Vertenze calendari scolastici
Con la piena entrata in vigore del Dlgs 112/98, la determinazione del calendario scolastico è diventata di competenza delle Regioni.


Con la piena entrata in vigore del Dlgs 112/98, la determinazione del calendario scolastico è diventata di competenza delle Regioni.
Alcune regioni hanno assunto decisioni in contrasto con il riconoscimento per la scuola dell'infanzia di un tempo per la progettazione la verifica, con l'autonomia delle istituzioni scolastiche e le competenze del contratto nazionale di lavoro.
Di qui l'avvio di vertenze unitarie delle organizzazioni sindacali della scuola che hanno ottenuto la modifica delle decisioni assunte dalle Regioni.
Pubblichiamo di seguito la documentazione riguardante la vertenze della Puglia e del Lazio (già pubblicata con notizia del 15 luglio u.s.)
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Commento della nostra segreteria regionale Puglia
L'iniziativa unitaria, coerente e decisa, paga.
CGIL-CISL-UIL Scuola e SNALS Puglia hanno ottenuto sostanziali modifiche al calendario scolastico 2002/2003 già licenziato dalla Regione Puglia con decreto del 23.5.02.
L'Assessore regionale silvestri ha infatti condiviso ed accolto, con nuovo decreto datato 24 luglio 2002, tutte le integrazioni e le modifiche al calendario proposte dalle OO.SS., nel pieno rispetto di tutta la normativa attualmente in vigore e dello stesso parere espresso dal CNPI.
Il primo decreto metteva in discussione l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche, il rispetto pieno delle stesse norme contrattuali, ma soprattutto relegava ad un ruolo marginale la funzione essenziale della scuola dell'infanzia.
L'articolo 1 del nuovo decreto, invece, fatto salvo lo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione, riconosce la piena autonomia organizzativa delle singole istituzioni scolastiche, in relazione alle esigenze derivanti dal POF nonchè alle disposizioni contenute nel CCNL del Comparto Scuola.
L'articolo 2, poi proprio in relazione al ruolo ed alla funzione della scuola della infanzia, chiarisce finalmente che, nel periodo successivo al termine delle lezioni e fino al 30 giugno, si possa prevedere, nell'ambito delle attività previste dal POF, solo il funzionamento delle sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti e sulla base delle effettive esigenze rappresentate dalle famiglie.
CGIL Scuola Puglia
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Decreto dell'Assessorato alla Formazione Professionale Puglia
L'ASSESSORE
ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - POLITICHE DELL'OCCUPAZIONE E DEL LAVORO - COOPERAZIONE - PUBBLICA ISTRUZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO
Visto il proprio Decreto n.1 del 23.5.2002 con il quale è stato stabilito il Calendario dell'anno scolastico 2002-2003;
Considerato che sono state rappresentate delle difficoltà interpretative in ordine agli adattamenti che le singole Istituzioni Scolastiche autonome possono disporre, ai sensi dell'art.5 del predetto Decreto;
Vista l'O.M. n.59 del 29.3.2001 che, per l'anno scolastico 2001-2002, aveva chiarito in modo esaustivo la problematica di cui trattasi;
Considerato inoltre che i giorni 2 novembre 2002 e 26 aprile 2003 sono stati considerati festività perchè interfestivi, mentre lo svolgimento delle lezioni anche nei predetti giorni consentirebbe la chiusura anticipata delle lezioni dall'11 al 9 giugno 2003;
Ritenuto di dover integrare gli artt. 2, 3, 4 e 5 del richiamato Decreto n. 1/2002;
Vista la delega conferita dal Presidente della Giunta Regionale in materia di "Formazione Professionale - Politiche dell'occupazione e del lavoro - Cooperazione - Pubblica Istruzione - Diritto allo studio";
DECRETA
Art. 1
Le Istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia organizzativa possono disporre adattamenti al calendario dell'anno scolastico 2002-2003 stabilito dalla Regione in relazione alle esigenze derivanti dall'attuazione del proprio piano dell'offerta formativa.
Tali adattamenti vanno stabiliti nel rispetto del disposto dell'art.74, 3° comma, del D.Lgs. n.297/1994 relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione o, in caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline ed attività, del disposto dell'art.5, comma 3, del DPR n.275/99, relativo all'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie, nonchè, nell'una e nell'altra ipotesi, dalle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.
Art. 2
Per la Scuola Materna, nel periodo successivo al 9 giugno 2003, può essere previsto che, nell'ambito delle complessive attività individuate dal Piano dell'offerta formativa funzionino le sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze rappresentate dalle famiglie.
Art. 3
I giorni 2 novembre 2002 e 26 aprile 2003, sono considerati lavorativi.
Il termine delle lezioni viene anticipato dall'11 al giorno 9 giugno 2003, tranne che per la scuola materna per la quale il termine è fissato al 30 giugno 2003, fatto salvo quanto stabilito al precedente art.2
L'ASSESSORE (Avv. Andrea Silvestri)
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