allo studio sostitutivo, focalizzato su questa illusione tecnologica, concentrando risorse sugli archivi digitali (e magari sui relativi supporti agli studenti) e non su quel complesso e più costoso apparato in grado di garantire estensivamente un reale diritto allo studio (borse di studio, oggi al minimo in Europa; mense, collegi e case dello studente; e soprattutto servizi di supporto per studenti e studentesse con sviluppo atipico o disturbi specifici dell’apprendimento). Il rischio è cioè quello di sviluppare un sistema universitario sostanzialmente duale, in cui frequenta chi è in grado (economicamente o per le proprie condizioni personali) e chi non è in grado si rivolge agli archivi digitali.

Infine, un’ultima nota. Come abbiamo sottolineato nella lettera, la registrazione di tutte le lezioni da parte di un’istituzione, che rimane a disposizione per un tempo indefinito (e stabilito autonomamente dai propri organismi) e che viene messa a disposizione di soggetti plurimi (e stabiliti autonomamente dai propri organismi), si pone su un piano oggettivamente diverso dalla registrazione a carattere esclusivamente personale o domestico [ed anche da quella diretta a garantire il diritto ad apprendere con accorgimenti e mezzi adeguati, secondo la legge 170 del 2010]. Nel sistema universitario italiano esistono Atenei statali, pubblici non statali e privati: in tutte queste realtà, non casualmente, i docenti universitari sono inquadrati come pubblici dipendenti, proprio per garantire la libertà di insegnamento e di ricerca stabilita dalla Costituzione con l’articolo 33. In questo quadro, hanno una serie di obblighi e di impegni, codificati in norme nazionali, Statuti e Regolamenti di Ateneo. In questo quadro, il prodotto delle loro attività di ricerca e di insegnamento [libri, articoli, slide, materiali didattici e… le loro lezioni] è messo al servizio delle rispettive amministrazioni, ma non può esser espropriato da queste amministrazioni (cioè, queste amministrazioni non possono averne il controllo e la piena disponibilità, in termini patrimoniali e di concreta gestione). Un regime diverso, a nostro parere, negli atenei pubblici e tanto più in quelli privati, potrebbe determinare gravi lesioni dei diritti di questi lavoratori e lavoratrici (come avviene per esempio in alcuni Atenei stranieri, anche in Europa, dove le videoregistrazioni sono usate dall’amministrazione per contestare i contenuti delle lezioni o per sostituire i docenti in sciopero), ma più in generale riteniamo lederebbe la libertà di ricerca e insegnamento, che è patrimonio fondamentale e fondante della nostra Costituzione e di questo paese.

Per questo rimaniamo fermamente contrati all’obbligo di registrazione, e tanto più riteniamo sbagliato che questo sia esteso a ogni istituto scolastico e universitario, in forme strutturali e generalizzate.

Speriamo di aver chiarito che le preoccupazioni e gli obiettivi dell’AID, relative alla piena garanzia del diritto allo studio per tutti gli studenti e tutte le studentesse, sono condivise dalla FLC CGIL e speriamo anche di avere meglio precisato alcuni degli elementi che erano al centro della nostra Lettera ai Rettori. Ribadiamo in ogni caso che non riteniamo che la nostra iniziativa sia da considerarsi contrapposta al diritto sancito dalla legge per gli studenti con DSA di avere strumenti didattici integrativi.

Sperando che questa vicenda possa rappresentare l’occasione per un confronto e un approfondimento anche di persona, vi invio i più cordiali saluti, miei e di tutta l’organizzazione che rappresento.