Senato, Commissione VII: Resoconto della seduta (Discussione sul ddl che introduce la terza fascia del ruolo dei professori universitari)
Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.
Presidenza del Vice Presidente BISCARDI .
Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.
La seduta inizia alle ore 14,15.
IN SEDE DELIBERANTE
(3399) PAGANO ed altri. - Disposizioni su ricercatori universitari
(3477) MANIS ed altri. - Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari
(3554) BEVILACQUA ed altri. - Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori
(3644) Cò ed altri. - Provvedimento per la docenza universitaria
(3672) RIPAMONTI e CORTIANA. - Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari
- e petizione n. 530 ad essi attinente
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 22 aprile scorso, nella quale - ricorda il PRESIDENTE - era proseguita l'illustrazione degli emendamenti riferiti ai commi da 1 a 7 dell'articolo 1 del testo unificato preso a base della discussione. Egli invita pertanto i presentatori dei restanti emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto delle sedute - antimeridiana e pomeridiana - del 22 aprile) ad illustrarli ovvero a disporne il ritiro. Avverte altresì che, concluso l'esame degli emendamenti riferiti ai commi da 1 a 7, si procederà all'esame degli emendamenti riferiti ai commi successivi (anch'essi pubblicati in allegato al resoconto delle sedute del 22 aprile). A tale fine, propone che l'esame delle singole proposte emendative avvenga, come già nelle suddette sedute del 22 aprile scorso, secondo l'ordine del fascicolo in distribuzione, anziché attenendosi a quanto previsto dal primo periodo del comma 9 dell'articolo 100 del Regolamento.
Conviene la Commissione. Ha quindi la parola la senatrice BRUNO GANERI, che dà per illustrato l'emendamento 1.30. (Al comma 1, sostituire le parole: "nel ruolo dei professori" con le seguenti: "nel ruolo unico dei professori universitari". LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI).
In assenza del proponente, il PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 1.12.
Il senatore NAVA ritira l'emendamento 1.72.
In assenza dei rispettivi proponenti, il PRESIDENTE dichiara decaduti gli emendamenti 1.109 e 1.32.
Il senatore BEVILACQUA, in assenza del proponente, fa propri gli emendamenti presentati dal senatore Manis, ad eccezione di quelli sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e li dà per illustrati.
Conseguentemente, il PRESIDENTE dichiara decaduti gli emendamenti 1. 229, 1.20 e 1.23 (nuovo testo); dichiara decaduti altresì gli emendamenti 1.54/1, 1.54, 1.233, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.33, 1.14, 1.110, 1.13, 1.111, 1.34, 1.91, 1.92, 1.35, 1.15, 1.112, 1.36, 1.93, 1.16, 1.113, 1.94 e 1.95.
Il senatore ASCIUTTI ritira l'emendamento 1.236, lamentando il parere contrario su di esso espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Il senatore NAVA ritira gli emendamenti 1.216, 1.64 e 1.67.
La senatrice BRUNO GANERI dà per illustrato l'emendamento 1.31. (Al comma 3, sostituire le parole da: "fatto salvo" fino alla fine con le seguenti: "In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni vigenti per i ricercatori". LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI).
Il senatore NAVA dà per illustrati gli emendamenti 1.71 (Al comma 3, sostituire le parole da: "fatto salvo" fino alla fine, con le seguenti: "In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni vigenti per i ricercatori". NAVA, BRUNO GANERI), 1.70 (Sopprimere il comma 4. NAVA), 1.69 (Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "non partecipano alle votazioni relative alle persone dei professori ordinari e dei professori associati. Tale principio si applica anche ai professori associati nei confronti dei professori ordinari". NAVA, BRUNO GANERI), 1.68 (In subordine all'emendamento 1.67, sostituire il comma 6 con il seguente: "6. Qualora il numero dei componenti i consigli di facoltà sia superiore a 100, gli statuti prevedono che gli stessi siano costituiti da rappresentanze delle tre fasce di consistenza numerica ciascuna proporzionale a quella della fascia corrispondente, nonché da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento. Anche al di fuori del caso di cui al precedente periodo, gli statuti possono prevedere che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze delle tre fasce di consistenza numerica ciascuna proporzionale a quella della fascia corrispondente, nonché da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento". NAVA).
