FLC CGIL
Contratto Istruzione e ricerca, filo diretto

https://www.flcgil.it/@3826489
Home » Università » SNUR CGIL, ANDU: Lettera ai Senatori della I Commissione sul ddl di stato giuridico dei ricercatori

SNUR CGIL, ANDU: Lettera ai Senatori della I Commissione sul ddl di stato giuridico dei ricercatori

Mettiamo in rete un lettera spedita ai Senatori della Commissione Affari costituzionali con osservazioni che scaturiscono dall'esame del resoconto del dibattito tenutosi in I Commissione il 23/3 sul ddl unificato sullo stato giuridico dei ricercatori universitari.

25/03/1999
Decrease text size Increase  text size

Mettiamo in rete un lettera spedita ai Senatori della Commissione Affari costituzionali con osservazioni che scaturiscono dall'esame del resoconto del dibattito tenutosi in I Commissione il 23/3 sul ddl unificato sullo stato giuridico dei ricercatori universitari.
Il documento reca le sole sigle SNUR CGIL e ANDU per un solo motivo: il desiderio di farlo pervenire in tempo utile per la discussione che riprenderà in Commissione nel pomeriggio di oggi, 25 marzo.

Ai Senatori della
Commissione Affari costituzionali
OGGETTO: Contributo alla discussione per il parere al disegno di legge istitutivo della terza fascia del ruolo di professore universitario
La lettura del resoconto sommario della seduta della Vostra Commissione relativa al Parere sugli emendamenti al Testo unificato della Commissione istruzione, ci induce a qualche osservazione di natura tecnica; osservazioni che vogliono solo essere un contributo ad una decisione il piu' possibile fondata sulla conoscenza e sulla corretta lettura del quadro legislativo universitario.
Per quanto riguarda le critiche all'emendamento 1.0.200 (Collegio costituzionale) del sen. Masullo che confliggerebbe "con il principio costituzionale di autonomia, poichè in tal modo la legge statale si sostituisce alle fonti normative proprie di ciascun ateneo", si fa osservare:

1. Già oggi la legge impone agli Atenei Organismi quali il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, i consigli di facoltà e di corso di laurea, ecc. Recenti sentenze del Consiglio di stato e del TAR per la Sicilia hanno addirittura precisato che le leggi in vigore impongo una determinata composizione degli Organismi e una determinta definizione degli elettorati attivi e passivi. È ovvio che tutto ciò limita l'autonomia degli atenei; o meglio la limita secondo quanto previsto dalla Costituzione: "nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato" (art. 33).

2. Già la legge 9 maggio 1989, n. 168, all'art. 16 prevedeva in ogni Ateneo un Organismo - il Senato Accademico Integrato (SAI) - che doveva elaborare lo Statuto. La composizione di questo Organismo era definita dalla stessa legge. Se l'emendamento 1.0.200 (che dovrebbe occuparsi delle modifiche statutarie anche alla luce del nuovo quadro normativo) fosse ritenuto incostituzionale, lo stesso giudizio dovrebbe riguardare il richiamato art. 16 con la conseguente decadenza degli Statuti di tutti gli Atenei approvati sulla base di tale norma. Per inciso, la norma istitutiva dei SAI non prevede alcun "criterio di differenziazione tra le facoltà in ragione delle rispettive dimensioni".

Per quanto riguarda la partecipazione agli organi di governo degli Atenei (comma 5 dell'emendamento 1.201 del sen. Masullo) si torna a ricordare che, se si dovesse ritenere incostituzionale la definizione per legge della partecipazione dei professori ricercatori agli organi di governo, per una semplice coerenza logica e giuridica, si dovrebbero ritenere incostituzionali anche tutte le norme in vigore che definiscono la composizione degli organi e gli elettorati attivi e passivi, anche quelle riguardanti i professori ordinari per i quali, essendo anche loro cittadini di questo Stato, va applicata la Costituzione come per i ricercatori.
Per quanto riguarda le mansioni dei professori ricercatori e la prova didattica per l'accesso a questa fascia della docenza (comma 2 dell'emendamento 1.201 del sen. Masullo) si fa osservare che la normativa in vigore (leggi 341/90 e 4/99) prevede già per gli attuali ricercatori funzioni didattiche uguali a quelle dei professori. Pertanto l'introduzione di una prova didattica per l'ingresso nella terza fascia di professore universitario è perfettamente congrua all'obiettivo di assicurare una piu' adeguata qualificazione e in ogni caso non può essere ritenuta incostituzionale.

Guido Greco

Responsabile Consulta docenti SNUR-CGIL

Nunzio Miraglia

coordinatore nazionale dell'ANDU