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Il CUN chiede al Ministro Profumo un provvedimento ministeriale che chiarisca definitivamente il valore delle "mediane"

La sintesi dei lavori del CUN del 25 e 26 settembre 2012.

01/10/2012
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Il Ministro Profumo ha risposto alla richiesta del CUN di voler autorevolmente intervenire affinché sia chiaramente stabilito, con atto normativo o interpretativo, se il superamento dei valori mediani degli indicatori quantitativi abbia o meno natura vincolante ai fini del conseguimento dell’abilitazione”.
La risposta del Ministro non rappresenta però quel provvedimento ministeriale che permette di superare le perplessità e la confusione ingenerata dall’ANVUR.
Per questo motivo il Consiglio Universitario Nazionale ha ulteriormente sollecitato con un proprio documento il Ministro a porre fine a questa telenovela con un adeguato strumento normativo.

Il CUN ha inoltre approvato una mozione relativa alle "chiamate dirette", rinnovando la richiesta di modificare tale istituto che “rischia di diventare una modalità sostitutiva di reclutamento, idonea a concretare una “via di fuga” dalle procedure ordinarie previste dalle leggi”.

La prossima riunione è prevista per i giorni 9 e 10 ottobre 2012.

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Risposta del Ministro Profumo al CUN

"Faccio riferimento alla mozione adottata nell’adunanza del 12 settembre u.s., nella quale viene chiesto un chiarimento in merito al valore da assegnare al superamento delle mediane per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale.

In proposito, occorre richiamare quanto espressamente previsto dal D.M. n. 76/2012, ai sensi del quale la valutazione dei candidati all’abilitazione, da parte delle Commissioni, avviene sulla base di una serie di criteri e parametri definiti dall’articolo 4 (per la prima fascia) e dall’articolo 5 (per la seconda fascia). Tra questi criteri e parametri il decreto prevede, per entrambe le fasce dei professori universitari, la valutazione dell’impatto della produzione scientifica complessiva misurato mediante gli indicatori di attività scientifica di cui all’articolo 6 del decreto, le cui regole di utilizzo sono precisate negli allegati A e B dello stesso.

Il citato artico 6 prevede che, in linea generale, i candidati possono conseguire l’abilitazione esclusivamente se, oltre ad aver avuto una valutazione positiva secondo gli altri criteri e parametri, presentino i valori degli indicatori di attività scientifica, richiesti per la prima o la seconda fascia e calcolati secondo le regole degli allegati A e B del decreto.

Ai sensi del medesimo articolo 6 del D.M. n. 76/2012, al riguardo, peraltro, le Commissioni hanno un margine di discrezionalità, atteso che possono discostarsi dai criteri e parametri disciplinati dal decreto, incluso quello della valutazione dell’impatto della produzione scientifica mediante l’utilizzo degli indicatori di attività scientifica, dandone specifica motivazione sia al momento della fissazione dei criteri di valutazione dei candidati sia nel giudizio finale espresso sui medesimi."

Roma, 21 settembre 2012