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Senato, Commissione VII: Resoconto della seduta (Discussione sul ddl che introduce la terza fascia del ruolo dei professori universitari)

Presidenza del Vice Presidente BISCARDI, indi del Presidente OSSICINI. Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

22/04/1999
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Presidenza del Vice Presidente BISCARDI, indi del Presidente OSSICINI.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di modifica del decreto ministeriale 22 febbraio 1996, istitutivo dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario (n. 415)

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile scorso, nella quale - ricorda il presidente BISCARDI - il relatore Nava, in sede di replica, aveva illustrato una bozza di parere.

Replica quindi il sottosegretario GUERZONI, il quale ricorda in primo luogo che l'Osservatorio è stato istituito nel febbraio del 1996, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 del provvedimento collegato per il 1994 (legge 24 dicembre 1993, n. 537). Lo schema di decreto in esame si limita, in sostanza, ad accorpare organicamente tutte le competenze che sono state via via attribuite nel tempo all'Osservatorio da diverse fonti normative, legislative e non. Alcune di tali funzioni appaiono di grande delicatezza per la vita del sistema universitario, come la formulazione di proposte ai fini della definizione dei criteri di riparto per la quota di riequilibrio del Fondo per il finanziamento ordinario delle università. I membri dell'Osservatorio nominati dal Ministro Salvini nel 1996 - prosegue il Sottosegretario - sono definitivamente cessati dalle funzioni il 18 aprile scorso e ciò pone il Governo in una situazione di estrema difficoltà, poichè gli preclude la adozione di numerosi atti, per i quali la legge prevede il parere obbligatorio dell'Osservatorio. Onde superare tale problema il Governo ha quindi predisposto lo schema di decreto ministeriale ora in esame, il quale prevede una sistemazione dell'organo sostanzialmente transitoria, in attesa di una ridefinizione legislativa del suo assetto, per la quale il Governo ha presentato un disegno di legge, attualmente all'esame della Commissione Cultura della Camera dei deputati. In quel testo - fa presente al senatore Asciutti - è previsto il parere parlamentare sulla nomina dei componenti.
Ricordato poi che la programmazione universitaria per il triennio 1998-2000 non prevede alcuna nuova istituzione, ma solo il consolidamento delle sedi esistenti, e l'importanza delle competenze attribuite in materia all'Osservatorio, respinge le accuse di arretramento sul fronte dell'autonomia universitaria, atteso il carattere meramente ricognitivo dello schema in esame, e conclude ricordando che il finanziamento degli atenei grava per l'85 per cento su tutti i contribuenti: da ciò l'opportunità di coniugare l'autonomia con la valutazione.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore Nava.

Il senatore BEVILACQUA osserva che lo stesso Governo non sembra confidare troppo nell'asserito carattere transitorio dello schema in esame, dal momento che prevede la riconferma dei componenti l'Osservatorio dopo il primo triennio. Giudica quindi opportuno sottrarre la loro nomina, almeno in parte, alla piena discrezionalità del Ministro prevedendo una designazione da parte del CUN e conclusivamente annuncia l'astensione del Gruppo Alleanza Nazionale.

Il senatore ASCIUTTI dichiara che il Gruppo Forza Italia, in coerenza con le posizioni già enunciate nel dibattito svoltosi alla Camera dei deputati, ritiene che il testo in esame comporti un eccessivo accentramento di poteri in capo al Ministro, anche alla luce della normativa già vigente relativa all'Osservatorio e pertanto si asterrà. Occorrerà inoltre che il potere di nomina dei suoi componenti sia esercitato con la massima cautela, al fine di assicurare una effettiva posizione di neutralità a tale organo.

Il senatore LORENZI annuncia a sua volta l'astensione del Gruppo Lega Nord - Per la Padania indipendente, cogliendo una certa refrattarietà del Governo a occuparsi della razionalizzazione nelle strutture periferiche degli atenei. Ciò comporta fra l'altro una esaltazione del ruolo spettante ai "sette saggi" chiamati a dar vita all'Osservatorio, i quali dovranno assicurare le più elevate competenze, onde offrire un reale contributo allo svolgimento dell'autonomia.

