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Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2012-2013: sottoscritta la pre-intesa

Il MIUR ed i sindacati hanno sottoscritto la pre-intesa per il rinnovo del CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo) per il prossimo anno scolastico.

08/06/2012
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In data 8 giugno 2012 è stata sottoscritta l'Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA della scuola per il 2012-2013.

Ora si dovrà attendere l'autorizzazione da parte del Ministero della Funzione Pubblica per la sottoscrizione definitiva che, presumibilmente, potrà esserci entro la prima metà di luglio. Solo allora si conoscerà la data di scadenza per la presentazione delle domande che, presumibilmente, sarà tra fine luglio e prima settimana di agosto.

Il nostro giudizio

La FLC CGIL esprime soddisfazione per la firma della pre-intesa perché si ripristina il contratto quale fonte normativa della materia (lo scorso anno il MIUR aveva emanato una specifica Ordinanza, in assenza della sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di contratto). Inoltre, in questa nuova pre-intesa, sono stati recepiti diversi punti importanti richiesti dalla FLC CGIL e per i quali la FLC si è battuta fino alla conclusione della trattativa. Su tutti si segnala la “Premessa” al contratto, con cui si ribadisce il Ccnl vigente quale fonte normativa unica sulla mobilità e utilizzazioni del personale ed il ruolo delle RSU nella contrattazione di scuola su tutte le materie previste sempre dal CCNL vigente.
Inoltre, viene ampliata la fascia di tutela per chi ha perso posto negli ultimi anni (esteso fino a 9 anni il diritto a presentare domanda di utilizzazione per tutti coloro che hanno perso posto e sono stati trasferiti a domanda condizionata). Si tratta di un punto importante soprattutto alla luce del massiccio dimensionamento della rete scolastica attuato in alcune regioni.
Poi è stato limitato il divieto quinquennale a poter presentare anche la domanda di assegnazione provvisoria per una diversa provincia da parte dei neo assunti a partire dal 1 settembre 2011 (divieto previsto dalla legge n. 106/2011). Ad esempio, potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria le lavoratrici madri, o in alternativa i lavoratori padri, che hanno figli di età non superiore a 8 anni in analogia con la possibilità di fruizione dei congedi parentali.
Sono state ampliate le possibilità di utilizzo del personale in esubero anche su progetti, in via sperimentale, di attuazione dell'organico di scuola o su reti di scuole. Si tratta di un articolo importante soprattutto alla luce del decreto di riconversione sul sostegno. Si sancisce che il personale in esubero potrà essere utilizzato per progetti di potenziamento (es. aumento numero ore di laboratorio nel biennio) recupero e dispersione scolastica. È uno dei punti sui quali ci siamo battuti fino in fondo, minacciando di non firmare il contratto integrativo se non fosse stato inserito. È stato previsto anche un articolo specifico per l'utilizzo dei DSGA che si trovano in situazione di esubero (sia per effetto del massiccio dimensionamento, sia per effetto delle norme previste dalla legge n. 183/2011 e riguardanti le titolarità nelle scuole sottodimensionate).
Ridefinite anche le procedure di utilizzazione dei docenti di educazione musicale e di strumento nei licei musicali e coreutici al fine di renderle certe e trasparenti a livello nazionale.
Rivisto e aggiornato l'ordine delle operazioni nell'allegato al contratto.

