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Retribuzioni del personale docente e ricercatore non confermato e dei ricercatori al primo anno di servizio

Il Miur scrive agli atenei e all’Avvocatura dello Stato ma resta irrisolto il nodo dell’anticipo dello scatto alla nascita di un figlio.

11/05/2012
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Dopo oltre due anni, con nota n. 675 del 7 maggio 2012 il Miur si è finalmente espresso sull’applicazione delle disposizioni all’articolo 9, comma 21 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010.

Come è noto il decreto legge interveniva sui meccanismi retributivi del personale universitario non contrattualizzato pervedendo la non applicazione per il triennio 2011-2013 degli adeguamenti retributivi annuali automatici. La FLC CGIL ha immediatamente fatto ricorso contro le disposizioni del decreto legislativo per vedere tutelate le legittime aspettative di ricercatori e professori universitari.

In relazione all’applicazione nel caso delle conferme in ruolo di ricercatori e professori universitari, abbiamo immediatamente contestato l’applicabilità della norma. Ciò nonostante, un buon numero di Atenei, in assenza di una nota espressamente diretta alle loro amministrazioni, hanno ritenuto di non poter tener conto delle affermazioni del governo. Oggi questa nota, seppur con enorme ritardo è arrivata. Il Miur chiarisce non solamente la necessità di attribuire la conferma economica ma anche la ricostruzione di carriera per quei ricercatori e professori che abbiano concluso positivamente l’iter valutativo e le relative procedure. Riteniamo sia necessario dare immediato seguito a quanto disposto dallo stesso Ministero applicando correttamente le norme sul blocco delle retribuzioni.

Allo stesso modo, il Ministero ha chiarito che a decorrere dal 29 gennaio 2011, fino al termine del primo anno, devono essere concessi gli aumenti ai ricercatori non confermati al primo anno di servizio previsti dall’art.16 del d.l. n.19 del 27 gennaio 2012. Il Ministero chiarisce anche che “a decorrere dal secondo anno di servizio si conferma l’applicabilità di quanto già previsto dall’articolo 1, comma 2 della legge 43/2005 con oneri a carico dell’ateneo”.

Auspichiamo, pertanto, che tutti gli atenei pongano in attuazione immediata quanto disposto dalla nota del ministero senza penalizzare ulteriormente i propri docenti, e in maniera particolare i più giovani tra questi e quelli con le retribuzioni più basse. La FLC CGIL continuerà la propria opera di vigilanza nei singoli atenei, ribadendo l’intenzione di dare seguito alle diffide inviate ove le disposizioni del Miur non dovessero trovare un positivo riscontro. Pubblichiamo la nota Miur agli atenei e la concomitante nota di chiarimento all’avvocatura dello stato.

Resta tuttavia ancora irrisolto in molti atenei il nodo della corretta interpretazione di quanto disposto dal d.l. 78 nel particolare caso dell’anticipo di scatto dovuto in caso di nascita di un figlio. Infatti, il d.l. e' stato convertito in legge con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.122 che all'articolo 9: al comma 1, recita che la frase: «in godimento nell'anno 2010» è sostituita dalle seguenti: «ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dall'articolo 8, comma 14». La nascita di un figlio è chiaramente un evento straordinario e il relativo anticipo non deve rientrare nell’ordinario blocco delle retribuzioni. Il comportamento delle diverse amministrazioni che non concedono l’anticipo risulta particolarmente odioso e vessatorio, colpendo i più giovani, gli stipendi più basse e le famiglie giovani che incontrano le maggior difficoltà nel conciliare la nuova condizione familiare coi costi della vita.

La FLC CGIL chiede al Miur un intervento urgente anche su questo tema e impegna le proprie strutture territoriali a individuare caso per caso gli strumenti più idonei a tutela dei docenti e delle loro famiglie.