Il relatore NAVA, alla luce delle dichiarazioni del Sottosegretario, osserva che l'ipotesi di introdurre il parere parlamentare sulla nomina dei componenti l'Osservatorio (cui egli è favorevole) andrà esaminata in sede di discussione del disegno di legge già menzionato. Invita poi il Sottosegretario a esprimersi sull'ipotesi di una integrazione alla bozza di parere illustrata, che preveda la scelta da parte del Ministro di due dei sette componenti nell'ambito di una rosa di cinque designazioni effettuate dal CUN.

Dopo che il SOTTOSEGRETARIO si è detto favorevole, il RELATORE modifica di conseguenza la bozza di parere.

Il Presidente BISCARDI, previa verifica del numero legale, pone ai voti la bozza di parere nel testo integrato, che risulta approvata.

IN SEDE DELIBERANTE

(3399) PAGANO ed altri. - Disposizioni su ricercatori universitari
(3477) MANIS ed altri. - Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari
(3554) BEVILACQUA ed altri. - Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori
(3644) Cò ed altri. - Provvedimento per la docenza universitaria
(3672) RIPAMONTI e CORTIANA. - Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari
- e petizione n. 530 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, nel testo unificato, sospesa nella seduta dell' 8 aprile scorso.

Il Presidente OSSICINI avverte che si passerà all'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti, facendo presente che il relatore Masullo ha presentato una ulteriore nuova stesura dell'emendamento 1.201; i subemendamenti riferiti alla precedente stesura possono comunque ritenersi senz'altro riferiti a quella nuova.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI illustra il subemendamento 1.201/1, volto a conferire un giusto riconoscimento agli assistenti del ruolo ad esaurimento, i quali si trovano nell'università da più lungo tempo dei ricercatori e pertanto non dovrebbero essere scavalcati da questi ultimi. (All'emendamento 1.201, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "ricercatori" e "ricercatori confermati" con le seguenti: "ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento" e "ricercatori confermati ed assistenti del ruolo ad esaurimento").

Il senatore BEVILACQUA illustra il subemendamento 1.201/2, sottolineando come esso sia ispirato a ragioni di equità. (All'emendamento 1.201, comma 1, sostituire le parole: "il ruolo dei ricercatori è trasformato in terza fascia del ruolo dei professori universitari ed i ricercatori assumono la denominazione di professori ricercatori" con le seguenti: "il ruolo dei ricercatori è trasformato in terza fascia del ruolo dei professori universitari. I ricercatori e le figure equiparate ai sensi dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, assumono la denominazione di professori ricercatori").

Il senatore ASCIUTTI illustra il subemendamento 1.201/3, di analoga ispirazione, richiamandosi agli orientamenti emersi in seno alla Commissione nello scorso dicembre e segnalando come il personale considerato nell'emendamento presti un contributo essenziale al funzionamento degli atenei. (All'emendamento 1.201, comma 1, sostituire le parole: "il ruolo dei ricercatori è trasformato" con le seguenti: "il ruolo dei ricercatori e le figure equiparate di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono trasformati").

Il senatore TONIOLLI dichiara di aggiungere la propria firma al subemendamento 1.201/3.

