Sentenza del TAR Trentino Alto Adige sul ricorso per il riconoscimento della seconda classe di stipendio come classe iniziale
Il testo della sentenza sul ricorso n. 2 del 1999.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO ALTO ADIGE SEDE DI TRENTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2 del 1999 proposto da ...omissis... e altri, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Ottorino Bressanini ed elettivamente domiciliati presso lo stesso in Trento, Via Suffragio, n. 78;
CONTRO
l'Università degli Studi di Trento, in persona del rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento nei cui uffici in L.go Porta Nuova, n. 9 è elettivamente domiciliato;
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti al loro reinquadramento professionale conteggiato conferendo loro la seconda classe di stipendio come classeiniziale di carriera
e la conseguente condanna
dell'amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive dovute a ciascuno dei ricorrenti, dipendenti da tale accertamento, con maggior danno da svalutazione ed interessi sulle differenze stipendiali dovute, da ogni singola scadenza al saldo.
Visto il ricorso con relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 7 ottobre 1999 - relatore il consigliere Silvio Ignazio Silvestri - l'avv. Ottorino Bressanini per i ricorrenti - nessuno comparso per la resistente Università degli studi di Trento;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
I ricorrenti espongono di essere dipendenti (o di esserlo stati nell'ultimo decennio) presso l'Università di Trento, con la qualifica di professori associati o di ricercatori confermati, incaricati stabilizzati, con esonero dal giudizio di conferma.
In applicazione degli articoli 36 e 37 del D.PR. 11 luglio 1980, n. 382, essi chiedono il riconoscimento del loro diritto al reinquadramento professionale, conteggiato conferendo la seconda classe di stipendio come classe iniziale di carriera, con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive dovute, oltre il maggior danno da svalutazione ed interessi;
L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio controdeducendo alle pretese dei ricorrenti e chiedendo una pronuncia di reiezione.
All'udienza pubblica del 7 ottobre 1999 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
I ricorrenti espongono di essere dipendenti (o di esserlo stati nell'ultimo decennio) presso l'università di Trento, con la qualifica di professori associati o di ricercatori confermati, incaricati stabilizzati, con esonero dal giudizio di conferma.
Essi chiedono il riconoscimento del loro diritto alla seconda classe di stipendio spettante ai professori associati che invece viene negata dall'amministrazione intimata.
La controversia riguarda l'applicazione degli articoli 36 e 37 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 nella parte in cui, richiamando il trattamento economico e l'inquadramento dei professori associati, riconoscono un uguale trattamento a coloro che - come i ricorrenti - abbiano superato il giudizio di idoneità a professore associato e siano stati esonerati, ai sensi dell'art. 111 dello stesso decreto, dal giudizio di conferma.
Tale disciplina si applica anche ai ricercatori universitari - categoria cui vanno ascritti alcuni dei ricorrenti - il cui trattamento economico è rapportato (sia pure in percentuale) a quello dei professori universitari di ruolo della seconda fascia, ai sensi dell'art. 2 del D.L 2 marzo1987, n. 57.
Occorre dunque esaminare la porata dell'art. 37, terzo comma, del D.PR. n. 382/1980 la cui originaria stesura prevedeva che "agli incaricati stabilizzati che superano il giudizio di idoneità a professore associato è attribuita la seconda classe di stipendio". La norma è stata poi modificata dall'art. 8 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 col seguente testo: " a coloro che superano il giudizio di idoneità a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'art. 111 dal giudizio di conferma è attribuita la classe di stipendio successiva a quella iniziale prevista per i professori associati";
Si tratta quindi di stabilire a cosa abbia voluto riferirsi il legislatore nell'indicare la seconda classe di stipendio, in seguito specificata come classe di stipendio successiva a quella iniziale.
Poiché lo stipendio dei professori associati (o di seconda fascia) è pari, ai sensi del quinto comma dell'art. 36 del D.P.R. n. 382/1980, al 70% di quello spettante, a parità di posizione, al professore della prima fascia, occorre individuare la progressione economica di quest'ultimo al fine di giungere alla determinazione dello stipendio cui hanno diritto i ricorrenti.
Soccorre in proposito il secondo comma del ridetto articolo 36, secondo cui al conseguimento della nomina a ordinario spetta la classe di stipendio corrispondente al 48,6 % dello stipendio del dirigente generale di livello A dello Stato, cui seguono (quarto comma) altre sei classi biennali di stipendio pari ciascuna all'otto% di incremento.