I punti salienti e le novità

  • Utilizzazioni. Esteso fino a 9 anni il diritto a presentare domanda di utilizzazione per il personale trasferito a domanda condizionata perché perdente posto. Pertanto potranno presentare domanda di utilizzazione per rientrare nella precedente scuola o in scuole dello stesso comune tutti coloro che sono stati trasferiti a domanda condizionata o d'ufficio, per non averla presentata affatto, a partire dall'anno scolastico 2004-2005 e successivi, a condizione che tutti gli anni abbiano chiesto di rientrare.
  • Le ore di approfondimento di materie letterarie nella scuola media, le ore da 38 a 40 nel tempo prolungato, le ore per il potenziamento dell'offerta formativa nella scuola secondaria di secondo grado, concorrono anch'esse alla costituzione del quadro delle disponibilità per l'insieme delle operazioni annuali di competenza dell'UST (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e assunzioni a tempo determinato) prima che le stesse diventino di competenza del dirigente scolastico della singola scuola (art. 6 c. 1).
  • I titoli per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie sono valutabili se posseduti entro la data di scadenza per la presentazione delle domande.
  • Tutto il personale docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata su altra scuola negli ultimi 9 anni, ha diritto a presentare domanda di utilizzazione per rientrare nella scuola precedente o in altre scuole più vicine. Qualora non ci siano posti disponibili nelle preferenze espresse ed i posti provinciali complessivi siano inferiori al personale da utilizzare, si è stabilito comunque il diritto a rientrare nella scuola da cui si è stati trasferiti d'ufficio, se si appartiene a classe di concorso o tipologia di posto in esubero in ambito provinciale per attività di arricchimento e potenziamento nell'ambito del POF. Tali provvedimenti saranno adottati, nei limiti del riassorbimento dell'esubero, per tutto il personale che lo richiederà esplicitamente nella domanda e tenendo conto dell'ordine di graduatoria (art. 5 c. 5 e c. 9). In presenza di personale a disposizione nella scuola, e ferme restando le competenze degli OO.CC e della contrattazione di scuola, sarà possibile adottare, nel POF, anche una diversa articolazione delle ore disciplinari tra gli insegnanti delle stessa disciplina e/o tipologia di posto.
  • Previste le modalità di utilizzazione (con domanda su carta libera) del personale di educazione musicale e di strumento, in possesso del titolo, nei posti disponibili nei licei musicali e coreutici, a prescindere dall'esubero, ed anche per altra provincia. Nel contratto si è anche chiarito che, preso atto del numero di posti da coprire e, quindi, del numero di utilizzazioni da effettuare sulla base della posizione in graduatoria, prima si effettuano le conferme dei titolari in provincia, poi le nuove utilizzazioni sempre in provincia e, solo in seconda fase, prima le conferme e poi le nuove utilizzazioni di chi ha fatto domanda da fuori provincia.
  • Esuberi. Il personale in esubero, titolare DOP e senza sede, potrà essere utilizzato, prima a domanda e poi anche d'ufficio, sulla base del titolo di studio. Fa eccezione l'utilizzazione sui posti di sostegno per i quali l'utilizzazione d'ufficio sarà possibile solo se in possesso, oltre al titolo di studio, anche del titolo di specializzazione.
  • Le utilizzazioni in altro ruolo del personale in esubero avverranno innanzitutto a domanda volontaria e poi anche d'ufficio sulla base delle abilitazioni o titoli di studio in possesso, ma solo in via residuale e solo se non vi sono posti disponibili nell'organico di fatto, neanche su spezzoni e neanche a seguito della messa a disposizione nella scuola di provenienza dei docenti trasferiti d'ufficio in altra scuola. Tali provvedimenti d'ufficio potranno essere comunque adottati solo per classi di concorso e/o posti di ruolo pari o superiori a quello di appartenenza (art. 5 c. 6).
  • Tutti i docenti che verranno a trovarsi in una situazione di soprannumero parziale o totale rispetto alla nuova dotazione in organico di fatto nella scuola di titolarità, compresi quelli di sostegno con riferimento alla riduzione degli alunni con disabilità, sono utilizzati nell'ambito della scuola stessa. Rimane ferma la possibilità, con domanda da presentare entro 5 gg. dall'individuazione della sua situazione di soprannumerarietà, di poter partecipare volontariamente alle operazioni di utilizzazione in altra scuola (art. 5 c. 10).
  • Il personale ITP in esubero potrà essere utilizzato anche nei posti disponibili degli uffici tecnici che possono essere costituiti in tutti gli istituti tecnici e professionali in attuazione dei nuovi regolamenti.
  • Assegnazioni provvisorie. Il diritto a presentare domanda spetta per una qualsiasi delle motivazioni indicate all'art. 7 c. 1 (per i docenti) e all'art. 18 c. 1 (per gli ATA), ovvero per ricongiunzione al coniuge, oppure ai figli, oppure ai genitori, oppure per ragioni di cura in presenza di gravi motivi di salute (gravi patologie). Nelle grandi città è stata prevista la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria anche all'interno dello stesso comune, purché tra diversi distretti scolastici.
  • Il personale docente assunto a decorrere dal 1 settembre 2011, per effetto della legge n. 106/2011, art. 9 comma 21, non può presentare domanda di assegnazione provvisoria per 5 anni per provincia diversa rispetto a quella di titolarità. Solo i beneficiari delle precedenze di cui all'art. 8 punti I, III, IV, VI e VII non sono soggetti a tale blocco. Pertanto, tra coloro che potranno presentare domanda, vi sono anche le lavoratrici madri (e padri) con figli fino a 8 anni di età.
  • Precedenze (art. 8 e 19). Esteso fino a 9 anni il diritto a rientrare con precedenza nella scuola da cui si è stati trasferiti a domanda condizionata o d'ufficio in quanto perdente posto. Ai fini del riconoscimento delle varie precedenze, tutta la documentazione va presentata entro la data di scadenza delle domande.
  • In caso di accoglimento della domanda di mobilità annuale interprovinciale è stato esplicitato l'obbligo di comunicazione immediata da parte dell'USP di arrivo a quello di provenienza, al fine di rendere immediatamente disponibile il posto liberato (art. 9 c. 4).
  • Per il personale ATA è previsto che, in presenza di esubero, la mobilità annuale verso altro profilo o area avverrà solo a domanda e non d'ufficio (art. 11 c. 2 e 3). Ai fini delle utilizzazioni sarà possibile abbinare anche spezzoni in diverse scuole, ma solo a domanda (art. 12 c. 1).
  • Utilizzo dei DSGA in esubero. Ampliata la gamma delle possibilità di utilizzo dei DSGA in situazioni di esubero. Come richiesto dalla FLC CGIL, che non ha mai condiviso le modalità con cui si è attuato il dimensionamento della rete scolastica e la norma sulla reggenza nelle scuole sottodimensionate, l'utilizzo deve avvenire prioritariamente nelle scuole che magari per pochi alunni si trovano ad essere sottodimensionate. Pertanto, in presenza di DSGA in esubero da utilizzare nella provincia, nessuna scuola sottodimensionata potrà essere sarà assegnata a reggenza. Inoltre l'utilizzo dei DSGA in esubero potrà avvenire, in funzioni coerenti con il profilo professionale, anche sui centri per l'educazione degli adulti, nei nuclei di supporto all'autonomia, nei progetti su reti di scuole e su progetti specifici presso gli UST.
  • Sostituzione del DSGA. All'art. 14 viene richiamata la procedura da seguire. Qualora la puntuale applicazione delle disposizioni previste dal Ccnl o dall'attuazione della sequenza ATA, non consenta di coprire tutti i posti vacanti con personale interno alla scuola, rimane la procedura della costituzione degli elenchi provinciali, definita negli ultimi anni, nel CCNI sulle utilizzazioni, con personale disponibile di altra scuola. La costituzione di tali elenchi provinciali viene effettuata con criteri definiti dalla contrattazione regionale, tenendo conto di alcune garanzie valide su tutto il territorio nazionale.
  • Infine, è stato rivisto ed aggiornato l'ordine delle varie operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria per il personale docente di cui all'allegato 3 al contratto.

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