Il senatore ASCIUTTI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.240 ("Al comma 5, sostituire le parole: "sono componenti degli organi accademici" con le seguenti: sono componenti del consiglio di facoltà e di tutti gli organi accademici". ASCIUTTI), 1.242 (Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: "non partecipano", aggiungere le seguenti: ", salvo diverse disposizioni degli statuti,". ASCIUTTI), 1.243 (Sostituire il comma 6 con il seguente: "6. Gli statuti prevedono che ai consigli di facoltà partecipi una rappresentanza dei ricercatori del ruolo ad esaurimento." ASCIUTTI) e 1.246 (Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "ad eccezione di quello passivo per le cariche di", aggiungere le seguenti: "direttore di dipartimento, di". ASCIUTTI). Ritira invece gli emendamenti 1.247 e 1.248; quanto a quest'ultimo in particolare, oltre a rinnovare le critiche per il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, chiede al Sottosegretario l'eventuale disponibilità a recepirne i contenuti qualora trasfusi in un atto di indirizzo.
Il sottosegretario GUERZONI fa presente che esso è superato dalla normativa intervenuta.
Conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti ai commi da 1 a 7 dell'articolo 1, il PRESIDENTE invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimersi su di essi.
Il relatore MASULLO esprime parere favorevole sul subemendamento 1.201/2 (nuovo testo) (Sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti: "1. In applicazione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ed in attesa della riforma organica dello stato giuridico della docenza universitaria, il ruolo dei ricercatori è trasformato in terza fascia del ruolo dei professori universitari, ed i ricercatori assumono la denominazione di professori ricercatori. 2. Ai professori ricercatori si applicano le normative vigenti per i ricercatori in materia di conferma, impegno orario e trattamento economico. Per l'accesso alla fascia dei professori ricercatori, la procedura concorsuale già prevista per i ricercatori è integrata con l'introduzione di una prova didattica. Nelle procedure di concorso per professore associato, i professori ricercatori confermati sono esonerati dalla prova didattica. 3. I professori ricercatori sono componenti degli organi accademici responsabili della didattica e del coordinamento della ricerca, e partecipano alle relative deliberazioni, eccetto quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g), della legge 3 luglio 1998, n. 210, concernenti i professori ordinari e associati, nonché quelle relative ai trasferimenti dei medesimi e alle designazioni dei componenti delle commissioni dei concorsi a ordinario e associato, e in genere quelle relative alle persone dei professori ordinari e associati. 4. Ai professori ricercatori spetta l'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche; il loro elettorato passivo è regolato dagli statuti dei singoli atenei. MASULLO, relatore). Accoglie altresì il suggerimento del Sottosegretario (reso nella seduta pomeridiana del 22 aprile) e sopprime il primo periodo del comma 2 del proprio emendamento 1.201 (ulteriore nuovo testo) che, chiarisce, è da intendersi sostitutivo dei commi da 1 a 7; conseguentemente, ritira l'emendamento 1.207, soppressivo del comma 7. Si esprime infine in senso contrario su tutti gli altri emendamenti, che resterebbero peraltro preclusi dall'accoglimento di quello da lui presentato.
Il sottosegretario GUERZONI si associa al parere del relatore, manifestando nel contempo parere favorevole sull'emendamento 1.201 (ulteriore nuovo testo), come testé modificato. Con separate votazioni, la Commissione accoglie quindi il subemendamento 1.201/2 (nuovo testo) (All'emendamento 1.201, comma 1, sostituire le parole: "il ruolo dei ricercatori è trasformato in terza fascia del ruolo dei professori universitari ed i ricercatori assumono la denominazione di professori ricercatori" con le seguenti: "il ruolo dei ricercatori è trasformato in terza fascia del ruolo dei professori universitari. I ricercatori e le figure equiparate ai sensi dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, assumono la denominazione di professori ricercatori". BEVILACQUA, MARRI, PACE), nonché - previa dichiarazione di astensione del senatore LORENZI - l'emendamento 1.201 (ulteriore nuovo testo) come modificato dal relatore su suggerimento del Sottosegretario e come subemendato.
Il PRESIDENTE dichiara conseguentemente preclusi tutti i restanti emendamenti fino al comma 7 dell'articolo 1.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al comma 8 dell'articolo 1. Il relatore MASULLO illustra l'emendamento 1.208 (Sopprimere il comma 8. MASULLO, relatore), volto a sopprimere il comma 8 atteso che i suoi contenuti sono già stati recepiti nell'emendamento 1.201 (ulteriore nuovo testo) testé accolto dalla Commissione.
Il senatore BEVILACQUA, in assenza del senatore Manis, fa proprio e rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.27 (Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: "salvo quanto previsto ai commi seguenti". MANIS). Dà altresì per illustrato l'emendamento 1.81 (Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: "salvo quanto previsto ai commi seguenti". BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS).
