Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2014/2015: sottoscritta l’ipotesi di contratto integrativo
Il nostro commento e la sintesi di alcuni punti salienti e novità contenuti nel nuovo CCNI.
Il 26 marzo 2014 si è conclusa positivamente, e rapidamente, con la sottoscrizione dell’ipotesi di contratto, la trattativa al MIUR sul rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA della scuola per l’anno scolastico 2014/2015.
La sottoscrizione è avvenuta con largo anticipo, rispetto allo scorso anno, a testimonianza dell’efficacia e rapidità delle relazioni sindacali in materie di utilizzo e gestione del personale da parte dei sindacati tutti.
Ora vedremo quanto impiegherà l’amministrazione per espletare le procedure previste dal DLgs 165/01,come modificato dal DLgs 150/09, per avere l’autorizzazione alla firma definitiva.
Sintesi di alcuni punti salienti e novità
Poche le novità significative rispetto al contratto dello scorso anno. Tra queste:
- l’avere ridotto da 5 a 3 anni il blocco nelle assegnazioni provvisorie per altra provincia nei confronti dei docenti neo assunti;
- avere previsto la possibilità per il personale senza sede di presentare la domanda di utilizzazione (per 1 anno) nel caso in cui venga loro assegnata la sede di titolarità d’ufficio;
- l’utilizzo, anche d’ufficio, dei soprannumerari o Dop, in un “solo” grado di scuola in base al titolo in possesso;
- il diritto, anche per il docente di religione cattolica utilizzato nel 2013-2014 in diversa scuola da quella dell’anno precedente per carenza di posti, ad essere utilizzato con precedenza nella scuola in cui si trovava nel 2012-2013 nel caso in cui si dovesse ricreare il posto;
- inserito l’ordine delle operazioni che dovrà seguire l’amministrazione ai fini dell’utilizzo dei docenti a tempo indeterminato nei licei musicali e coreutici in attuazione di quanto previsto nel contratto (art. 6-bis); precisato meglio anche chi ha diritto a fruire della conferma sul posto, o frazione oraria, di utilizzo nell’anno in corso; è stato chiarito che può presentare domanda di utilizzo anche chi è titolare su posto di sostegno (se in possesso dei requisiti) ma a condizione che abbia concluso l’obbligo quinquennale di permanenza sul sostegno;
- chiarito sia per il personale docente, che per il personale ATA, che la precedenza nelle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per chi ha un/a figlio/a di età inferiore a tre anni spetta ad entrambi i genitori (e non in alternativa).
La tabella di valutazione dei punteggi è la stessa allegata al Ccni sui trasferimenti per le parti relative alla mobilità d’ufficio e con le consuete precisazioni previste all’art. 1 commi 6 e 7.
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