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Università: gli esami siano in presenza dello studente e del docente

Una preoccupata segnalazione su un nuovo regolamento esami di un ateneo

09/06/2023
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Nei giorni, come FLC CGIL, siamo venuti a conoscenza del nuovo Regolamento esami di profitto  della Link Campus University, che apre la possibilità di tenere esami universitari con una parte della commissione a distanza, a partire dal docente titolare dell’insegnamento, anche per i corsi di laurea universitari in presenza o solo parzialmente a distanza. A nostro parere un indebito allargamento e una distorta lettura dell’attuale normativa, che si presta allo sviluppo di ulteriori distorsioni e disgregazioni del sistema universitario italiano. Per questo abbiamo deciso di scrivere e segnalare tale situazione alla Ministra dell’Università e della Ricerca, che ha compiti generali di sorveglianza del sistema formativo e della sua offerta didattica (a partire dall’approvazione dei Regolamenti Didattici di Ateneo), e per conoscenza al Presidente del CUN e a tutti i Rettori e le Rettrici delle università italiane. Questo il testo della lettera che abbiamo inviato.

Gentile Ministra [Magnifici Rettori, signor Presidente]

le scriviamo per segnalare una situazione per noi preoccupante che si sta determinando presso la Link Campus University, in relazione ad una sua nuova organizzazione delle modalità di svolgimento degli esami di profitto che a nostro giudizio solleva questioni sia di pertinenza sindacale (come gli impegni dei docenti), sia di rilevanza generale sull’uniformità del sistema universitario nazionale.

La Link Campus University si è infatti recentemente dotata di un regolamento di ateneo per lo svolgimento degli esami di profitto, esterno al Regolamento Didattico di Ateneo o ai Regolamenti didattici di corso di studio, emanato con Decreto Dirigenziale [n. 21/2023 del 15 maggio 2023]. Richiamiamo qui la vostra attenzione su diversi aspetti che riteniamo problematici.

L’articolo 2, comma 1, precisa che l’esame si svolge in modalità scritta e/o orale, in presenza presso la sede di accreditamento del Corso di Studi e, per i soli corsi che non prevedano l’obbligo di frequenza, in presenza presso le sedi decentrate accreditate e presso le sedi distaccate istituite, con le modalità descritte nel presente regolamento.

L’articolo 6, comma 1, stabilisce, che la commissione è sempre composta da almeno due membri, tra cui il titolare dell’insegnamento che ne assume la presidenza, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

L’articolo 6, comma 2, prevede che l’intera commissione svolgerà le operazioni di valutazione in presenza per gli esami di profitto svolti presso la sede di accreditamento del Corso. Questo passaggio, a nostro parere, apre abbastanza chiaramente la possibilità di tenere esami di profitto con una parte della commissione a distanza, quando questi non siano in tale sede.

L’articolo 6, comma 3, prevede infatti che per gli esami presso una sede diversa rispetto a quella di istituzione del Corso [cioè, le sedi decentrate accreditate e le sedi distaccate istituite], debba esser in presenza presso la sede d’esame almeno un membro della Commissione ogni trenta studenti prenotati [cioè, ci possa esser un solo componente della commissione in presenza e, quindi, l’altro possa esser collegato a distanza].

La particolare disposizione dell’articolo 6, comma 3 del nuovo Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto della Link Campus University trova un eco nel Regolamento generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.957 del 5 ottobre 2022. L’articolo 17, comma 1 del regolamento di ateneo, stabilisce infatti che sono sedi dell’ateneo la sede legale, le sedi decentrate (accreditate dal MUR secondo la normativa vigente) e anche le sedi distaccate, la cui disciplina è regolata dal successivo comma 3: Le sedi distaccate possono essere istituite con delibera del Consiglio di Amministrazione. Presso le sedi distaccate possono essere svolte esclusivamente le verifiche di profitto, effettuate da commissioni di esame costituite con modalità definite dal Regolamento Didattico d’Ateneo, che assicurino comunque la presenza di almeno un docente della disciplina ogni 30 studenti. Cioè, il Regolamento generale di Ateneo istituisce di fatto sedi specifiche di esame distribuite sul territorio, su semplice delibera del Consiglio di amministrazione (senza, tra l’altro, alcun parere o valutazione da parte delle strutture accademiche che gestiscono la didattica) e autorizza a svolgere verifiche di profitto con commissioni composte da due componenti di cui uno, che può essere anche il docente titolare del corso, a distanza.

