Profilo professionale del CEL, concordato col Comitato di Settore il 23 febbraio 2000 dalle segreterie sindacali CGIL, CISL, UIL del comparto università.
Al fine di arricchire ed integrare l’offerta formativa curriculare ed extracurriculare di lingue e culture straniere, le Università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo determinato per figure in possesso di laurea o titolo universitario straniero
1) Al fine di arricchire ed integrare l’offerta formativa curriculare ed extracurriculare di lingue e culture straniere, le Università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato per figure in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alla funzione da svolgere e di idonea qualificazione e competenza.
Nel processo formativo universitario – che si fonda su due componenti, l’una di carattere accademico mirata allo sviluppo del "sapere" e l’altra a carattere di addestramento formativo mirata allo sviluppo del "saper fare" in termini di adeguate abilità – i collaboratori ed esperti linguistici concorrono all’insegnamento linguistico attraverso attività formative del secondo carattere dirette a sviluppare nei discenti le necessarie abilità e competenze linguistiche e culturali per il "saper comunicare" perseguendo gli obiettivi didattici determinati dagli organi accademici competenti secondo il Regolamento Didattico di Ateneo.
2) Rientra nei compiti di questo personale:
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lo svolgimento di attività formative diverse da quelle specifiche della docenza universitaria, secondo quanto stabilito dai competenti organi accademici in sede di programmazione didattica, perseguendo in autonomia culturale e professionale gli obiettivi didattici;
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verifica e valutazione dell’apprendimento ovvero del livello di conoscenza della lingua secondo quanto stabilito dal regolamento didattico;
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ricevimento e assistenza agli studenti e laureandi;
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attività di tutorato per singoli studenti, in particolare assistenza nella redazione di elaborati, tesi e tesine;
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selezione, preparazione e cura del materiale didattico; selezione di materiale didattico e bibliografico da acquistare;
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partecipazione a riunioni di lavoro e ad iniziative di studio ed aggiornamento professionale organizzate dall’Ateneo ovvero autorizzate dai competenti organi;
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ogni altra attività necessaria per rendere efficace l’offerta formativa di lingue straniere, professionalmente equivalente a quelle sopra menzionate, disposta dagli organi competenti per la programmazione didattica.
3) E’ dovere del personale di cui al presente articolo il costante studio e aggiornamento multidisciplinare al fine di verificare contenuti e metodi di insegnamento alla luce delle discipline scientifiche di riferimento. L’Ateneo assume le iniziative di studio ed aggiornamento necessarie perché questo dovere sia adempiuto.
4) Il personale del presente articolo può partecipare all’attività in conto terzi dell’Ateneo, partecipando alla ripartizione degli utili.
5) Il personale del presente articolo in missione autorizzata dall’Amministrazione fuori della propria ordinaria sede ha diritto al trattamento di missione definito dal contratto.
6) Il personale di lingua madre italiana che svolge lo stesso lavoro nei corsi per stranieri organizzati dalle Università italiane è regolato dalla medesima disciplina.
7) Il trattamento economico fondamentale dei CEL è costituito da:
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retribuzione tabellare
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indennità integrativa speciale
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assegno per nucleo familiare, ove spettante.
Detto trattamento non riassorbe quanto stabilito nei trattamenti integrativi di Ateneo, salvo che per le medesime voci stipendiali di cui al periodo precedente fino a concorrenza.
8) Verranno definite le fattispecie relative alla stipula di contratti a tempo determinato.
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