In assenza dei proponenti, il PRESIDENTE dichiara decaduti gli emendamenti 1.37 e 1.17. Ricorda invece che gli emendamenti 1.43 e 1.215 sono stati illustrati nella seduta pomeridiana del 22 aprile.
Il senatore TONIOLLI ritira l'emendamento 1.101.
Il senatore ASCIUTTI ritira l'emendamento 1.249.
Previo parere favorevole del sottosegretario GUERZONI, è quindi posto ai voti ed accolto l'emendamento 1.208, con conseguente preclusione degli altri emendamenti riferiti al comma 8.
Si passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre commi aggiuntivi dopo il comma 8.
Il senatore MONTICONE ritira l'emendamento 1.224.
La senatrice BRUNO GANERI ritira l'emendamento 1.29.
In assenza del senatore Manis, il senatore BEVILACQUA fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 1.107 (Conseguentemente all'emendamento 1.27, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al n. 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: "per i candidati non appartenenti alla fascia di professore ricercatore"; al successivo punto 3), alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole "e alla fascia di professore ricercatore"". MANIS) e 1.106 (Conseguentemente all'emendamento 1.27, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Il n. 1) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente: "1) posti di professore ricercatore, è effettuata anche una prova didattica, nonché la discussione dei titoli scientifici; sono altresì valutati le attività didattiche e i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonché, nelle materie in cui è richiesta una specifica competenza in campo clinico, l'attività medica assistenziale svolta;" ". MANIS). Rinuncia altresì ad illustrare l'emendamento 1.85 (Conseguentemente all'emendamento 1.81, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al n. 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: "per i candidati non appartenenti alla fascia di professore ricercatore"; al successivo punto 3), alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole "e alla fascia di professore ricercatore"". BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS) e ritira l'1.82.
In assenza dei proponenti il PRESIDENTE dichiara decaduti gli emendamenti 1.19, 1.18, 1.28 e 1.217.
Il senatore NAVA ritira gli emendamenti 1.66 e 1.65.
Il senatore TONIOLLI dà per illustrato l'emendamento 1.108 (Conseguentemente all'emendamento 1.101, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al n. 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: "per i candidati non appartenenti alla fascia di professore ricercatore"; al successivo punto 3), alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole "e alla fascia di professore ricercatore" ". TONIOLLI) e ritira l' 1.102.
Il senatore MONTICONE ritira a sua volta gli emendamenti 1.225 e 1.52.
Il senatore ASCIUTTI ritira infine l'emendamento 1.232, sottolineando tuttavia l'importanza della questione ad esso sottesa ed invitando il Governo a porvi rimedio con urgenza.
Conclusa l'illustrazione degli emendamenti volti ad inserire commi aggiuntivi dopo il comma 8, su di essi si esprime - in senso contrario - il relatore MASULLO.
Il sottosegretario GUERZONI si associa al parere del relatore, precisando - con riferimento all'emendamento 1.232 - che in un disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio dei ministri e presentato alla Camera dei deputati è stata inserita una disposizione che va proprio nel senso da esso indicato.
Il presidente BISCARDI osserva di aver egli stesso sollevato la questione del personale dell'università del Molise e, più in generale, di quello delle università meridionali. Esprime pertanto compiacimento per la scelta operata dal Governo di inserire una norma in tal senso in un disegno di legge all'esame della Camera dei deputati.
Con separate votazioni, la Commissione respinge poi l'emendamento 1.45 (illustrato nella seduta pomeridiana del 22 aprile), identico agli emendamenti 1.107, 1.85 e 1.108, nonché l'emendamento 1.106.
Concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, per dichiarazione di voto sull'articolo nel suo complesso interviene il senatore LORENZI, il quale preannuncia la propria astensione. Il suo giudizio severamente critico sui contenuti dell'articolo è infatti tenuamente mitigato - chiarisce - dal riferimento in esso contenuto ad una riforma complessiva dello stato giuridico dei docenti universitari, nei confronti della quale egli nutre le più vive speranze. Rimarca poi che, nel corso della discussione dell'articolo 1, non si sia tenuto conto di una esplicita osservazione della Commissione bilancio, che richiamava l'attenzione sui possibili oneri a carico del bilancio dello Stato che, nel medio periodo, potranno conseguire alle disposizioni in esame. Egli stesso, a causa del clima di scarsa serenità nel quale si è trovato ad intervenire lo scorso 22 aprile, non ha avuto modo di soffermarvisi. Ciò, nonostante che ai ricercatori sia dovuto un riconoscimento economico e finanziario adeguato alle mansioni svolte.