Ci si potrebbe domandare dove trova origine tale particolare disposizione, cioè che possa esserci in presenza un solo componente della commissione, docente della disciplina. A noi sembra che non possa esser altro che il Decreto Ministeriale n° 289 del 25 marzo 2021 sulle Linee generali d’indirizzo della programmazione delle università 2021-2023. L’allegato 4 di questo decreto (Linee d’indirizzo sulla programmazione delle Università relativa all’accreditamento di corsi e sedi) prevede esplicitamente al punto A lettera d) che anche per i Corsi di studio integralmente a distanza rimane fermo lo svolgimento in presenza delle prove di esame di profitto e di discussione delle prove finali (e non può esser altro, stante la vigente normativa universitaria, una volta terminato lo stato di emergenza determinato dalla pandemia covid-19). Tale allegato, però, al punto C regola le sedi decentrate (in cui possono esser istituiti e accrediti specifici corsi di studio) e nel suo passaggio finale prevede che i corsi di studio prevalentemente a distanza e integralmente a distanza possono essere istituti esclusivamente presso la sede dell’Ateneo. E che, in modo evidente solo per loro (cioè per i corsi prevalentemente o integramente a distanza), possono essere previste eventuali sedi distaccate esclusivamente ai fini delle verifiche di profitto da commissioni di esame costituite con modalità definite dal regolamento didattico d’Ateneo, che assicurino comunque la presenza di almeno 1 docente della disciplina (nello stesso rapporto poi previsto anche dai Regolamenti Link, uno ogni 30 studenti).

Rispetto a questa situazione, sottolineiamo diversi elementi di grave preoccupazione.

In primo luogo, troviamo sbagliato, oltre che una forzatura se non una violazione dello stesso DM prima citato, che disposizioni così significative sulla composizione di una commissione e sulle modalità di svolgimento di un esame di profitto siano esterne al Regolamento Didattico di Ateneo. Tale elemento non è per nulla secondario, in quanto un RDA, come previsto dall’11 della legge n° 341 del 19 novembre 1990 [Riforma degli ordinamenti didattici universitari], prevede che tale documento sia deliberato dal Senato accademico (cioè da un organismo che ha la responsabilità didattica dei corsi, non dal Direttore Generale) e sia inoltre approvato dal Ministro dell’Università e della Ricerca, sentito il CUN. Prevede cioè, non a caso, un coinvolgimento diretto di tutti gli organi che hanno la supervisione sull’offerta didattica e sul sistema universitario italiano.

In secondo luogo, riteniamo che in ogni caso Link Campus University abbia indebitamente esteso all’insieme della sua offerta formativa disposizioni e previsioni che sono esplicitamente limitate ai corsi prevalentemente o esclusivamente a distanza, andando conseguentemente a distorcere la netta differenziazione che la normativa definisce a questo proposito, con il rischio di determinare nel tempo ulteriori distorsioni (in questo o altri atenei), che rendano di fatto indistinguibili, ibride e quindi confuse le diverse tipologie di offerta formativa (con evidenti danni all’insieme del sistema universitario del paese).

In terzo luogo, proprio a partire da questo caso, riteniamo utile che il Ministero dell’Università e della Ricerca precisi, in relazione al Decreto Ministeriale n° 289 del 25 marzo 2021 e ad ulteriori atti che potrebbero seguire nei prossimi anni, l’importanza che composizione e forme di esame siano appunto definite nei Regolamenti Didattici di Ateneo. Inoltre, riteniamo importante che il Ministero precisi ulteriormente che, per i corsi prevalentemente o esclusivamente a distanza, la presenza di almeno un componente della commissione di esame nelle sedi distaccate sia assicurata non genericamente da “un docente della disciplina”, ma “dal docente della disciplina”, cioè per meglio dire dal titolare dell’insegnamento e presidente della commissione. Tale precisazione di un concetto che a noi appare comunque emergere dalla lettura del DM è importante, per garantire che l’esame sia condotto in presenza di entrambi i soggetti principali, evitando in ogni modo che a condurre l’esame sia il docente a distanza o che in presenza possa esserci un cultore della materia, magari nominato sul campo docente della disciplina con apposito contratto.

In conclusione, il complesso delle scelte effettuate dalla Link Campus University ci sembra aprano la possibilità, in questo come in altri atenei, di un uso disinvolto, distorcente e destrutturante della normativa sulle commissioni d’esame, che da una parte potrebbe caricare i presidenti di commissione (docenti titolari dell’insegnamento) della responsabilità di svolgere di fatto degli esami a distanza, con componenti di commissione in presenza che potrebbero avere scarse o anche nulle relazioni con loro. Una situazione che non solo si presta a facili abusi, ma rischia di squalificare le procedure di esame, che proprio con le indicazioni del DM 289/2021 si era invece voluto in qualche modo salvaguardare, e anche nel suo complesso il sistema universitario, promuovendo e esacerbando forme di competizione indebite e parossistiche tra i diversi atenei.

Per questo, nel segnalare alla vostra attenzione detta situazione, chiediamo da parte vostra un intervento urgente di verifica sul comportamento di detto ateneo, ma anche un richiamo generale alla definizione delle procedure di esame nei Regolamenti Didattici di Ateneo, come un sollecito controllo che in questi Regolamenti non sia prevista alcuna concreta possibilità di sostenere esami universitari a distanza.