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La Corte Costituzionale boccia il costo standard studente. Intanto il MIUR fa uscire la lista dei “dipartimenti eccellenti”

Due fatti importanti che hanno un possibile collegamento tra loro e rendono urgente un ripensamento delle politiche sull’Università.

12/05/2017
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La Corte Costituzionale con la sentenza 104 depositata in cancelleria l'11 maggio scorso, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8 e di parte dell’articolo 10 del decreto legislativo 49/2012 (“disciplina per la programmazione, il monitoraggio e  la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei"), emanato in applicazione della Legge 240/2010 e che riguarda il costo standard per studente.

In particolare la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale:

  1. dell’art. 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante «Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
  2.  dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 49 del 2012, limitatamente alle parole «al costo standard per studente.

L’università di Macerata aveva adito il TAR Lazio con due ricorsi, per l’annullamento del decreto 9 dicembre 2014, n. 893 (Determinazione del costo standard unitario di formazione per studenti in corso, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49), emanato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; del decreto 4 novembre 2014, n. 815 (Decreto criteri di Ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università per l’anno 2014), emanato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca; di una nota tecnica recante «Costo standard unitario di formazione per studente in corso (Decreto Ministeriale n. 893 del 09 dicembre 2014).

In estrema sintesi l’Università di Macerata lamentava come l’applicazione del costo standard per l’attribuzione di una rilevante quota del FFO (Fondo di finanziamento ordinario) del 2014, nel penalizzare fortemente quel Ateneo, presentasse numerosi vizi di legittimità, chiedendo quindi l’annullamento delle norme che avevano prodotto tale effetto.

Riservandoci a breve un commento ragionato della sentenza della Corte Costituzionale non si può non rilevare come l’abrogazione dell’articolo 8 (Costo standard unitario di formazione per studente in corso) e di parte dell’articolo 10 (Programmazione finanziaria triennale del Ministero) nei fatti annullano la disciplina del costo standard. L’anno scorso bel 1 miliardo e 300 milioni del FFO su poco meno di 7 miliardi era stato distribuito proprio sulla base del costo standard studente.

Per sanare l’illegittimità della norma l’Alta Corte stabilisce che i  correttivi,  sia per reintrodurre la disciplina, sia per una sua modifica, dovranno essere fatti dal Parlamento e non semplicemente dal Governo o dal MIUR.

Se la Corte Costituzionale ha così sonoramente bocciato la norma introdotta all’epoca del Ministro Profumo sul costo standard e ha rimesso prepotentemente in discussione la modalità di composizione del FFO, il provvedimento di nomina della Commissione per la selezione dei cosiddetti “superdipartimenti” previsti dall’ultima legge di Bilancio, e cioè per individuare 180 strutture dipartimentali su 350 potenziali concorrenti selezionati dall’ANVUR, corre altrettanti rischi.

Ai dipartimenti “prescelti” saranno assegnati complessivamente 271 milioni.

Abbiamo già commentato molto negativamente la norma della legge di bilancio che ha previsto che queste risorse invece che assere assegnate all’intero sistema universitario venissero distribuite realisticamente solo in alcuni Atenei, aumentando ulteriormente il divario già esistente tra atenei che si vogliono di “serie A” ed altri di “serie B”.

Ora il MIUR va avanti è non è azzardato prevedere che anche questa norma possa essere impugnata e demolita.

Ultima ciliegina sulla torta è il comunicato stampa del MIUR che testualmente recita: “Nell’ottica della valorizzazione delle eccellenze e della maggiore competitività del sistema va anche il decreto sulle cattedre Natta che riprende il suo iter e su cui stiamo lavorando con la Presidenza del Consiglio per far sì che sia assicurato, in linea con quanto chiesto dal Consiglio di Stato, l’ampio coinvolgimento della comunità universitaria e dei diversi settori scientifici”.

Avevamo richiesto e sperato che queste famigerate “cattedre Natta” venissero archiviate e le risorse utilizzate per un piano di assunzioni di ricercatori. Ma così sembra non essere e quindi un altro fronte si apre sul versante del reclutamento.

Invece di sprecare risorse per rincorrere spot elettorali bisognerebbe utilizzare bene quel poco che c’è compresie le risorse inutilizzate dell’IIT e quanto stanziato per Human Technopole.