Il relatore MASULLO illustra l'emendamento 1.201, nel suo ulteriore nuovo testo, che nella sostanza si discosta dalla stesura precedente per la soppressione dei commi 3 e 4, al fine di conformarsi al parere della Commissione affari costituzionali. (Sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti: "1. In applicazione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ed in attesa della riforma organica dello stato giuridico della docenza universitaria, il ruolo dei ricercatori è trasformato in terza fascia del ruolo dei professori universitari, ed i ricercatori assumono la denominazione di professori ricercatori.
2. Ai professori ricercatori si applicano le normative vigenti per i ricercatori in materia di conferma, impegno orario e trattamento economico. Per l'accesso alla fascia dei professori ricercatori, la procedura concorsuale già prevista per i ricercatori è integrata con l'introduzione di una prova didattica. Nelle procedure di concorso per professore associato, i professori ricercatori confermati sono esonerati dalla prova didattica.
3. I professori ricercatori sono componenti degli organi accademici responsabili della didattica e del coordinamento della ricerca, e partecipano alle relative deliberazioni, eccetto quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g), della legge 3 luglio 1998, n. 210, concernenti i professori ordinari e associati, nonchè quelle relative ai trasferimenti dei medesimi e alle designazioni dei componenti delle commissioni dei concorsi a ordinario e associato, e in genere quelle relative alle persone dei professori ordinari e associati.
4. Ai professori ricercatori spetta l'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche; il loro elettorato passivo è regolato dagli statuti dei singoli atenei).
Egli ha ritenuto infatti preferibile tale via - che consente alla Commissione di proseguire l'esame in sede deliberante - rispetto al mantenimento della precedente stesura, la cui approvazione comporterebbe necessariamente la rimessione alla sede referente e quindi l'esame del testo anche da parte dell'Assemblea, con conseguenze del tutto imprevedibili quanto agli esiti e alla durata dell'iter. Sottolinea quindi l'importanza del nuovo comma 3, con il quale si assicura la piena partecipazione dei professori ricercatori agli organi accademici, compresi i consigli di facoltà e con la sola eccezione delle deliberazioni riguardanti gli ordinari e gli associati. In conclusione, l'emendamento esprime l'essenza della volontà politica della Commissione, tesa ad assicurare ai ricercatori quel riconoscimento legislativo atteso finora invano da un quindicennio.

Il senatore BEVILACQUA ritira il subemendamento 1.209/1. (All'emendamento 1. 209, sostituire le parole: " lo stato giuridico e i compiti del ruolo dei ricercatori universitari sono definiti secondo quanto previsto dalla presente legge" con le seguenti: "lo stato giuridico e i compiti del ruolo dei ricercatori universitari e delle figure equiparate ai sensi dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono definiti secondo quanto previsto dalla presente legge").

Il PRESIDENTE dichiara decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1.209/2 e 1.209. (All'emendamento 1.209, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le disposizioni della presente legge si applicano atresì alle figure giuridicamente equiparate dalla legislazione vigente a quella di ricercatore universitario"). (Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. In applicazione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e in attesa della riforma complessiva dello stato giuridico del ruolo dei professori universitari, lo stato giuridico e i compiti del ruolo dei ricercatori universitari sono definiti secondo quanto previsto dalla presente legge").

Il senatore MONTICONE ritira l'emendamento 1.219, ricordando di averlo presentato per tentare di superare i problemi posti dai pareri della Commissione affari costituzionali prima che il relatore presentasse il proprio testo. (Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. In attesa della riforma dello stato giuridico dei professori universitari è istituita, nel ruolo dei professori universitari, la terza fascia dei professori ricercatori nella quale sono inquadrati i ricercatori e le figure di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, che abbiano almeno cinque anni di attività di docenza, comprovata dalle rispettive facoltà, e superino una valutazione di idoneità presso le medesime facoltà di appartenenza").
Dichiara poi di aggiungere la propria firma - previo consenso del senatore ASCIUTTI - sul subemendamento 1.201/3 di quest'ultimo. .