Secondo i ricorrenti, la classe di stipendio loro spettante sarebbe appunto quella ricavabile dal quarto comma dell'articolo in esame, individuata appunto come seconda classe di stipendio ovvero anche come classe di stipendio successiva a quella iniziale prevista per i professori associati.
Senonché, occorre tener conto anche del terzo comma dell'articolo 36 secondo cui "fino al conseguimento della nomina ad ordinario lo stipendio è pari al 92% di quello risultante al precedente comma".
In sostanza, tale ultima disposizione introduce una prima classe di stipendio riguardante il professore ordinario il quale, all'atto della nomina, consegue la qualifica di straordinario per la durata di tre anni (art. 6, 1° comma, D.PR. n. 382/1980 e, solo successivamente, al conseguimento della nomina ad ordinario, raggiunge la seconda classe di stipendio maggiorata proprio dell'otto% e che corrisponde a quella che nel quarto comma è indicata come la prima di 7 classi.
Per quanto riguarda i professori associati (il cui stipendio - come si è visto - è rapportato a quello dei professori di prima fascia), si presenta un analogo sviluppo professionale posto che anche per loro è previsto un triennio "di prova" al termine del quale essi sono sottoposti ad un giudizio di conferma, ai sensi dell'art. 23, 1° comma del D.P.R.n. 382/1980.
Conseguentemente, anche per tale categoria dei docenti esiste una prima classe di stipendio pari al 70% di quella spettante ai professori di prima fascia che, all'atto della nomina, conseguono la qualifica di straordinario.
Così precisato l'assetto normativo, risulta evidente che il terzo comma dell'art. 37, nell'indicare la seconda classe di stipendio, intende quella successiva alla classe spettante al professore associato non ancora confermato, rapportata a quella del professore straordinario di prima fascia, e cioé (come previsto nella seconda versione dello stesso articolo) "la classe di stipendio successiva a quella iniziale prevista per i professori associati".
Per completezza il Collegio precisa di non condividere l'argomentazione secondo cui l'assimilazione del professore associato non confermato al professore straordinario di prima fascia non troverebbe riscontro nel dato legislativo in quanto la figura del professore straordinario fruirebbe di autonoma definizione e regolamentazione dal punto di vista dello stato giuridico e del trattamento economico (C.d.S. sezione sesta, 5 febbraio 1997, n. 245).
Tale interpretazione - che qui si respinge - è confutata, sotto un primo aspetto, dal quinto commma dell'art. 36 in argomento, che rapporta lo stipendio dei professori di seconda fascia a quello dei professori di prima fascia "a parità di posizione" con ciò intendendo evidentemente istituire un parallelo tra associati in attesa di conferma e ordinari che devono svolgere lo straordinariato; sotto un altro aspetto l'unità della figura professionale del professore ordinario e di quello straordinario risulta espressamente dallo stesso art. 6 del D.PR. n.382/1980, il quale, al secondo comma, precisa che "le norme che contemplano professori ordinari si intendono riferite anche ai professori straordinari".
Le conclusioni a cui si è giunti sono confermate dal secondo comma dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 in base al quale il terzo comma dell'articolo 37 del D.P.R. n. 382/1980 si interpreta nel senso che ai soggetti ivi indicati "è attribuito il trattamento economico spettante ai professori associati all'atto del conseguimento della conferma in ruolo".
La norma, introdotta proprio al fine di dirimere le controversie ancora sussistenti e derivanti dai dubbi interpretativi sollevati in diverse sedi, puntualizza in modo ormai definitivamente chiaro ed inequivocabile che la seconda classe di stipendio (ovvero la classe di stipendio successiva a quella iniziale) di cui alla disposizione in esame è appunto quella successiva alla prima nomina dei professori associati e che si consegue dopo un triennio dalla immissione in ruolo, previo giudizio di conferma, secondo quanto disposto dall'art. 23 del D.PR. n.382/1980.
In definitiva l'interpretazione prospettata dai ricorrenti non può trovare accoglimento e, conseguentemente, il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato. Sussistono motivi di opportunità per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, rigetta il ricorso n. 2 del 1999 meglio specificato in epigrafe.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento, nella Camera del Consiglio con l'intervento dei Magistrati:
dott. Filippo Marzano (Presidente)
dott. Silvio Ignazio Silvestri (Consigliere estensore)
dott. Lamberto Ravagni (Consigliere)
Il Segretario Generale
dott. Fiorenzo Tomaselli
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