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AFAM: disposizioni urgenti in materia finanziaria

L’art.4 del D.L. 81/2007 interessa favorevolmente le istituzioni dell’AFAM

06/07/2007
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Con nota prot.5013 del 3 luglio 2007, la Direzione Generale AFAM informa le accademie e i conservatori che il Decreto Legge n.81, pubblicato sulla G.U. del 2/7/07, all’art.4 prevede la non applicazione per l’anno 2007 della riduzione pari al 20% delle spese per consumi intermedi.

E’ una notizia importante che dà una risposta, anche se parziale, alla nostra comunicazione-richiesta inviata al Presidente del Consiglio e ai Ministri dell’Economia e dell’Università
il 28 giugno u.s., con la quale rappresentavamo la preoccupante situazione del comparto messo a rischio di funzionamento per i costanti tagli perpetrati negli anni dalle leggi finanziarie.

Roma, 6 luglio 2007

Protocollo: n. 5013
Roma, 3 luglio 2007

Alle Istituzioni AFAM
LORO SEDI

OGGETTO: Decreto-Legge 2 luglio 2007, n. 81 – art. 4

Si richiama l'attenzione di codeste Istituzioni sul contenuto del Decreto-Legge 2 luglio 2007, n. 81 pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 151 del 2 luglio 2007 il quale all'art. 4, comma 2 prevede che per l'anno 2007 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 comma 2 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, concernente il limite per le spese per consumi intermedi non superiore all'80% di quelle iniziali dell'anno 2006.
Qualora i versamenti delle somme corrispondenti alla riduzione delle predette spese siano già stati effettuati all'entrata del bilancio dello Stato gli stessi potranno essere oggetto di rimborso con i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

IL DIRETTORE GENERALE
(Giorgio Bruno Civello)

Decreto Legge n. 81 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria
G.U. n.151 del 2 luglio 2007

testo in vigore dal: 2-7-2007

………OMISSIS

Art. 4.
Eliminazione vincolo limite alle riassegnazioni e spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali

1. Il limite alle riassegnazioni di entrate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applica per
l'anno 2007.
2. Per l'anno 2007 non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, viene stanziata per l'anno 2007 la somma di euro 217 milioni di euro, da utilizzare:
a) per i rimborsi dovuti agli enti che abbiano effettuato i versamenti all'erario delle somme accantonate ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato a compensazione delle minori entrate conseguenti all'attuazione del comma 2.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'effettuazione dei rimborsi di cui al comma 3, lettera a).