Università: malattia, quarantena, permanenza domiciliare fiduciaria da Covid-19
La malattia, la quarantena, la permanenza domiciliare fiduciaria da Covid-19 non si computano per il trattamento economico con decurtazione e per il personale contrattualizzato anche per il calcolo del comporto.
Il decreto legge Cura Italia (art. 87 comma 1 primo periodo del decreto legge 18/20) prevede che Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, tra cui le istituzioni Universitarie, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.
Contestualmente il medesimo decreto, al comma 3-bis, stabilisce che per i periodi di assenza per malattia per ricovero ospedaliero in strutture del Servizio Sanitario Nazionale, non si applica la decurtazione del trattamento accessorio per i primi dieci giorni di assenza. A tal fine viene modificato l’art. 71 comma 1 della Legge 133/08.
Per il CCNL dell’università (che vale per i lavoratori e le lavoratrici contrattualizzate) si prevede inoltre che i periodi di ricovero ospedaliero vengano esclusi dal computo dei giorni di malattia, come per la quasi totalità dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego (elemento che viene anche sottolineato dalla relazione tecnica del decreto legge 9/20, mai convertito in legge e i cui contenuti sono stati trasfusi nel del decreto Cura Italia).
Alla luce di questo quadro normativo il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è equiparato a ricovero ospedaliero e per tutto il personale universitario (contrattualizzato e non contrattualizzato) dà diritto all’intera retribuzione senza alcuna decurtazione della retribuzione (compreso quella accessoria avente carattere fisso e continuativo). Per il solo personale contrattualizzato, inoltre, tale periodo non si computa per il calcolo del periodo massimo del mantenimento del posto in caso di malattia o infortunio (comporto). Per i docenti universitari invece, che non hanno questa norma di maggior garanzia nel loro rapporti di lavoro perché non hanno un contratto nazionale, tale periodo si calcola nel periodo di comporto, il quale comunque per tutti i pubblici dipendenti è di 18 mesi negli ultimi tre anni [nei primi 9 mesi con il 100% della retribuzione, nei tre mesi successivi, con il 90%, dal 13° al 18° mese al 50%, mentre solo dal 18° mese in poi non spetta alcunché).
La quarantena viene imposta ad una persona sana nella situazione di “Contatto stretto” di un caso probabile o confermato di covid-19. In base alle disposizioni delle autorità sanitarie per contatto stretto si intende una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid-19, una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso Covid-19 (per esempio la stretta di mano), una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso Covid-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati), una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti, una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei, un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso Covid-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso Covid-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei, una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso Covid-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
Per Covid-19 il periodo di quarantena è di 14 giorni successivi alla data dell’ultima esposizione.
La permanenza domiciliare fiduciaria cioè, la permanenza non coattiva, con controlli per la verifica delle condizioni di salute, viene eventualmente attuata per le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in alcuni Stati o specifici territori indicati da diverse disposizioni normative (ad es. l’ordinanza del Ministero della salute del 12 agosto 2020 come integrata dall’ordinanza del 21 settembre 2020, oppure l’articolo 6 DPCM del 7 agosto 2020 come integrato dal DPCM 7 settembre 2020).
La sorveglianza attiva è una misura durante la quale l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza.
Con l’ordinanza 18 del 28 luglio 2020, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 ha segnalato come la mancanza di disposizioni che consentano di assentarsi dagli istituti scolastici ed educativi per il periodo di tempo necessario all'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 e quello intercorrente tra l'esito eventualmente positivo dell'analisi eseguita e l'acquisizione del risultato del test molecolare per la diagnosi dell'infezione, rappresenti una grave remora alla partecipazione volontaria del personale docente e non docente ai programmi di screening eventualmente disposti.
A tal fine ha nominato il Dipartimento della funzione pubblica e l’INPS quali soggetti attuatori affinché adottino ogni misura idonea a chiarire che anche per il “personale docente e non docente“ il periodo di assenza dal luogo di lavoro, per il tempo intercorrente tra l'esito, eventualmente positivo, riscontrato all'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 e l'acquisizione del risultato del test molecolare per la diagnosi dell'infezione, sia equiparato, previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale e/o dalla ASL competente, al periodo della quarantena”. La norma fa riferimento in particolare a scuola e università.
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