Il senatore ASCIUTTI illustra l'emendamento 1.230, volto a risolvere un problema particolare delle università per stranieri di Perugia e Siena, troppo spesso trascurate. Le categorie di personale menzionate nell'emendamento sono molto limitate e pertanto esprime stupore per il parere contrario della Commissione bilancio, invitando nel contempo il Governo a quantificare l'onere finanziario recato dall'emendamento. (Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. In attesa della riforma dello stato giuridico dei professori universitari, è istituita, nel ruolo dei professori universitari, la terza fascia dei professori ricercatori, nella quale sono inquadrati, a domanda, previo superamento di una prova di idoneità scientifica e didattica bandita su base locale, per ciascun settore scientifico disciplinare, i ricercatori, le figure equiparate di cui al comma 2 dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i docenti e gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana nelle Unviersità per stranieri di Perugia e di Siena, stabilizzati dall'articolo 7 della legge n. 204 del 1992, il personale tecnico laureato assunto ai sensi dell'articolo 19 del contratto collettivo nazionale del lavoro comparto Università così come integrato dal comma 9-bis in data 17 luglio 1997, in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge. La prova di idoneità è per titoli basati su: a) titoli rappresentati da contributi di ricerca originali e comprovati;
b) attività didattica svolta in corsi ufficiali d'insegnamento attestati dalle Università, nonchè una specifica prova didattica.").
Rinuncia poi ad illustrare l'emendamento 1.231. (In subordine all'emendamento 1.230, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. In attesa della riforma dello stato giuridico dei professori, è istituita, nel ruolo dei professori universitari, la terza fascia dei professori ricercatori, nella quale sono inquadrati, a domanda, previo superamento di una prova di idoneità scientifica e didattica bandita su base locale, per ciascun settore scientifico-disciplinare, i ricercatori e le figure equiparate di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge. La prova di idoneità è per titoli basati su: a) titoli rappresentati da contributi di ricerca originali e comprovati; b) attività didattica svolta in corsi ufficiali d'insegnamento attestati dalle Università, nonchè una specifica prova didattica").

Il senatore TONIOLLI illustra il subemendamento 1.55/1, stigmatizzando l'immotivato parere contrario della Commissione bilancio e segnalando che, viceversa, la Commissione affari costituzionali non ha sollevato obiezioni. La sua proposta è volta a rimediare - senza oneri aggiuntivi - alle iniquità determinate nello svolgimento dei concorsi dall'egemonia di talune baronie accademiche. (All'emendamento 1.55, aggiungere infine il seguente comma: "1-bis. I professori associati con 10 anni di anzianità di servizio nel corrsipondente ruolo sono immessi nel ruolo dei professori straordinari con i diritti e i doveri che attualmente tale ruolo prevede per legge").
L'1.55/2, poi, intende sovvenire al problema di quanti, trovandosi all'estero nell'estate del 1980, non poterono prendere parte ai giudizi di idoneità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, pur avendo i prescritti requisiti. (All'emendamento 1.55, aggiungere infine i seguenti commi: "1-bis. È indetta una sessione straordinaria dei giudizi di idoneità alla quale posono partecipare esclusivamente i medici ricercatori confermati, già titolari di contratto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1ƒ ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, erano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50, n. 3), del medesimo decreto e svolgevano attività di assistenza e cura presso cliniche e policlinici universitari e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano in servizio alle dipendenze dell'università con qualifica diversa da quella di professore associato od ordinario.
1-ter. I candidati che avranno conseguito il giudizio di idoneità nella sessione straordinaria di cui al comma 1-bis saranno inquadrati nel ruolo dei professori universitari di seconda fascia, con effetto dall'anno accademico 1984-1985 ai fini giuridici e dalla data dell'effettiva presa di servizio ai fini economici.
1-quater. Le commissioni giudicatrici saranno formate con lo stesso criterio che ha presieduto le commissioni designate relativamente alla seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato").

Il senatore BERGONZI richiama al rispetto della norma regolamentare (articolo 100, comma 9), in virtù della quale ciascun senatore può prendere la parola una sola volta, anche se presentatore di più emendamenti.

Il Presidente OSSICINI fa presente di essersi avvalso della facoltà di cui allo stesso comma, di articolare diversamente la discussione, alla luce della particolare complessità della materia trattata e della brevità della presente seduta. Stante l'inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia quindi il seguito della discussione congiunta alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 9,30.