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AFAM: importanti indicazioni del MUR in tema di contenimento della spesa

Individuate le voci di spesa oggetto del contenimento.

20/02/2023
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Con nota 1622 del 9 febbraio 2023 il Ministero dell’Università e della Ricerca fornisce importanti indicazioni in merito all’applicazione delle disposizioni di contenimento della spesa alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

La legge di bilancio 2020 (Legge 160/2019) prevede la disapplicazione di alcune di norme di contenimento emanate negli anni precedenti e analiticamente indicate nell’allegato A alla citata legge (art. 1, comma 590). Contestualmente stabilisce che a decorrere dal 2020, enti e organismi, tra cui le istituzioni AFAM, non possano effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati (comma 591). Le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi oggetto di contenimento sono individuate per gli enti che adottano la contabilità finanziaria (come le istituzioni AFAM), tra le corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 (comma 592).

Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, anche le istituzioni AFAM versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui al citato allegato A, incrementato del 10 per cento (comma 594).

Per l’applicazione di tali disposizioni nell’ambito della definizione del bilancio di previsione degli enti ed organismi la Ragioneria dello Stato ha emanato la circolare 42 del 7 dicembre 2022 e relativo allegato.

La circolare oltre a contenere una importante sintesi delle disposizioni approvate nel 2022 relative alle istituzioni AFAM (scheda tematica B, Sezione AFAM), stabilisce che il MUR in quanto Ministero vigilante è tenuto a stabilire le modalità attraverso le quali sarà assicurato da tali istituzioni il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa.

La nota 1622/23 individua le seguenti voci di spesa che devono garantire tale contenimento

1.1.1. USCITE PER ORGANI - tutti capitoli o articoli (Indennità di presidenza e di direzione, Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi, Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori, Fondo consulta studenti)

1.1.2. ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO - solo i capitoli o articoli relativi agli incarichi di lavoro autonomo, co.co.co che costituiscono acquisizioni di servizi, con esclusione degli incarichi a soggetti esterni per lo svolgimento di attività di insegnamento;

1.1.3 USCITE PER ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI - tutti i capitoli o articoli compresa la manutenzione ordinaria degli strumenti musicali.

La nota ricorda che le (pesanti) misure di contenimento previste dall’art. 6 decreto legge 78/10 erano operative anche per le istituzioni AFAM (nota 542/2012).

Sono esclusi dai limiti di spesa gli oneri sostenuti per consumi energetici e le deroghe e le eccezioni relative alle misure straordinarie connesse alla gestione dell’emergenza covid-19.

Le modalità operative sugli obblighi di versamento al bilancio dello Stato sono definite dalla Circolare MEF RGS 9/2020 e successive modificazione e integrazioni e dalla relativa scheda di monitoraggio.

Tale scheda di monitoraggio deve essere annualmente compilata e trasmessa al Ministero dell’economia e delle finanze. Essa è suddivisa in due sezioni

  • la prima concerne gli importi riferiti alle norme di contenimento di cui all’allegato A della legge di bilancio 2020, determinati maggiorando del 10% le somme dovute per l’anno 2018
  • la seconda sezione contiene le voci per le quali risultano confermati i versamenti al bilancio dello Stato con le modalità stabilite dalle norme di contenimento non indicate dall’Allegato A.

Ricordiamo che la circolare MEF - RGS 42/22 fornisce importanti indicazioni in tema di applicazione del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2022, n. 143, “Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di compensi gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici”.

La nota innanzitutto segnala che tale Regolamento stabilisce che il provvedimento di determinazione dei compensi spettanti ai titolari degli organi degli enti deve dare atto del parere dell'organo di controllo in ordine al rispetto dei criteri di classificazione degli enti per la definizione dei compensi e alla procedura di determinazione del compenso degli organi amministrativi e di controllo ordinari ed ulteriori criteri e alla copertura finanziaria della relativa spesa.

Inoltre, il medesimo regolamento prevede che “Nel caso in cui, anche a regime, la procedura di determinazione di un compenso dia luogo ad un importo in misura maggiore rispetto a quello precedentemente stabilito, le conseguenti necessarie risorse aggiuntive sono reperite dagli enti e organismi interessati mediante corrispondente riduzione strutturale delle spese di funzionamento, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente. Le predette misure di riduzione sono sottoposte alla verifica del collegio dei revisori dei conti o sindacale dei rispettivi enti e comunicate, unitamente alla apposita relazione dell'organo di controllo, alle amministrazioni vigilanti ai fini dell'approvazione di cui al comma 3”.

Infine la nota 42/22 ricorda che i compensi erogati a favore degli organi di amministrazione e controllo rientrano nella categoria di spesa per acquisto di servizi del Piano dei conti integrato e della voce B7 del conto economico e, pertanto, i relativi oneri sono inclusi nella determinazione del limite di spesa fissato dall’articolo 1, commi 591-592, della legge 160/19.