Il senatore BEVILACQUA preannuncia invece il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale, manifestando il proprio compiacimento per l'accoglimento del subemendamento 1.201/2 (nuovo testo) da lui presentato. Auspica altresì che sul testo si registri ora un'ampia convergenza che consenta di concludere sollecitamente l'iter del provvedimento.
Il senatore ASCIUTTI apprezza la correttezza del relatore e del Governo nell'elaborazione di un testo che ha consentito di recuperare pienamente alla docenza le figure equiparate di cui all'articolo 16 della legge n. 341 del 1990. Preannuncia conseguentemente il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.
La Commissione accoglie infine l'articolo 1, come modificato.
Articolo 1
1. In applicazione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ed in attesa della riforma organica dello stato giuridico della docenza universitaria, il ruolo dei ricercatori è trasformato in terza fascia del ruolo dei professori universitari. I ricercatori e le figure equiparate ai sensi dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, assumono la denominazione di professori ricercatori.
2. Ai professori ricercatori si applicano le normative vigenti per i ricercatori in materia di conferma, impegno orario e trattamento economico. Per l'accesso alla fascia dei professori ricercatori, la procedura concorsuale già prevista per i ricercatori è integrata con l'introduzione di una prova didattica. Nelle procedure di concorso per professore associato, i professori ricercatori confermati sono esonerati dalla prova didattica.
3. I professori ricercatori sono componenti degli organi accademici responsabili della didattica e del coordinamento della ricerca, e partecipano alle relative deliberazioni, eccetto quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g), della legge 3 luglio 1998, n. 210, concernenti i professori ordinari e associati, nonché quelle relative ai trasferimenti dei medesimi e alle designazioni dei componenti delle commissioni dei concorsi a ordinario e associato, e in genere quelle relative alle persone dei professori ordinari e associati.
4. Ai professori ricercatori spetta l'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche; il loro elettorato passivo è regolato dagli statuti dei singoli atenei.
Si passa all'esame dell'emendamento 1.0.200 ("Art. 1-bis. 1. Negli organi, cui gli statuti demandano la competenza delle revisioni statutarie, la rappresentanza del personale docente dev'essere comunque equilibratamente assicurata alle tre fasce". MASULLO, relatore), volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1.
Il relatore MASULLO ricorda la genesi di tale emendamento, su cui la Commissione affari costituzionali ha peraltro posto pesanti condizioni. Egli ne sottopone pertanto alla Commissione una riformulazione, di cui raccomanda l'approvazione.
In considerazione del nuovo testo presentato dal relatore per l'emendamento 1.0.200, il senatore ASCIUTTI ritira il subemendamento 1.0.200/1.
Previo parere favorevole del sottosegretario GUERZONI e previa dichiarazione di astensione del senatore LORENZI, l'emendamento 1.0.200 (nuovo testo) è accolto
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.
Il relatore MASULLO illustra l'emendamento 2.200 (Sopprimere l'articolo. MASULLO, relatore), volto a sopprimere l'articolo, che aveva generato dubbi in ordine ad una presunta lesione dell'autonomia universitaria. Peraltro, stante l'intervenuta approvazione dell'emendamento 1.201 (ulteriore nuovo testo), l'articolo 2 appare sostanzialmente superfluo e pertanto egli ne raccomanda la soppressione.
I senatori MONTICONE (il quale ritira altresì l'emendamento 2.201) e BEVILACQUA rinunciano ad illustrare, rispettivamente, gli emendamenti 2.6 e 2.8, identici al 2.200.
Il senatore LOMBARDI SATRIANI illustra l'emendamento 2.3 (Sostituire l'articolo con il seguente: "Art. 2. - 1. Gli atenei programmano l'impiego delle risorse per il personale al fine di conseguire un'equilibrata composizione dei posti delle tre fasce del ruolo dei professori, nonché degli assegni di ricerca". LOMBARDI SATRIANI, DONISE, BRUNO GANERI), volto a stimolare le università nel senso di conseguire una equilibrata composizione dei posti delle tre fasce del ruolo dei professori. Ciò anche al fine di evitare le altrimenti scontate conflittualità fra le tre fasce di docenti.
In assenza dei presentatori, il PRESIDENTE dichiara decaduti gli emendamenti 2.5 (nuovo testo), 2.2, 2.4, 2.1 e 2.12.
