AFAM: riparte la procedura per la ricostituzione del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale?
Parere del Consiglio di Stato su un nuovo schema di Regolamento sulla composizione, sul funzionamento e sulle modalità di nomina e di elezione del CNAM.
La sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato con il parere 1608 del 30 maggio 2019 si è espressa sullo Schema di decreto relativo al “Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale”.
Come è noto il CNAM previsto dalla Legge di riforma 508/99 quale organo consultivo e di proposta del settore afam, è decaduto il 31 dicembre 2012.
La Legge 107/15 ha disposto, all’articolo 1, comma 27, che, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del CNAM, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero (sui quali la legge 508/1999 prevedeva il parere obbligatorio del Consiglio stesso nel procedimento di approvazione di molteplici atti e provvedimenti anche di grande rilievo), siano perfetti ed efficaci anche in mancanza del prescritto parere del CNAM.
Il MIUR con decreti dipartimentali 2326 del 19 ottobre 2015 e 2454 del 2 novembre 2015 ha istituito una Commissione che, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del CNAM, svolge le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi Afam.
Di seguito le novità più significative introdotte dallo schema di decreto rispetto alla disciplina previgente (decreto ministeriale 236/05)
- la riduzione dei componenti da 34 a 24
- la riduzione da 6 a 2 degli esperti designati dal Ministro
- l’eliminazione dei rappresentanti del Consiglio universitario nazionale
- la previsione della rappresentanza degli istituti autorizzati a rilasciare titoli ai sensi dell’articolo 11 del dpr 212/05 (una per il settore delle arti visive e del design e una per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo). Tale rappresentanza viene attribuita ai soli direttori degli istituti, per l’impossibilità di identificare un elettorato censibile dall’amministrazione
- la semplificazione delle procedure relative alla composizione dei seggi presso le istituzioni
- la necessità di tener conto del nuovo stato giuridico del personale docente eliminando la distinzione fra prima e seconda fascia
- la modifica dei criteri di validità delle sedute del CNAM
- la durata dell’incarico per i componenti, che da tre anni passa a quattro, con l’introduzione della possibilità di riconferma per un altro mandato consecutivo;
- la previsione della decadenza del consigliere in caso di assenze ingiustificate per due sedute consecutive.
Nel parere il Consiglio di Stato esprime apprezzamento per il fatto che il Ministero proceda finalmente a dare puntuale attuazione al dettato legislativo, “volto ad assicurare ad un settore importantissimo per l’alta formazione, la cultura e l’arte quale è l’AFAM, un organismo adeguatamente rappresentativo, ponendo così fine alla deprecabile prassi delle proroghe e della costituzione di organismi surrogatori.”
Il CdS poi esprime circostanziate osservazioni sul quorum per la validità delle sedute e sulle modalità di elezione del Presidente del CNAM.
In conclusione il parere del CdS è favorevole con osservazioni.
Commento
Consideriamo positivo l’avvio dell’iter di approvazione di un nuovo decreto per la ricostituzione del CNAM. Come FLC CGIL, riteniamo non più accettabile che un settore che sta una vivendo da troppi anni una transizione senza fine continui ad operare senza un proprio organismo consultivo, di proposta e di rappresentanza professionale. Per questo seguiremo con attenzione tutto l’iter affinché si giunga all’indizione delle elezioni in tempi rapidi tenuto conto degli importanti appuntamenti che dovrà affrontare questo settore: dal nuovo reclutamento alle statizzazioni, dal nuovo CCNL alla stabilizzazione dei precari, passando per il riordino dell’offerta formativa e della correlata programmazione e sviluppo dell’intero sistema.
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