Uscita autonoma da scuola: pubblicata la nota del MIUR
Accompagna il provvedimento legislativo che esonera il personale scolastico dall’obbligo di vigilanza sui minori di 14 anni, in caso di autorizzazione rilasciata dai genitori.
![Decrease text size](/images/makeTextSmaller.jpg)
![Increase text size](/images/makeTextBigger.jpg)
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della conversione in legge del decreto legge 148 del 16 ottobre 2017 contenente l’emendamento relativo all’uscita autonoma da scuola degli studenti, il MIUR ha allegato alla nota 2379 del 12 dicembre 2017, la diffusione del sopracitato articolo 19 bis avente per titolo “Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici”.
Il nuovo provvedimento normativo affida ai genitori o soggetti affidatari la scelta di autorizzare l’uscita autonoma dei figli minori di 14 anni, anche qualora questa comprenda l’utilizzo dei mezzi di trasporto scolastici.
Ne consegue che vengono esonerati da ogni responsabilità sia il personale della scuola sia i gestori del servizio dei mezzi stessi, nelle fasi di salita e di discesa, nonché nel tempo di sosta alle fermate.
Era stata una recente sentenza della Corte di Cassazione a far scattare l’allarme tra dirigenti, docenti e genitori nel tentativo di dirimere l’antica questione dell’obbligo di vigilanza sugli alunni dopo il termine delle lezioni e anche fuori dai perimetri di pertinenza.
Una interpretazione impropria del testo della sentenza, come anche da noi sottolineato, aveva spinto le scuole a provvedimenti autocautelativi, fino a richiedere la presenza dei familiari per la riconsegna degli alunni nelle secondarie di primo grado; misure che hanno impattato con l’organizzazione stessa delle famiglie e con le naturali reazioni sul grado di autonomia dei ragazzi di questa età.
L’intervento emendativo, inserito nel decreto legislativo convertito la scorsa settimana, ha apportato, finalmente, un chiarimento sostanziale sull’esonero della responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza sull’alunno, sia nella fase successiva all’uscita dall’istituto sia nell’utilizzo dei servizi di trasporto scolastico, purché acquisita l’apposita autorizzazione da parte dei genitori o dei soggetti affidatari.
_______________________
Art. 19-bis
Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai Locali scolastici
- I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
- L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di connessa trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti Locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attivita, scolastiche.
Riferimenti normativi
- La legge 4 maggio 1983, n. 184 recante "Diritto minore ad una famiglia" è pubblicata nella Gazzetta Uficiale maggio 1983, n. 133, S.O.
Servizi e comunicazioni
I più letti
-
Supplenze 2024/2025: pubblicata la circolare. Domande dal 26 luglio al 7 agosto
-
Nidi: no all’albo per gli educatori dei servizi per l’infanzia
-
Autonomia differenziata: 20 luglio parte campagna referendaria
-
Concorso ordinario PNRR: la FLC CGIL chiede di inserire gli idonei nelle graduatorie ai fini dello scorrimento
-
Sul sito di Accredia attivo il motore di ricerca per verificare la validità della CIAD. Migliaia di aspiranti raggirati
Ora e sempre esperienza!
Legislazione e giurisprudenza recente
- Note ministeriali Rende Noto MAECI del 25 luglio 2024 - Sedi vacanti personale scolastico as 2024-2025
- Note ministeriali Nota 5546 del 25 luglio 2024 - Parere Avvocatura Generale dello Stato Rivalse INPS
- Circolari ministeriali Circolare ministeriale 115135 del 25 luglio 2024 - Istruzioni e indicazioni operative supplenze scuola as 2024-25
- Note ministeriali Nota 110699 del 18 luglio 2024 - DD 1897-24 - Bando procedura valutativa progressione accesso area dei funzionari e elevata qualificazione
Approfondimenti
- Tutti gli approfondimenti
- Mobilità docenti e ATA
- Graduatorie d'istituto docenti
- Graduatorie d'istituto ATA
- Concorso 24 mesi ATA
- Formazione iniziale e reclutamento docenti
- Assunzioni e supplenze
- Quando si chiamano i supplenti?
- Posizioni economiche e passaggi di qualifica ATA
- Guida alle Istanze online
- Vademecum sanzioni disciplinari
- Assenze per malattia e certificati telematici
Ultime notizie dalle regioni
- Modena - Polo di alta formazione con Ferrari, istituzioni e Fondazione Agnelli: senza il coinvolgimento del sindacato, progetto autoreferenziale e senza visione d’insieme
- Lombardia - Emergenza personale ATA: Lombardia, le scuole hanno bisogno di organici adeguati
- Friuli-Venezia Giulia - Conferme e mutamenti degli incarichi, mobilità dei Dirigenti Scolastici in Friuli Venezia Giulia a. s. 2024/2025