Il senatore NAVA illustra l'emendamento 2.7 (Sostituire l'articolo con il seguente: "Art. 2. - 1. Gli atenei, nell'impiego delle risorse per il personale, devono programmare contestualmente i posti delle tre fasce del ruolo dei professori, nonché gli assegni di ricerca." NAVA), associandosi alle osservazioni del senatore Lombardi Satriani in ordine all'esigenza di una equilibrata ripartizione dei posti delle tre fasce dei professori.
Il senatore TONIOLLI rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.10 (Sostituire l'articolo con il seguente: "Art. 2. - 1. Gli atenei, nell'impiego delle risorse per il personale, devono programmare contestualmente i posti delle tre fasce del ruolo dei professori, nonché gli assegni di ricerca." TONIOLLI), condividendo le argomentazioni dei senatori Lombardi Satriani e Nava.
Il senatore BEVILACQUA dà per illustrato l'emendamento 2.9 (In subordine all'emendamento 2.8, sostituire l'articolo con il seguente: "Art. 2. - 1. Gli atenei, nell'impiego delle risorse per il personale, devono programmare contestualmente i posti delle tre fasce del ruolo dei professori, nonché gli assegni di ricerca." BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS), presentato in subordine alla soppressione dell'intero articolo.
Conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, il RELATORE si esprime in senso favorevole al 2.6 e al 2.8, identici al 2.200 da lui presentato, e conseguentemente in senso contrario a tutti gli altri. Egli teme infatti che la previsione legislativa dell'articolazione dei posti nell'ambito delle tre fasce di docenza possa risultare lesiva dell'autonomia universitaria. Invita invece i presentatori a trasformare eventualmente le proprie proposte in raccomandazioni al Governo.
Il senatore LOMBARDI SATRIANI non accede all'invito del relatore: ritiene infatti che la trasformazione del suo emendamento 2.3 in un ordine del giorno non consenta di superare le obiezioni in ordine ad una presunta violazione dei principi dell'autonomia universitaria. Al contrario, ritiene che l'inserimento di una norma siffatta nel disposto legislativo non crei alcun vulnus trattandosi di una mera indicazione di principio.
Anche il senatore NAVA mantiene il proprio emendamento, preferendo la disposizione di carattere legislativo alla mera raccomandazione al Governo.
Il senatore BEVILACQUA invita la Presidenza a non consentire una riapertura della discussione sugli emendamenti presentati.
Il sottosegretario GUERZONI si esprime in senso favorevole agli emendamenti 2.200, 2.6 e 2.8, soppressivi dell'articolo 2. Invita invece i presentatori dei restanti emendamenti a ritirarli, tanto più che con la legge n. 210 dello scorso anno il Parlamento ha optato per il deferimento agli atenei delle procedure di reclutamento dei docenti. La legge finanziaria per il 1998 ha altresì fissato - ricorda - un vincolo di carattere finanziario al reclutamento. A suo giudizio, nell'ambito di tale cornice, è pertanto nella piena legittimità di ogni ateneo prediligere il reclutamento delle fasce di docenza più funzionali al conseguimento dei rispettivi obiettivi di formazione e ricerca. Preannuncia quindi che non potrebbe accogliere, a nome del Governo, alcun ordine del giorno che tendesse a vincolare il reclutamento in un senso o nell'altro.
Si passa alle votazioni.
Il senatore ASCIUTTI dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 2.200, cui aggiunge la propria firma.
Il senatore LORENZI preannuncia invece la propria astensione sul suddetto emendamento 2.200, ritenendo che l'articolo 2 avesse una valenza correttiva rispetto alle conseguenze potenzialmente aberranti dell'articolo 1: l'istituzione di una terza fascia di docenza, economicamente molto più conveniente, rischia infatti di indurre gli atenei a risparmiare, determinando forti squilibri nella ripartizione dei posti rispetto alle tre fasce della docenza. È indubbio tuttavia che una disposizione legislativa che impegni le università a perseguire un equilibrio fra le tre fasce finisca per interferire con l'autonomia universitaria. Da qui, l'opzione per l'astensione nella speranza - tuttavia - che gli atenei non si orientino solo in base a motivazioni di ordine economico, ma tengano presenti altresì esigenze di sviluppo e di prestigio.
L'emendamento 2.200, identico al 2.6 e al 2.8, è infine posto ai voti ed accolto, con conseguente preclusione dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.
Il senatore ASCIUTTI ritira poi l'emendamento 2.0.200, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,25.
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